Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 176
Sentenza
15 gennaio 2025
Sentenza
15 gennaio 2025
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del
10 gennaio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 5739/2024 promossa da
FA PP, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, giusta procura in atti
-ricorrente- contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore,
-contumace-
Avente ad oggetto
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L.
107/2015
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo
Tribunale esponendo:
- di essere docente iscritta nelle GPS valide per la provincia di Catania, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore Enrico Medi di Randazzo CT);
- di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- di non aver fruito nei predetti anni scolastici della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- di essere stata esclusa dal suddetto beneficio per il solo fatto di avere insegnato con rapporti a termine, nonostante abbia svolto, durante il periodo di precariato, mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e sia stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, gravanti indistintamente su tutti i docenti;
- che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del D.
Lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, né potrebbe essere altrimenti posto che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che, nelle clausole 4 e 6, vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo;
- che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha riconosciuto l'illegittimità del diverso trattamento, statuendo che “La CLAUSOLA
4, punto 1, dell'ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”;
- che l'art.15 del DL. n. 69/2023 (convertito in legge con la L. 10 agosto 2023, n. 103) ha stabilito con specifico riferimento al solo personale docente assunto nell'a.s. 2023/24 che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”;
- che la Suprema Corte con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha chiarito che tale disposizione non può essere applicata retroattivamente, ribadendo, tuttavia, che “1) La Carta Docente di cui alla
L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano … incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero…”;
- che l'attribuzione del beneficio in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o, limitatamente all'a.s. 2023/24, con supplenza al 31 agosto, si pone in contrasto con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della CDFUE, nonché con l'obbligo permanente e strutturale di formazione ed aggiornamento anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. e 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltre che nella clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, e con il principio di parità di trattamento di cui agli artt. 20 e 21 della CDFUE;
- che, in particolare, dal tenore delle disposizioni contenute nell'art. 282 del D. Lgs. 16 aprile 1994
n. 297, e negli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007, emerge come l'obbligo di formazione costituisce un diritto - dovere di tutto il personale docente, come, del resto, ribadito anche dal successivo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo firmato in data 19 novembre
2019 dal MIUR e dai sindacati del settore per regolamentare la formazione del personale docente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, ove è stato espressamente confermato che “Nelle scuole il personale esercita il diritto alla formazione in servizio anche nella forma dell'aggiornamento individuale», precisando che «tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative”;
- che, inoltre, il riconoscimento della carta docente al solo personale assunto a tempo indeterminato o con contratto a termine fino al 31 agosto, con esclusione degli altri docenti precari, costituisce una violazione dei principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego, consacrati nell'art. 157 del TFUE., negli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che impongono “di non trattare in modo diverso situazioni analoghe”, posto che entrambe le categorie di docenti svolgono le stesse mansioni e sono sottoposti al medesimo obbligo formativo, permanente e strutturale.
Tanto premesso, parte ricorrente, rilevato, infine, di aver inviato in data 27.5.2024 atto di diffida al
Ministero resistente, interruttivo della prescrizione, rimasto tuttavia privo di riscontro, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per