Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1375

TRIB Pescara
Sentenza
4 dicembre 2024
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TRIB Pescara
Sentenza
4 dicembre 2024

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Pescara, presieduto dal Dott. Carmine Di Fulvio e con relatore la Dott.ssa Cleonice G. Cordisco, riguarda la richiesta di assegno divorzile da parte di una delle parti, in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente ha sostenuto di aver subito un deterioramento della propria salute e una riduzione della capacità lavorativa, chiedendo un assegno divorzile commisurato alle sue difficoltà economiche e alla perdita della carriera di architetto. Dall'altra parte, il resistente ha contestato la richiesta, evidenziando che entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti durante il matrimonio e che la ricorrente non aveva dimostrato di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali.

Il giudice ha rigettato la domanda di assegno divorzile, argomentando che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la sua impossibilità di provvedere a un'esistenza dignitosa. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato la breve durata del matrimonio e la mancanza di un contributo significativo da parte della ricorrente al benessere economico della famiglia. Infine, il giudice ha compensato le spese legali tra le parti, riconoscendo la peculiarità del caso.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1375
Giurisdizione : Trib. Pescara
Numero : 1375
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

R.G. 2265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 2265 R.G. affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Parte_1 CodiceFiscale_1
Nardinocchi come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Cappellacci CP_1 CodiceFiscale_2
come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
1


CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 250/2022 il Collegio ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e e, con separata ordinanza dell'istruttore, Parte_1 CP_1
la causa è stata rimessa sul ruolo in relazione all'unica questione controversa, rappresentata dal riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della . CP_1
A sostegno della relativa richiesta, la resistente ha rappresentato il cambiamento, in peggio, del proprio stato di salute con specifico riferimento ad alcune patologie che si erano presentate nel periodo della separazione (omologata con decreto del 29 maggio 2012), allorquando aveva cominciato a soffrire di ripetute cefalee ed emicranie, poi sfociate in un grave stato di depressione psichica;
la ha pure evidenziato che nel 2017 era risultata positiva al test HPV per la ricerca CP_1
del papilloma virus (situazione ricondotta alle gravi infedeltà del , con conseguente Pt_1
isterectomia totale e annessiectomia bilaterale.
Tale complessiva situazione aveva determinato il riconoscimento della invalidità della resistente da parte della apposita commissione medica, con riduzione permanente della capacità lavorativa nella percentuale del 46% (si veda il relativo verbale del 24 settembre 2019, allegato 11).
Di qui la
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