Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1109
TRIB Palermo
Sentenza
7 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.
Gabriele Lo Verso mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VERSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI PALERMO)
(Avv.ta ADRIANA GIOVANNA RIZZO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
fasce stipendiali previsti dal CCNL di settore dell'attività lavorativa prestata
Part presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997;
Part
◊ condanna il al pagamento, nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 3.086,00, oltre spese vive documentate, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, compensandone la restante parte.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto al riconoscimento del periodo di attività svolta in favore
Part del con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997 ai fini dell'anzianità di servizio e dell'attribuzione delle legittime fasce stipendiali maturate nel tempo, di dichiarare ch'egli ha maturato la VI fascia stipendiale nel
“II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” in data 01/04/2018, di volere
Part conseguentemente condannare il a corrispondergli le differenze retributive maturate per euro 75.510,39, di volere dichiarare che a titolo di accantonamento indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto gli spetta una maggiorazione
Part di euro 5.306,50 e di volere, infine, condannare il alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la
Part violazione, da parte del dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/12/2023,
l' nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi il CP_2
datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della maturata
Part prescrizione, mentre il costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/12/2023, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese creditorie attoree e rappresentava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Con le note depositate il 06/12/2023 il ricorrente rappresentava che a decorrere dal 01/01/2023 gli era stato attribuito il “I livello professionale – profilo Dirigente
di ricerca” ed era stato inquadrato prima nella IV e poi, dal 01/05/2023, nella V
fascia stipendiale, sempre computando i 2/3 soltanto del periodo a tempo indeterminato (16/12/1997 – 31/12/2022) e non anche i 2/3 del periodo a tempo determinato (16/11/1994 – 15/12/1997) e, dedotto che anche al momento del passaggio dal “II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” al “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca” aveva diritto a vedere computato nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro a tempo determinato sì da potere conseguire l'inquadramento nella V fascia stipendiale non, come avvenuto, a decorrere dal 01/05/2023 bensì a già decorrere dal 01/05/2023, chiedeva l'autorizzazione ex art. 420 c.p.c. ad ampliare le domande formulate nel ricorso dichiarando che al momento dell'attribuzione del “I livello professionale – profilo
Dirigente di ricerca” egli andava inquadrato nella V fascia stipendiale con mesi 38
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Part di anzianità e perciò condannando il al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 01/01/2023 per il ricevuto inquadramento nella IV fascia stipendiale, al corrispondente accantonamento dell'indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto ed al versamento in favore dell' CP_2
delle differenze contributive maturate anche dal 01/01/2023.
Sulla scorta delle conclusioni infine rassegnate con le note scritte depositate entro il termine del 03/03/2025, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare può autorizzarsi la chiesta modificazione delle domande, in quanto mera emendatio libelli. Il ricorrente, infatti, non ha operato alcuna modifica né della causa petendi né del petitum del giudizio e si è limitato ad estendere il medesimo thema decidendum, consistente nel mancato computo nell'anzianità di servizio del periodo a tempo determinato e quindi
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.
Gabriele Lo Verso mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12145/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LO VERSO GABRIELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI PALERMO)
(Avv.ta ADRIANA GIOVANNA RIZZO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria carriera mediante computo nell'anzianità di servizio utile all'acquisizione dei livelli e delle
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
fasce stipendiali previsti dal CCNL di settore dell'attività lavorativa prestata
Part presso il con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997;
Part
◊ condanna il al pagamento, nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso introduttivo, delle differenze retributive e contributive maturate dal ricorrente, anche in punto di indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto, per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciutagli con questa sentenza;
◊ condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di 2/3 delle spese di lite, che liquida in tal misura in complessivi euro 3.086,00, oltre spese vive documentate, rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, compensandone la restante parte.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 24/11/2022 il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare il suo diritto al riconoscimento del periodo di attività svolta in favore
Part del con contratto a tempo determinato dal 16/11/1994 al 15/12/1997 ai fini dell'anzianità di servizio e dell'attribuzione delle legittime fasce stipendiali maturate nel tempo, di dichiarare ch'egli ha maturato la VI fascia stipendiale nel
“II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” in data 01/04/2018, di volere
Part conseguentemente condannare il a corrispondergli le differenze retributive maturate per euro 75.510,39, di volere dichiarare che a titolo di accantonamento indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto gli spetta una maggiorazione
Part di euro 5.306,50 e di volere, infine, condannare il alla regolarizzazione della sua posizione contributiva. A fondamento della domanda il ricorrente deduceva la
Part violazione, da parte del dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, che
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 01/12/2023,
l' nel caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi il CP_2
datore di lavoro al versamento dei contributi nei limiti della maturata
Part prescrizione, mentre il costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 04/12/2023, eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese creditorie attoree e rappresentava, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Con le note depositate il 06/12/2023 il ricorrente rappresentava che a decorrere dal 01/01/2023 gli era stato attribuito il “I livello professionale – profilo Dirigente
di ricerca” ed era stato inquadrato prima nella IV e poi, dal 01/05/2023, nella V
fascia stipendiale, sempre computando i 2/3 soltanto del periodo a tempo indeterminato (16/12/1997 – 31/12/2022) e non anche i 2/3 del periodo a tempo determinato (16/11/1994 – 15/12/1997) e, dedotto che anche al momento del passaggio dal “II livello – profilo professionale Primo Ricercatore” al “I livello professionale – profilo Dirigente di ricerca” aveva diritto a vedere computato nell'anzianità di servizio il periodo di lavoro a tempo determinato sì da potere conseguire l'inquadramento nella V fascia stipendiale non, come avvenuto, a decorrere dal 01/05/2023 bensì a già decorrere dal 01/05/2023, chiedeva l'autorizzazione ex art. 420 c.p.c. ad ampliare le domande formulate nel ricorso dichiarando che al momento dell'attribuzione del “I livello professionale – profilo
Dirigente di ricerca” egli andava inquadrato nella V fascia stipendiale con mesi 38
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Part di anzianità e perciò condannando il al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dal 01/01/2023 per il ricevuto inquadramento nella IV fascia stipendiale, al corrispondente accantonamento dell'indennità di anzianità/trattamento di fine rapporto ed al versamento in favore dell' CP_2
delle differenze contributive maturate anche dal 01/01/2023.
Sulla scorta delle conclusioni infine rassegnate con le note scritte depositate entro il termine del 03/03/2025, la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare può autorizzarsi la chiesta modificazione delle domande, in quanto mera emendatio libelli. Il ricorrente, infatti, non ha operato alcuna modifica né della causa petendi né del petitum del giudizio e si è limitato ad estendere il medesimo thema decidendum, consistente nel mancato computo nell'anzianità di servizio del periodo a tempo determinato e quindi
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