Trib. Bologna, sentenza 04/04/2024, n. 1023
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Testo completo
N. R.G. 16886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna D'Addabbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16886/2023 promossa da:
MA TI VA, elettivamente domiciliata in VIA INDIPENDENZA 30
40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CANDELORO CLAUDIA che l rappresenta e difende, giusta delega in atti
ricorrente contro
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL
CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti resistente
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 21.03.2024, all'esito dell'udienza di discussione
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 la Sig.ra MA IN AL ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 2023/0000866/CRP notificata il 21 novembre 2023 dalla
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la quale le è stata comminata una sanzione amministrativa di € 12.000,00 in ragione dell'errata pubblicazione di alcuni certificati penali di alcuni candidati da parte dell'Associazione politica “L'Altra Emilia-Romagna” in occasione delle elezioni regionali emiliano-romagnole tenutesi in data 26 gennaio 2020.
Si è costituita la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Roma e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa il 01.02.2024, a seguito dell'udienza celebrata in pari data, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 21.3.2024, a seguito di discussione orale della causa, è stata data lettura del dispositivo della sentenza, riservando il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
$$$
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, posto che in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento (cfr
Ordinanza Cassazione n. 7397 del 28/03/2014).
Atteso che nella fattispecie in esame l'infrazione è stata posta in essere a Bologna, è competente il
Tribunale adito.
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione la ricorrente ha contestato la sua legittimazione passiva, sostenendo che dell'illecito amministrativo dovrebbero rispondere “i soli partiti/movimenti politici quali soggetti responsabili per il caso di omessa/errata pubblicazione dei certificati penali dei propri candidati” e che solo i partiti possono essere sanzionati.
La ricorrente ha dedotto infatti che il partito ed il suo rappresentante legale sarebbero «due soggetti giuridicamente diversi» e la responsabilità del primo non potrebbe estendersi al secondo.
La censura è palesemente infondata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo occorre rilevare che "L'altra Emilia Romagna" è un'associazione (politica) non riconosciuta priva di soggettività giuridica.
pagina 2 di 6
Pertanto è manifestamente errato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Arianna D'Addabbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16886/2023 promossa da:
MA TI VA, elettivamente domiciliata in VIA INDIPENDENZA 30
40121 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. CANDELORO CLAUDIA che l rappresenta e difende, giusta delega in atti
ricorrente contro
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL
CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI, elettivamente domiciliata in VIA ALFREDO TESTONI 6 BOLOGNA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti resistente
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 21.03.2024, all'esito dell'udienza di discussione
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2023 la Sig.ra MA IN AL ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 2023/0000866/CRP notificata il 21 novembre 2023 dalla
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la quale le è stata comminata una sanzione amministrativa di € 12.000,00 in ragione dell'errata pubblicazione di alcuni certificati penali di alcuni candidati da parte dell'Associazione politica “L'Altra Emilia-Romagna” in occasione delle elezioni regionali emiliano-romagnole tenutesi in data 26 gennaio 2020.
Si è costituita la Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Roma e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
Con ordinanza resa il 01.02.2024, a seguito dell'udienza celebrata in pari data, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata.
All'udienza del 21.3.2024, a seguito di discussione orale della causa, è stata data lettura del dispositivo della sentenza, riservando il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
$$$
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, posto che in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento (cfr
Ordinanza Cassazione n. 7397 del 28/03/2014).
Atteso che nella fattispecie in esame l'infrazione è stata posta in essere a Bologna, è competente il
Tribunale adito.
Passando al merito, con il primo motivo di opposizione la ricorrente ha contestato la sua legittimazione passiva, sostenendo che dell'illecito amministrativo dovrebbero rispondere “i soli partiti/movimenti politici quali soggetti responsabili per il caso di omessa/errata pubblicazione dei certificati penali dei propri candidati” e che solo i partiti possono essere sanzionati.
La ricorrente ha dedotto infatti che il partito ed il suo rappresentante legale sarebbero «due soggetti giuridicamente diversi» e la responsabilità del primo non potrebbe estendersi al secondo.
La censura è palesemente infondata per i motivi di seguito indicati.
In primo luogo occorre rilevare che "L'altra Emilia Romagna" è un'associazione (politica) non riconosciuta priva di soggettività giuridica.
pagina 2 di 6
Pertanto è manifestamente errato
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