Trib. Caltanissetta, sentenza 02/05/2024, n. 415
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Alex Costanza Presidente
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 268/2021 R.G.,
promossa da:
CA AN, nato a [...], il giorno 02.03.1945, codice fiscale
[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Restivo Pantalone, presso il cui studio professionale, sito in Racalmuto (AG), via G. Verdi n. 80, è elettivamente
domiciliato;
attore
contro
:
VE SC, nato a [...], il [...], codice fiscale
[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Giovanni, presso il
cui studio professionale, sito in Caltanissetta, via Calabria n. 7, è elettivamente domiciliato;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore,
codice fiscale 80188230587, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, via Libertà n. 174, è domiciliata ex lege;
convenuti
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
1
c.p.c. in sostituzione dell'udienza già fissata per il giorno 09.11.2023 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2021, CA GA ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, VE NC, magistrato in servizio presso
l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Agrigento, e lo Stato NO (e, per esso, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri), domandandone la condanna, in solido, al risarcimento del danno,
quantificato in complessivi euro 5.000.000,00, asseritamente patito in conseguenza della
“commissione”, ad opera del magistrato convenuto, “del reato di rifiuto di atti d'ufficio”.
A tal fine, l'attore ha esposto che il giudice VE NC ha ritardato, ingiustificatamente, nell'ambito del procedimento penale (anche) a proprio carico, iscritto al n.
581/2018 R.G. GUP, il compimento di un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni, per
avere depositato le motivazioni della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81, 110,
734 c.p., 30 e 44, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004, nonostante i
ripetuti solleciti, soltanto in data 07.02.2020, a fronte del termine fissato in dispositivo di
settantacinque giorni dal 26.07.2018, termine successivamente prorogato ex art. 154, comma 4 bis, disp. att. c.p.p. al 23.11.2018.
Ha lamentato, quindi, che il magistrato “con la sua condotta delittuosa… ha impedito all'odierno attore per quasi due anni di poter agire in giudizio, impugnando la sentenza emessa dallo stesso… con la conseguenza, considerato il sequestro preventivo dell'area e dei manufatti già realizzati, sin dall'agosto 2014…, del progressivo decadimento delle opere
edilizie e di un danno patrimoniale incalcolabile ove il superiore giudizio di impugnazione
porterebbe alla riforma della sentenza di primo grado. Senza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale di Caltanissetta, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Alex Costanza Presidente
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 268/2021 R.G.,
promossa da:
CA AN, nato a [...], il giorno 02.03.1945, codice fiscale
[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Restivo Pantalone, presso il cui studio professionale, sito in Racalmuto (AG), via G. Verdi n. 80, è elettivamente
domiciliato;
attore
contro
:
VE SC, nato a [...], il [...], codice fiscale
[...], rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Di Giovanni, presso il
cui studio professionale, sito in Caltanissetta, via Calabria n. 7, è elettivamente domiciliato;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore,
codice fiscale 80188230587, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, siti in Caltanissetta, via Libertà n. 174, è domiciliata ex lege;
convenuti
*****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note scritte depositate ex art. 127 ter
1
c.p.c. in sostituzione dell'udienza già fissata per il giorno 09.11.2023 e il giudice istruttore, con ordinanza emessa in pari data, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2021, CA GA ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, VE NC, magistrato in servizio presso
l'ufficio GIP/GUP del Tribunale di Agrigento, e lo Stato NO (e, per esso, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri), domandandone la condanna, in solido, al risarcimento del danno,
quantificato in complessivi euro 5.000.000,00, asseritamente patito in conseguenza della
“commissione”, ad opera del magistrato convenuto, “del reato di rifiuto di atti d'ufficio”.
A tal fine, l'attore ha esposto che il giudice VE NC ha ritardato, ingiustificatamente, nell'ambito del procedimento penale (anche) a proprio carico, iscritto al n.
581/2018 R.G. GUP, il compimento di un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni, per
avere depositato le motivazioni della sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 81, 110,
734 c.p., 30 e 44, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004, nonostante i
ripetuti solleciti, soltanto in data 07.02.2020, a fronte del termine fissato in dispositivo di
settantacinque giorni dal 26.07.2018, termine successivamente prorogato ex art. 154, comma 4 bis, disp. att. c.p.p. al 23.11.2018.
Ha lamentato, quindi, che il magistrato “con la sua condotta delittuosa… ha impedito all'odierno attore per quasi due anni di poter agire in giudizio, impugnando la sentenza emessa dallo stesso… con la conseguenza, considerato il sequestro preventivo dell'area e dei manufatti già realizzati, sin dall'agosto 2014…, del progressivo decadimento delle opere
edilizie e di un danno patrimoniale incalcolabile ove il superiore giudizio di impugnazione
porterebbe alla riforma della sentenza di primo grado. Senza
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