Trib. Perugia, sentenza 10/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 10/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 2
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA licenziamento per inidoneità sopravvenuta,
In nome del Popolo italiano presupposti, accomodamenti ragionevoli per disabilità, disciminazione indiretta
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile
n. 748/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
OC BR (avv. Dario Tarantino)

- ricorrente -

contro
CENTRALCAR SERVICE s.r.l. (avv. Donatella Panzarola)
- resistente –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
10.1.2025, la seguente
SENTENZA
1. EL RI si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data
8.8.2022, per sentire dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli da
TR service s.r.l. ed ottenere la condanna della predetta compagine a reintegrarlo
immediatamente nel posto di lavoro e al versamento, a titolo di risarcimento danni,
delle mensilità non corrisposte dall'interruzione al ripristino della relazione, in misura
comunque non inferiore a n. 5 mensilità e al pagamento della contribuzione
assistenziale e previdenziale per il periodo indicato. Ha riferito di essere stato assunto
dalla resistente nel maggio 2014 con contratto a tempo determinato e, l'anno
successivo, a tempo indeterminato. Ha spiegato che il medico aziendale della società
resistente è stato informato sin dall'inizio delle sue condizioni cliniche e, in particolare,
del fatto che nel 2008 era stato operato d'urgenza per “dissecazione aortica tipo A con

sostituzione dell'aorta ascendente e posizionamento di protesi Intervascular n. 28”, che,
all'esito dell'intervento, dopo cinque mesi, era rientrato in servizio presso il datore di
lavoro dell'epoca (la concessionaria Ford F.lli Montagna) e che nel marzo 2010 era stato
sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico per distacco di retina ed anche in questo
caso l'esito positivo e il successivo follow up avevano consentito la stabilizzazione del
quadro clinico. Ha allegato di avere costantemente superato le visite mediche
ottenendo la certificazione di idoneità alle mansioni svolte per l'intero corso del
rapporto di lavoro, salve alcune prescrizioni limitative imposte nell'ultimo periodo ed
ha evidenziato che la resistente non ha mai disposto un mutamento delle mansioni
espletate previa visita medica. Ha censurato la legittimità del licenziamento intimatogli
per inidoneità sopravvenuta, rilevando che l'azienda ha erroneamente valorizzato la
certificazione Inps, utile al conseguimento di prestazioni assistenziali, con la quale è
stato appurato il venir meno della sua capacità lavorativa generica. Ha denunciato,
inoltre, che l'azienda non ha osservato l'obbligo di repechage, con particolare
riferimento a quanto prescritto dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. 216/2003, in ordine
alla necessità di adottare accomodamenti ragionevoli idonei ad evitare che soggetti
disabili siano discriminati dal datore di lavoro nella gestione del rapporto,
rappresentando che avrebbe potuto essere adibito, ad esempio, all'esecuzione dei
compiti di controllo periodico delle auto senza che ciò comportasse eccessivi
sconvolgimenti nell'organizzazione aziendale.
2. Costituitasi con memoria depositata in data 9.5.2023, TR s.r.l. ha premesso
che il EL ha omesso di avvisare l'azienda e probabilmente anche il medico
addetto alla sorveglianza sanitaria delle proprie condizioni di salute, con particolare
riferimento agli interventi chirurgici del 2008 e del 2010. Ha confermato che il
ricorrente è stato riconosciuto costantemente idoneo alle mansioni da espletare, salve
limitazioni di poco conto, pur dando atto che “…dalla cartella sanitaria e di rischio
dell'1/12/2017 (all. n. 9) è emersa una invalidità civile Inps del 67 %...”, mentre dall'8.7.2019
è risultato idoneo con limitazioni, essendogli stata preclusa la movimentazione di
carichi superiore ai 10 Kg. Ha aggiunto di essere venuta a conoscenza “solo per caso” del
fatto che l'Inps, con determinazione del 30.7.2021, ha ritenuto il EL “INVALIDO
22 con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L 118/71”, indicandolo
come “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta“ e di avere, quindi,
disposto la sua sottoposizione a visita a cura del medico aziendale dr. Argentino, il
quale ha riscontrato “…un aggravamento delle condizioni del lavoratore tanto da specificare
che “ … non può svolgere mansioni che comportano sforzi fisici prolungati, non può
movimentare carichi manualmente “. Ha precisato che solo il 9.12.2021 il ricorrente ha
consegnato all'addetta all'amministrazione Cassieri Sara il certificato emesso alcuni
mesi prima che attestava la sua permanente e totale inabilità al lavoro, sicché è stata
disposta visita del medico aziendale che ha attestato un aggravamento delle condizioni
del dipendente che “ …non può svolgere mansioni che comportano sforzi fisici prolungati,
non può movimentare carichi manualmente…“ e lo ha accusato di non avere osservato gli
obblighi di correttezza e buona fede esponendola al rischio di responsabilità in caso di
infortunio, anche con conseguenze mortali. Ha spiegato che il licenziamento è stato un
atto dovuto dal quale non ha conseguito alcun vantaggio, visto che il EL
rappresentava una risorsa utile per l'azienda sino a quando le sue condizioni di salute
gli hanno permesso di espletare le mansioni di meccanico e che non esisteva alcuna
possibilità di reimpiego perché i ruoli esistenti nell'organigramma presuppongono
l'adibizione a compiti incompatibili con le condizioni di salute del dipendente
(meccanico, magazziniere, accettatore) oppure erano già coperte da altro personale,
richiedevano competenze specifiche non possedute dall'interessato e non si
riscontravano “necessità di implementazione” ed ha rilevato di non occuparsi della
revisione dei veicoli, non possedendo le necessarie abilitazioni. Ha aggiunto che la
propria libertà di organizzazione è limitata dal fatto di occuparsi di attività di officina e
riparazione autorizzata di veicoli a marchio Citroen e Jeep prodotti da Stellantis, il che
implica l'obbligo di sottostare alle indicazioni di detta società “per mantenere il servizio
autorizzato a magazzino e a officina”. Ha negato la possibilità di adottare accomodamenti
ragionevoli per ricollocare il dipendente, posto che “…controlli periodici: sono svolti dagli
accettatori e dai meccanici;
- tagliandi: sono eseguiti dai meccanici;
- revisione: la resistente non

