Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 7
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. V.G. 1134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1134/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvana Cerminara (C.F. ;
pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
e
(C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvana Cerminara (C.F. ;
pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_1
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21.04.2007 in Crotone, trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 18, Serie A, P. II.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 23.10.2024, e Parte_1
esponevano: CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.04.2007 nel Comune di Crotone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 18 parte 2 serie A - anno
2007;
Per_
- che dal matrimonio nasceva il figlio (a Sulmona, il 04.07.2008), di anni sedici, che attualmente frequenta il terzo anno dell'istituto tecnico Donegani, indirizzo informatico, di
Crotone;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Sulmona;
in particolare, i coniugi si separavano consensualmente all'udienza Presidenziale del 28.01.2021 e la separazione veniva omologata con provvedimento del 16.02.2021.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“1) Il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori. Di conseguenza,
i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Per_
2) Il figlio minore avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la casa della madre, di proprietà di quest'ultima, sita in Crotone (KR), Corso Mazzini n. 72. Per_
3) Il padre, anche in considerazione dell'età adolescenziale del minore, potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desidererà, recandosi a Crotone, compatibilmente con gli impegni e le