Trib. Udine, sentenza 15/11/2024, n. 1029

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Udine, sentenza 15/11/2024, n. 1029
Giurisdizione : Trib. Udine
Numero : 1029
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1578/2024 del R.G. in data 14
giugno e 17 luglio 2024, iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto
di fissazione della udienza in data 26 giugno 2024
d a
- FLOREANI PAOLO, in proprio e quale titolare dello “STUDIO
GEOLOGICO FLOREANI – JAIZA”, con il procuratore e domiciliatario
avvocato SINACORI MASSIMILIANO per procura speciale allegata
telematicamente al ricorso introduttivo,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- RUSSO GAETANO, con il procuratore e domiciliatario avvocato
CAMPEIS GIUSEPPE per procura speciale allegata telematicamente alla
comparsa di risposta,
- AMBROSI SIMONE, in qualità di titolare della impresa individuale
“EDILSASSO DI AMBROSI SIMONE”, con il procuratore e domiciliatario
avvocato MOMI GIUSEPPE per procura speciale allegata telematicamente
alla comparsa di risposta,
- LOREGGIAN DANIELA, con il procuratore e domiciliatario avvocato
POZZATO FILIPPO per procura speciale allegata telematicamente alla
memoria di costituzione,
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- RIZZATTI OSCAR, con il procuratore e domiciliatario avvocato
CLEMENTE MARIA CRISTINA per procura speciale allegata
telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t i
- PAVIOTTI MICHELA,
- POZZETTO GIOVANNI,
- “AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER
L'ITALIA”,
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: altri istituti e leggi speciali – 1.09.999,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 29 ottobre 2024,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per il ricorrente: “In via preliminare, nel merito, anche inaudita altera parte,
sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del
14.05.2024 del Giudice Dott. LO Corder- R.G. n. 635/2023 per i motivi
tutti esposti nel presente atto;

in via principale, nel merito, liquidare il compenso del CTU nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo
liquidato, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge
- per il convenuto SO NO: “Nel merito:
- 1) dichiari il Tribunale inammissibile e/o comunque rigetti per tutte le
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ragioni esposte le domande e l'opposizione proposte dal dott. LO EA
e confermi in ogni caso integralmente il decreto di data 14/5/2024, depositato
in data 15/5/2024 a firma del Presidente dott. LO Corder di liquidazione dei compensi spettanti al prof. NO SO per l'attività di C.T.U. svolta nell'ambito de procedimento n. 635/2023 R.G. Trib. Udine;

- 2) condanni il Tribunale parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a
favore del prof. NO SO, coll'aggravante sanzionatoria di cui all'art.
96, comma 3, c.p.c.

- per il convenuto AM ON: “L'Ill.mo Tribunale di Udine, voglia
disattendere la richiesta di parte ricorrente e per l'effetto:
in via preliminare:
- Dichiarare inammissibile il ricorso depositato dal geologo EA per i
motivi indicati in narrativa
- Con conseguente vittoria di spese e competenze
Nel merito respingersi il ricorso avversario per tutti i motivi indicati in
narrativa
- Con conseguente vittoria di spese e competenze.
- per la convenuta OR LA: “Si rimette a giustizia.”
- per il convenuto TT OS: “In via principale: si rimette al Tribunale
adito in sede di opposizione in merito alla richiesta di parte ricorrente di
liquidare il compenso al C.T.U. in misura inferiore all'importo liquidato;

Spese legali rifuse.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 EA LO ha proposto
opposizione avverso il decreto del presidente del tribunale con il quale è stato
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liquidato il compenso all'ingegnere NO SO, che aveva svolto attività
di consulente in un accertamento tecnico preventivo richiesto da OR
LA, nel quale, oltre a EA LO, erano stati chiamati AM
ON, in qualità di titolare della impresa edile IL, AV LA,
TT NN, TT OS e la Rappresentanza Generale per l'Italia
della compagnia di assicurazioni AIG Europe s.a.
L'opponente ha contestato che al C.T.U. sia stato liquidato il compenso in misura superiore all'importo massimo di tariffa, assumendo che difettavano
i presupposti della eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione richiesta all'ing. SO, ha rilevato che nell'unico incontro in cui
egli aveva potuto partecipare il C.T.U. non aveva esperito l'obbligatorio
tentativo di conciliazione e ha lamentato la violazione del principio del
contraddittorio.
Si sono costituiti nella presente causa il C.T.U. ing. SO e alcune delle parti
del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
L'ing. SO ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad
agire del ricorrente, atteso che il suo compenso era stato posto a carico della
parte che aveva promosso il procedimento di istruzione preventiva ed era
stato già da questa interamente pagato;
nel merito ha contestato la fondatezza
dei motivi di opposizione ed ha chiesto la conferma del decreto opposto.
OR LA, ricorrente nell'accertamento tecnico preventivo, ha dato
atto di avere pagato all'ing. SO il compenso liquidato dal presidente del
tribunale e si è rimessa, quanto al merito, alla decisione del giudice.
AM ON, titolare della impresa IL, ha eccepito il difetto di notifica dell'atto introduttivo, assumendo che lo stesso era stato notificato ai
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soli difensori delle parti costituite nel procedimento di istruzione preventiva
e non anche alle parti personalmente, come sarebbe stato imposto dalla
autonomia della presente causa rispetto al procedimento in cui l'ing. SO
aveva prestato a sua opera e, nel merito, ha chiesto la reiezione dell'opposizione.
TT OS, sul presupposto della responsabilità solidale di tutte le parti
nei confronti dell'ausiliario del giudice e del fatto che era demandata alla
causa di merito la decisione sulla nullità della C.T.U. per lesione del
contraddittorio, da lui già eccepita in quella sede, si è rimesso alla decisione del tribunale in ordine
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