è un centro revisioni;
- check – up: è il medesimo concetto dei controlli periodici. Qualsiasi altra

soluzione comporterebbe per la TR Service s.r.l. un ingiusto, danno e un ingiustificato
33 onere economico.”, evidenziando che soluzioni alternative implicherebbero un esborso
economico privo di controprestazione. Ha, quindi, formulato richiesta di espletamento
di prova testimoniale a conferma della versione dei fatti esposta, opponendosi
all'espletamento della CTU in quanto “le condizioni fisiche del ricorrente sono quelle
cristallizzate dall'INPS” con un verbale sanitario non impugnato dal EL.
3. Fallito il tentativo di conciliazione – anche all'esito dei rinvii delle udienze del 30.5 e
del 16.6.2023 disposti su richiesta delle parti – la causa è stata istruita mediante
espletamento di CTU affidata ad un medico del lavoro, al fine di verificare, atteso il
contrasto esistente tra le parti, se il EL fosse “…permanentemente inidoneo a
prestare servizio presso la resistente, specificando, in particolare, se le sue condizioni di salute
siano compatibili o meno con l'espletamento dei compiti di accettazione e di controllo periodico
dei veicoli (tagliandi, revisioni, check up), tenuto conto del suo livello di inquadramento (e della
possibile adibizione a mansioni inferiori).” All'esito dell'udienza dell'11.12.2024, lo
scrivente ha disposto, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., ordini di esibizione e richieste
di informazioni al fine di ricostruire il quadro dei redditi percepiti dal ricorrente
nell'ambito della nuova occupazione reperita secondo quanto è emerso dagli atti.
Nelle note difensive depositate ai sensi dell'art. 429 c.p.c., i procuratori hanno ribadito
le argomentazioni e richieste precedenti. La difesa del ricorrente, tuttavia, ha
richiamato l'opinione del consulente di parte, secondo cui il EL sarebbe idoneo
all'espletamento sia dei compiti di accettazione e controllo periodico dei veicoli che
della maggior parte di quelli ai quali “è in ipotesi possibile adibirlo in azienda”, come
riscontrato dal reperimento di nuova occupazione presso l'impresa Satiri Auto con la
medesima qualifica di meccanico ricoperta presso la resistente per anni, grazie alla
dichiarazione di idoneità pronunciata dal medico della nuova datrice di lavoro,
seppure con l'osservanza delle prescrizioni di limitare le posture incongrue, evitare la
movimentazione manuale di carichi sopra i 7 kg, fare dieci minuti di pausa dopo ogni
ora di lavoro, non effettuare sforzi prolungati e fisici.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e per le considerazioni
dappresso esposte.
44 4.1 Il ricorrente è stato assunto dalla resistente – con le agevolazioni previste dall'art. 8,
secondo comma, della legge n. 223/1991 – con contratto a termine a decorrere dal
28.4.2014 (doc. 3 fasc. res.) in scadenza al 24.4.2015, con qualifica di aggiustatore
elettromeccanico, inquadrato nel terzo livello del CCNL dei dipendenti delle aziende
metalmeccaniche private e della installazione di impianti. Il successivo 2.5.2015, la
resistente ha assunto il ricorrente a decorrere dal 4.5.2015 con contratto a tempo
indeterminato “a tutele crescenti” ai sensi del d.lgs. n. 23/2015 come operaio
manutentore meccanico/elettrico/elettronico, confermando l'inquadramento
precedente.
Pertanto, il reclutamento è avvenuto liberamente e non in base alla disciplina
imperativa del c.d. collocamento mirato contenuta nella legge n. 68/1999, che, seppur
richiamata in alcuni passaggi degli atti delle parti, non trova
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