Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 78
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Testo completo
N. R.G. 14349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
EL PE
con il patrocinio dell'avv. MORBINATI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Pompeo Magno 94 00192 Roma ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CI EM evocava innanzi al Tribunale la
Prefettura di Roma, interponendo appello avverso la sentenza con la quale, nonostante
l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Prefettura di Roma non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, perveniva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 14349/2024 promossa da:
EL PE
con il patrocinio dell'avv. MORBINATI BARBARA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Pompeo Magno 94 00192 Roma ITALIA
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, CI EM evocava innanzi al Tribunale la
Prefettura di Roma, interponendo appello avverso la sentenza con la quale, nonostante
l'accoglimento dell'opposizione a ordinanza - ingiunzione, le spese di giudizio erano state interamente compensate tra le parti. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese nei rapporti tra le parti, instando per la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Prefettura di Roma non si costituiva in giudizio, scegliendo la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, perveniva
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