Trib. Modena, sentenza 08/11/2024, n. 545
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Testo completo
N. R.G. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. R D P Presidente relatore dott.ssa E R Giudice dott.ssa S Z Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2542/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. L B Parte_1 C.F._1
C
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Avv. B C_1 C.F._2
Preti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 13/05/2013, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1325/2013 del 20/05/2013;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Nonantola in data
20/5/2000, regolarmente trascritto agli atti civili dell'Ufficio anagrafico del predetto Comune, registro atti di matrimonio per l'anno 2000, Atto n. 9, parte II, Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze di rito.
- affidare la figlia minorenne ad entrambi i genitori, che, pertanto, eserciteranno Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi ed in ogni caso considerando esclusivamente il loro esclusivo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé.
I periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore seguiranno il seguente calendario. Il padre terrà i figli presso di sé, a settimane alterne: il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno (pranzo e cena) con pernottamento, giovedì a pranzo, il venerdì dalla cena e per tutto il fine settimana sino al lunedì mattina;
la settimana successiva, il martedì a cena con pernottamento, il mercoledì tutto il giorno con pernottamento, il giovedì a pranzo per un totale di 13 pasti su su 7 giorni su due settimane.
Per il