Trib. Cassino, sentenza 08/12/2024, n. 1050

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cassino, sentenza 08/12/2024, n. 1050
Giurisdizione : Trib. Cassino
Numero : 1050
Data del deposito : 8 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 208 / 2024
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 208 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
on l'avv.to DI TANO ANTONIETTA;
Parte_1
ricorrente
E
con le dott.sse MARIA GRAZIA LUPPI ed Controparte_1
EMILIANA BOZZELLA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del D.M. n. 50/2021, di cui chiede la incidentale disapplicazione, nella parte in cui prevede la valutazione per intero del servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva prestato in costanza di nomina, diversamente dalla valutazione del servizio di leva o il servizio civile non in costanza di nomina, valutato con minore punteggio, chiedendo quindi che il servizio svolto non in costanza di nomina gli possa essere valutato interamente.
Censura quindi la disposizione regolamentare nella parte in cui differenzia la valutazione del servizio militare (ovvero servizio sostitutivo assimilato per legge), allorché sia reso non in costanza di rapporto, rispetto al medesimo servizio reso in costanza di rapporto con la pubblica amministrazione.


Il ricorrente ha citato a sostegno della propria tesi l'art. 569 comma 3 e art. 485, comma 7, del D.lgs.
297/1994 secondo cui “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, nonché l'art. 52 della Cost. a norma del quale
“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. Queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il Decreto n. 9256 del 2021 che prevedono
l'attribuzione di n. 0,60 punti (e non di n. 6,00 punti per anno) per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, che quindi vanno disapplicati. Ha inoltre ritenuto che il D.M. n. 50/2021 sia lesivo dell'art. 2050 del D.lgs. 66/2010 che disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.
Conclude pertanto chiedendo che, previa la richiesta incidentale disapplicazione, venga accertato e dichiarato il diritto “il diritto del ricorrente a ottenere la valutazione del servizio di leva, non assolto in costanza di nomina, quale servizio specifico, con attribuzione di complessivi punti 6 secondo la tabella di valutazione dei titoli di servizio, allegato A/1 di cui al D.M. 50/2021 e a valere sulle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo, e collaboratore scolastico, occorrendo disapplicazione dell'allegato A alla tabella di valutazione dei titoli di cui al richiamato D.M.
50/2021”. (così nelle conclusioni).
Il itualmente citato, si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
La causa di natura squisitamente documentale è stata decisa in esito all'udienza cartolare del
28.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda di parte ricorrente non è fondata e come tale deve essere respinta, sulla base delle seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente rilevare che oggetto del presente giudizio non è l'omessa valutazione del servizio civile reso non in costanza di nomina, questione ampiamente dibattuta in giurisprudenza con esito, ormai consolidato, favorevole ai ricorrenti (tra cui rientrano i precedenti di questo Ufficio citati), quanto, piuttosto, l'illegittimità dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. che, nel valutare il servizio civile prestato non in costanza di rapporto, ha assegnato a tale servizio un punteggio inferiore (id est: non integrale, come viene spesso riportato nei ricorsi) rispetto a quello prestato in costanza di rapporto.
Occorre in primo luogo affermare la giurisdizione dell'adito giudice, richiamando, da ultimo quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Secondo il Supremo Consesso infatti “In sostanza, e conclusivamente, escluso che ricorra nella procedura per cui è causa una predeterminazione di criteri valutativi (oltre che di punteggi) affidata alla amministrazione attiva (dato che gli stessi risultano predeterminati a livello
normativo) ed escluso che, pertanto, l'organo valutatore (il dirigente scolastico, ove non si debba - come non è nella fattispecie - costituire un'apposita commissione giudicatrice) disponga di spazi discrezionali nell'attività di computo del punteggio da attribuire ai titoli esposti da ciascun candidato, i pur eventualmente residui indici che connotano la procedura (bando e graduatoria) non risultano essere tali da far iscrivere la procedura stessa fra quelle qualificabili concorsuali in senso stretto. Il Collegio ritiene di fare pertanto applicazione dei principi affermati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008, ai quali si è adeguata l'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 11 del 12 luglio 2011. Con tale sentenza, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto che, quando si tratti di controversie proposte avverso le 'graduatorie d'istituto, "si è in presenza di atti i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato
(d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2)". In considerazione dell'art. 99 del codice del processo amministrativo e della giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha respinto le questioni di costituzionalità proposte avverso la normativa che ha devoluto la giurisdizione al giudice civile per le controversie riguardanti i rapporti di lavoro c.d. privatizzati, l'appello va pertanto accolto, sicché - in riforma della sentenza appellata - va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa”. (Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).
Nel merito si condividono integralmente le motivazioni di cui alla sentenza resa dal Tribunale di
IN (est. dott.ssa Rossella Giusi Pastore) che si richiamano ex art. 118 disp att. c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di valutazione, pari a punti 6, del servizio militare reso NON in costanza di nomina, applicabile anche al caso de quo, essendo il servizio civile assimilato ex lege, quanto agli effetti, al servizio militare.
“L'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 contenente “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.” stabilisce che il “servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero;
Istituzioni convittuali;
per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):
PUNTI 0,50".
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno: PUNTI 0,60 per
ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05".
Nell'allegato A al medesimo D.M. n. 50/2021, nella parte relativa alle “AVVERTENZE” è precisato che:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali), mentre il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno (ossia è valutato come servizio prestato presso l'amministrazione scolastica).
Si ritiene che la disciplina sopra descritta, posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M. n. 9256 del 18.3.2021), non sia in contrasto con la normativa primaria contenuta negli artt. 569 comma 3
e 485 comma 7 del d.lgs. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione), nell'art. 2050 del d.lgs. n.
66/2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) e nell'art. 52 Cost. L'art. 569 del d.lgs. 297 del 1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” (analogo per il personale docente all'art. 485 del d.lgs. 297 del 1994) il quale statuisce che:
“Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1)”;

“il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà” (comma 2);
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” (comma 3).
Questa
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