Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 1321
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Testo completo
N. R.G. 1788/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1788/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2024 innanzi alla Dott.ssa S F, sono comparsi:
Per 'avv. CREGUT LORENZO Parte_1 Per l'avv. BALDI GABRIELLA Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse B Z e F Z
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento
delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il procuratore di parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata fruizione della pausa pranzo/cena per l'intero
periodo oggetto di causa, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e delle presunzioni
semplici.
L'avv. B contesta le odierne deduzioni di parte ricorrente. Insiste per la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa S F
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa S F, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREGUT Parte_1 C.F._1
LORENZO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO 6 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. CREGUT LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 35 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BALDI GABRIELLA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.09.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente di dal 15.05.1993 al 30.09.2019 (data Controparte_1
del suo pensionamento), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dapprima, full time (n. 40 ore settimanali) e, dal gennaio 2016, part time (n. 33 ore e
22 minuti settimanali), con inquadramento, al momento dell'assunzione, nel IV livello CCNL
Turismo Confindustria Alberghi e, poi, nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria Alberghi, con mansioni di chef de rang e, da ultimo, di capo barman;
b) di avere prestato, dal 1.01.2014 al 30.09.2019, numerose ore di lavoro straordinario, notturno, diurno e domenicale, senza fruire della pausa di 30 minuti per il pranzo/cena;
c) di avere maturato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sulla base dei calendari delle presenze di cui ai doc. n.
5-10 del proprio fascicolo, un credito residuo in banca ore di n. 717,18 ore;
2 d) di essere, quindi, creditore della somma lorda di euro 13.794,65, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinaria, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e
TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Condannare la società
[...]
con sede in Firenze (FI) Piazza Dell'Unita' Italiana 6, al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 13.794,65, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle pretese creditorie del ricorrente, con riferimento ai cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione (ovvero la diffida stragiudiziale ricevuta il 12.02.2020) e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 17.01.2023 e del 10.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 2.04.2024) e discussa
e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Per quanto attiene alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art.
2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale onere probatorio risulta essere stato assolto dal ricorrente, con i limiti indicati nel prosieguo.
In particolare, il teste portiere del Gran Hotel Baglioni di Firenze fino al novembre 2015, Tes_1 ha dichiarato che: “Sul 3: (…) io non ho mai visto il ricorrente andare a pranzo o venire in mensa a mangiare da noi, preciso che io facevo la pausa pranzo perché mi sostituiva un collega, il ricorrente non aveva nessun collega che lo sostituisse in pausa pranzo e non era pensabile chiudere il bar in presenza di clienti nell'orario del pranzo, il servizio del bar si svolgeva ininterrottamente;
Sul 4: confermo. ADR avv. B: il ricorrente faceva i turni, quando non era in turno in turno c'era un altro
3 collega, preciso che il ricorrente si occupava anche di coffee break e di altre attività che si svolgevano nell'albergo, preciso che per ogni turno era presente un barman, quando questi doveva allontanarsi, all'interno del suo turno, nessuno lo sostituiva.”.
Il teste ex dipendente della società resistente, in qualità di barman, ha riferito che: Testimone_2
“Sull'1 e 2: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente,
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1788/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2024 innanzi alla Dott.ssa S F, sono comparsi:
Per 'avv. CREGUT LORENZO Parte_1 Per l'avv. BALDI GABRIELLA Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse B Z e F Z
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento
delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il procuratore di parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata fruizione della pausa pranzo/cena per l'intero
periodo oggetto di causa, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e delle presunzioni
semplici.
L'avv. B contesta le odierne deduzioni di parte ricorrente. Insiste per la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa S F
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa S F, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREGUT Parte_1 C.F._1
LORENZO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO 6 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. CREGUT LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 35 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BALDI GABRIELLA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.09.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente di dal 15.05.1993 al 30.09.2019 (data Controparte_1
del suo pensionamento), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dapprima, full time (n. 40 ore settimanali) e, dal gennaio 2016, part time (n. 33 ore e
22 minuti settimanali), con inquadramento, al momento dell'assunzione, nel IV livello CCNL
Turismo Confindustria Alberghi e, poi, nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria Alberghi, con mansioni di chef de rang e, da ultimo, di capo barman;
b) di avere prestato, dal 1.01.2014 al 30.09.2019, numerose ore di lavoro straordinario, notturno, diurno e domenicale, senza fruire della pausa di 30 minuti per il pranzo/cena;
c) di avere maturato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sulla base dei calendari delle presenze di cui ai doc. n.
5-10 del proprio fascicolo, un credito residuo in banca ore di n. 717,18 ore;
2 d) di essere, quindi, creditore della somma lorda di euro 13.794,65, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinaria, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e
TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Condannare la società
[...]
con sede in Firenze (FI) Piazza Dell'Unita' Italiana 6, al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 13.794,65, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle pretese creditorie del ricorrente, con riferimento ai cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione (ovvero la diffida stragiudiziale ricevuta il 12.02.2020) e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 17.01.2023 e del 10.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 2.04.2024) e discussa
e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Per quanto attiene alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art.
2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale onere probatorio risulta essere stato assolto dal ricorrente, con i limiti indicati nel prosieguo.
In particolare, il teste portiere del Gran Hotel Baglioni di Firenze fino al novembre 2015, Tes_1 ha dichiarato che: “Sul 3: (…) io non ho mai visto il ricorrente andare a pranzo o venire in mensa a mangiare da noi, preciso che io facevo la pausa pranzo perché mi sostituiva un collega, il ricorrente non aveva nessun collega che lo sostituisse in pausa pranzo e non era pensabile chiudere il bar in presenza di clienti nell'orario del pranzo, il servizio del bar si svolgeva ininterrottamente;
Sul 4: confermo. ADR avv. B: il ricorrente faceva i turni, quando non era in turno in turno c'era un altro
3 collega, preciso che il ricorrente si occupava anche di coffee break e di altre attività che si svolgevano nell'albergo, preciso che per ogni turno era presente un barman, quando questi doveva allontanarsi, all'interno del suo turno, nessuno lo sostituiva.”.
Il teste ex dipendente della società resistente, in qualità di barman, ha riferito che: Testimone_2
“Sull'1 e 2: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente,
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