Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 374

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 374
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 374
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 1301 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1301 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
CH SA (C.F. C.F._2
e

nato a [...] ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3
EO ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/07/2024 dai coniugi predetti;

- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898
e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima
pagina 1 di 5
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;

- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di liquidazione in CP_1 Parte_1
un'unica soluzione (una tantum) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e succ. mod., l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
le parti riconoscono che detta attribuzione costituisce contributo al mantenimento in un'unica soluzione vita natural durante, e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
l. n. 898/1970.
La Sig.ra dal canto suo, dichiara sin d'ora di accettare la corresponsione di tale importo, Pt_1
ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter
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