Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 4731

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 4731
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4731
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Salvatore Di Lonardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5887/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: “lesione personale”, e vertente
TRA
NI DA, nata a [...], il [...], COD. FISC.
[...], rappresentata e difesa dall'Avv. VENTRELLA
RICCARDO;

E
QU SS.NI S.P.A., (già AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA
08439720965, rappresentato e difeso dall'Avv. PISCITELLI LUCIA;

NONCHÉ
IA IA ESPOSITO, nata a [...] il [...], COD. FISC.
[...], convenuta contumace;

CONCLUSIONI
All'udienza del 24/10/2023, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale che qui di seguito si trascrive:
<È presente per parte attrice l'Avv. Riccardo Ventrella, il quale conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza. È altresì presente
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 per la compagnia convenuta l'Avv. Nicoletta Estinto per delega del procuratore costituito, il quale si oppone alle avverse istanze e conclude chiedendo
l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza. Alle ore 11.01 non è presente il CTU, sebbene convocato per l'odierna udienza. I procuratori presenti chiedono disporsi la trattazione mista ai sensi del secondo comma dell'art. 281 quinquies cpc con conseguente fissazione dell'udienza di discussione orale della causa e previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IE IE ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro verificatosi in Napoli il 10/01/2019, alle ore
15.30 circa, mentre si trovava, quale trasportata, a bordo del motociclo
Aprilia tg. CM34541, assicurato per la R.C.A. con la AXA Global Direct Seguros
y Reaseguros S.A.U., ora Quixa Ass.ni S.p.A., condotto dalla stessa proprietaria
MA RO SI.
L'attrice ha specificamente dedotto:
- <che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo Aprilia tg.
CM34541 in regolare percorrenza alla via Marina (con direzione di marcia San
NI), cadeva rovinosamente al suolo in quanto il suo conducente perdeva il controllo del veicolo in seguito all'investimento di un pedone in regolare attraversamento stradale>>;

- <che a seguito del sinistro descritto, la sig.ra IE IE, rovinava al suolo e riportava lesioni tali da indurla al trasporto presso il P.S. dell'Ospedale
“Loreto Nuovo” di Napoli, come da referto n. 2019/1002 che si allega in atti, ove veniva diagnosticato "trauma contusivo distorsivo gomito dx con vasto ematoma che comprime la regione del capitello radiale con forte parestesia arto superiore dx trauma contusivo distorsivo polso dx e trauma contusivo distorsivo ginocchio dx trauma contusivo spalla dx escoriazione">>.
Si è costituita, quale compagnia assicuratrice, la QU SS.NI S.P.A. (in luogo della società convenuta, AXA Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U.) e
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2
all'udienza del 3 maggio 2024, le parti hanno concordemente dato atto che “i rapporti giuridici, economici e contrattuali già facenti capo alla società AXA
Global Direct Seguros y Reaseguros S.A.U. – Rappresentanza Generale per
l'Italia, sono di esclusiva pertinenza di QU Assicurazioni S.p.A., la quale, pertanto, è da ritenersi il soggetto passivamente legittimato a partecipare al processo”.
IE IE ha esercitato domanda di risarcimento ex artt. 144 C.d.A.
e 2054 c.c., citando in giudizio la compagnia che assicurava il motociclo a bordo del quale ella viaggiava in qualità di “trasportata” e la proprietaria dello stesso (quest'ultima rimasta contumace).
In rito, devono disattendersi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società convenuta, in quanto:
- I) l'atto di citazione non presenta i profili di nullità dedotti dalla parte, essendo chiaramente identificabili sia “la cosa oggetto della domanda” (vale a dire il danno subito a causa dell'incidente, peraltro analiticamente indicato e quantificato nella somma complessiva di euro 50.786,00), sia “l'esposizione dei fatti” così come innanzi riassunti;

- II) sussiste la condizione di proponibilità di cui all'art. 145 D. Lgs.
209/2005
, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 28/02/2020 alla convenuta compagnia ed il
24/02/2020 a MA RO SI, dopo il decorso del termine di legge dalla richiesta di risarcimento del danno pervenuta in data 24/01/2019;

- III) parimenti rispettata la procedura di risarcimento regolamentata dall'art. 148 D. Lgs. 209/2005, in quanto, in data 23/04/2019 l'attrice, rispondendo alla pec del 01/02/2019 con la quale la compagnia si avvaleva della facoltà di richiedere l'integrazione stragiudiziale della richiesta di risarcimento, trasmetteva la documentazione medica di avvenuta guarigione con postumi. In ogni caso, la società di assicurazione è stata messa nelle condizioni di poter valutare la richiesta di risarcimento, tant'è che in data 17 luglio 2019, ha comunicato la propria decisione di “mancato accoglimento
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 della richiesta di risarcimento danni”, avente il seguente contenuto: <siamo spiacenti di informarla che allo stato attuale non è possibile accogliere la sua richiesta di risarcimento in quanto: Non risulta sufficientemente provato il nesso di causa tra l'evento così come denunciato ed il danno lamentato in quanto in sede di perizia sul motoveicolo non sono stati rilevati danni potenzialmente riconducibili all'evento. Inoltre, le Autorità non hanno potuto effettuare rilievi in quanto il motoveicolo era già stato rimosso e non sono state riscontrate tracce di frenata sulla carreggiata. Abbiamo comunque provveduto
a richiedere ulteriori accertamenti onde poter rivedere, se del caso, la nostra posizione di diniego. Qualora fosse a sua disposizione qualsiasi ulteriore elemento utile per una diversa valutazione del danno, la invitiamo a contattarci ai recapiti sopra indicati>> (cfr. “diniego motivato” allegato alla comparsa di costituzione). Dopo tale data nessuna ulteriore richiesta di integrazione è stata effettuata, per modo che l'azione diretta è certamente proponibile anche se in ipotesi la richiesta di risarcimento fosse stata lacunosa (si veda, in proposito, Cass. 32919/2022);

- IV
) la legittimazione passiva del proprietario del veicolo è provata sulla base della documentazione in atti (cfr. l'estratto cronologico e la visura PRA di cui alla memoria istruttoria depositata da parte attrice in data
13/04/2021), mentre nessuna contestazione è stata svolta con riguardo alla copertura assicurativa.
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'istruttoria, espletata attraverso l'acquisizione di tutta la documentazione probatoria e l'escussione del testimone, TI MI, ha offerto motivi di convincimento idonei ad integrare la prova della responsabilità del conducente del
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