Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 510
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Testo completo
N. R.G. 4450/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 4/12/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/10/2024 da
C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato CLAUDIA Parte_1 C.F._1
BONUCCELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione
Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
PAOLO GARFAGNINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Camaiore (LU), frazione Capezzano Pianore, via Massoni s.n., giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i divorziandi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire il proprio domicilio e/o la propria residenza ovunque lo ritengano più opportuno, ma con l'impegno reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni domiciliari, al solo fine del mantenimento dei contatti inerenti i reciproci doveri\responsabilità genitoriali nei riguardi del figlio;
2) I divorziandi si concedono - ad ogni fine ed effetto di legge, se dovuto - il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche in relazione al figlio minore;
3) Il sig. provvederà al mantenimento ordinario del figlio con un importo pari Parte_2 Per_1 ad €350,00= (trecento=) mensili che verrà versato anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese.
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a partire dal 2024.
1
4) I sig.ri e provvederanno nella misura del 50% ciascuno quale contributo alle Parte_2 Pt_1 spese straordinarie per il minore, previamente concordate e documentate.
Per spese straordinarie si intendono richiamate quelle di cui al Protocollo d'Intesa applicato dall'intestato Tribunale e comunque le seguenti:
- quelle mediche, odontoiatriche,