Trib. Rovigo, sentenza 07/11/2024, n. 786

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 07/11/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 786
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa P D F Presidente dott.ssa F A Giudice dott. N D V Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 335/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERTAGGIA TANIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a CONTARINA (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/03/1981
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE


1. I fatti di causa e le posizioni delle parti

Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 27.2.2024, ha allegato di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 8.9.2018 e che, dalla loro unione,
è nata in data [...] la figlia Per_1
La ricorrente ha precisato che l'intestato Tribunale, con decreto del 6.3.2023, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 28.2.2023.
1
La ha allegato di lavorare come aiuto pasticciera con contratto di lavoro a tempo determinato Pt_1
ed a tempo parziale e che i suoi turni lavorativi partono dalle ore 21.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante le condizioni di separazione fossero state concordate dalle parti, il non ha mai esercitato il diritto di visita secondo quanto previsto e recepito dal Pt_1
decreto di omologa.
In particolare, la ha evidenziato come il resistente decida unilateralmente quando e per Pt_1
quanto tempo tenere con sé la figlia e tanto da un lato incide sulla continuità della relazione padre- figlia, dall'altro sulle necessità organizzative della stessa ricorrente.
Inoltre, la ha dedotto che il resistente non partecipa agli incontri con la psicopedagogista che Pt_1 segue la figlia, né supporta la stessa nel percorso di contrasto all'obesità.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate;
al contempo, ha anche chiesto emettersi provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. e, in particolare, l'ammonimento del resistente e la condanna al pagamento di una somma ex art. 614 bis
c.p.c.
per ogni violazione.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito, né è comparso.
Le parti non hanno poi svolto ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Con ordinanza del 4.7.2024 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.;
inoltre, è stata respinta la domanda formulata ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c..
Con medesimo provvedimento è stata, altresì, disposta l'acquisizione di informazioni sulla situazione reddituale e lavorativa del resistente.
All'udienza del 5.11.2024, il difensore della ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a precisare le conclusioni, con rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..


2. La domanda di scioglimento del matrimonio civile

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 28.2.2023 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 6.3.2023 di questo Tribunale (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di
2
provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70
.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.


3. L'affidamento della figlia minore

A parere del Tribunale, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
A tal proposito, si osserva che, anche alla luce delle allegazioni e delle dichiarazioni della ricorrente, pure sottolineate talune criticità in relazione al entrambi i genitori hanno Pt_1
manifestato pieno e concreto interesse circa le questioni che attengono alla figlia e mai Per_1
hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Peraltro, è pacifico che entrambi siano in grado di prendersi cura autonomamente della figlia, di cinque anni.
In tal senso, vale evidenziare che la ricorrente ha dichiarato che, sebbene il resistente eserciti in maniera discontinua il diritto di visita, comunque tiene con sé la figlia in media due volte alla settimana, la minore pernotta frequentemente presso l'abitazione paterna ed il si occupa Pt_1
anche di accompagnarla a scuola al mattino successivo.
Ebbene, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi pregiudizievoli per la minore, non si possa che tenere in considerazione la consolidata situazione fattuale, ragione per la quale comunque resterà prevalentemente collocata presso la madre. Per_1
Dunque, questo giudicante reputa che, allo stato, non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto, pur in presenza di paventate criticità in relazione ai rapporti tra padre e figlia, nessuna ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
È noto invero che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
3
Per quanto riguarda la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi