Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 992
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6429/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
07/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. AT RA e l'avv. GARDENAL CLAUDIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE LUCA MARIAVITTORIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1
la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] Parte_1
(TV) il 21/08/1972) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 16/07/2005 e trascritto al n. 30, Parte I, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO
2) la casa coniugale viene assegnata al GN affinché continui ivi ad abitare con il figlio Parte_2 Per_1
mentre la GNa resterà a vivere presso la madre, ove si è già trasferita. In caso di vendita Parte_1
dell'immobile i coniugi riconoscono che la sig.ra avendo lasciato la casa familiare nel corso Parte_1
del mese di ottobre 2024, dalla rata di novembre 2024 sino all'estinzione del mutuo sarà debitrice nei confronti del sig. del 50% delle rate del mutuo che questi pagherà dal novembre 2024 alla Parte_2
cessazione, dimodoché in caso di vendita a terzi dell'immobile il ricavato verrà diviso al 50% decurtata per la coniuge la quota delle rate del mutuo maturate e non pagate da novembre 2024 in poi.
La GNa preleverà
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