Trib. Roma, sentenza 10/01/2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 10/01/2024
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero :
Data del deposito : 10 gennaio 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Giudice dr.ssa Flora Mazzaro
^^^^^^^^^^^^^^^
Il giudice designato, dott.ssa Flora Mazzaro;

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 45848/2023, promosso da
AN PA RR
Con l'avv. Gavril Zaccaria
RICORRENTE
CONTRO
JBD ROMA s.r.l.
RESISTENTE CONTUMACE
Premesso in fatto:
Con ricorso ex artt. 700 e 699 bis c.p.c. ritualmente notificato, il sig. AN PA RR chiedeva in via d'urgenza di ordinare, anche inaudita altera parte, alla società JBD ROMA s.r.l. di garantire immediatamente al ricorrente, personalmente e/o tramite i professionisti di sua fiducia, di consultare tutti i libri sociali e tutti i documenti relativi all'amministrazione della società medesima ed i documenti relativi all'amministrazione, con possibilità di estrazione copie, mediante accesso fisico in tutti i luoghi in cui detta documentazione era depositata, tenuta o comunque reperibile.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di essere titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della JBD Roma S.r.l. e che la restante quota di partecipazione pari al 50% era in capo al Sig. BR RI, che era anche amministratore unico della società;

- che la società gestiva un locale commerciale in affiliazione con il marchio “White Bakery” e, nel corso del 2022 e 2023, il ricorrente aveva conferito alla società mediante
“finanziamento soci” ingenti somme che erano servite alla ristrutturazione del nuovo punto vendita e all'acquisto dell'arredo;

- che, per tali motivi, il ricorrente richiedeva il 12.7.2023 ex art. 2476 II comma cc di poter accedere alla documentazione societaria della JBD Roma srl;

- che, in data 18.7.2023, l'amministratore unico rispondeva dichiarando la disponibilità della società a consentire l'accesso documentale riservandosi di indicare giorno e ora in quanto le scritture contabili erano custodite dallo Studio Di Majo con riferimento il Dott. Intilangelo;

- tuttavia, nonostante i successivi tentativi da parte del ricorrente di addivenire ad una data per l'accesso documentale, ogni riscontro era rimasto inevaso, risultando vano ogni tentativo per poter accedere bonariamente alla documentazione sociale;

- con riguardo al fumus boni iuris il ricorrente, in forza del diritto di informazione e di controllo previsto dall'art. 2476, 2 comma, c.c., intendeva verificare la situazione contabile ed avere una più esaustiva visione della situazione economico, finanziaria e patrimoniale nonché gestionale della società anche alla luce della rapida apertura-chiusura del nuovo punto vendita;

- con riferimento al periculum in mora, la forzata ignoranza sulle vicende gestionali ed in genere sulle vicende della società rendeva chiara la necessità di consentire al ricorrente, anche al fine di tutelare i propri diritti di socio nonché in ipotesi quelli della stessa società in caso di condotte di mala gestio da parte dell'organo amministrativo di avere pieno accesso alla documentazione sociale.
Il resistente rimaneva contumace per tutta la durata del procedimento.
Osserva in diritto:
La domanda cautelare in esame è fondata e va accolta.
Ed invero, l'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto “di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”. Segnatamente, in analogia con quanto previsto dall'art. 2261 c.c. in tema di
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