Trib. Verona, sentenza 14/02/2024, n. 101

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 14/02/2024, n. 101
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 101
Data del deposito : 14 febbraio 2024

Testo completo

Udienza del 14.2.24
Causa n. 783 2021
Sono comparsi
• l'avv. dal Lago in sostituzione dell'avv. Bissa per la parte ricorrente;

• l'avv. Bembo in sostituzione dell'avv. Meduri per parte convenuta NE
ON;

• l'avv. Fiocco in sostituzione dell'avv. Pasetto per IA S.p.A.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla
discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle
istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al
momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato
dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 14.2.24 ha pronunciato, mediante
lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 783 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 31.5.2021
da
OA CA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TIRELLI MASSIMO e dell'avv. LUGHEZZANI MARIA ([...]) VIA C. SCALZI 20 VERONA;

SS IA ([...]) VIA G. GALILEI, 96 37133 VERONA, elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv. TIRELLI MASSIMO
Contro
L'EDILIZIA 2A SRLS (C.F. 04500100237),
(CONTUMACE)
GIENNE COSTRUZIONI SAS DI GAVERINI NICOLA & C (C.F. 04280380231), con il
patrocinio dell'avv. MEDURI LUIGI e dell'avv. CORTINA MASSIMO
([...]) VIA DEI MONTECCHI, 9 37122 VERONA;
elettivamente
domiciliato in VIA DEI MONTECCHI, 9 37122 VERONA presso il difensore avv. MEDURI
LUIGI
E con l'intervento della terza chiamata
1 ALLIANZ SPA (C.F. 05032630963), con il patrocinio dell'avv. PASETTO LEONARDO,
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO TELEMATICO presso il difensore avv. PASETTO
LEONARDO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso 31.5.21 CA OA agisce per il risarcimento del danno (relativamente al c.d. danno differenziale, ossia alla parte non coperta da indennizzo dell'I.N.A.I.L.) derivante dall'infortunio occorsogli in Verona il 12.2.18.
Espone, in particolare, che:
- le due società resistenti operano nel campo della realizzazione di opere edili e che era stato assunto da L'Edilizia 2° s.r.l.s., come da contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data
23.1.18 (e scadenza il successivo 28.2.18), con qualifica professionale di 'muratore di mattoni' ed inquadramento nel livello 1° del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini;

- le due società avevano concordato il distacco del CA, sin dall'assunzione (v. Unilav doc. 3 ric.), presso la NE ON Sas di IN OL & C. (in seguito: NE) che al tempo era operativa, tra le altre cose, nella ristrutturazione di un edificio residenziale sito in Verona, via
Adigetto n. 9/A, ove il ricorrente ha lavorato stabilmente per conto della NE presso il cantiere allestito dalla stessa NE in via Adigetto;

- in data 12.2.18, all'incirca alle ore 10.30, il CA ha subito un infortunio alla mano destra mentre era intento a tagliare dei travetti di cemento armato posti sopra delle porte con uso di una smerigliatrice angolare di proprietà della NE;

- il CA veniva subito portato dal collega (a lui noto solo col soprannome di 'ZO) che lavorava con lui in quel cantiere al P.S. dell'Ospedale di Borgo Roma;

- alla dimissione, avvenuta il giorno dopo l'intervento chirurgico esplorativo cui è stato sottoposto il
CA ed il successivo posizionamento di una doccia gessata, i medici curanti hanno prescritto al lavoratore un'adeguata terapia antibiotica nonché di astenersi dagli sforzi, dalle attività a rischio e dal contatto diretto con l'acqua, con successivi controlli ospedalieri sino alla rimozione della doccia gessata in data 13.3.18 e sottoposizione ad un ciclo urgente di FKT (doc.

5-6 ric.);

- in particolare, il lavoratore aveva riportato nell'infortunio una ferita lacera della mano destra con lesione dell'ELP (i.e. estensore lungo del pollice), necessitante di un intervento chirurgico esplorativo e comportante una malattia della durata di oltre 60 giorni con protrazione dell'inabilità assoluta al lavoro sino al 6.5.18;

2
- l'NA, in relazione a tale infortunio, ha accertato postumi invalidanti pari al 9%, liquidando al medesimo a titolo di danno biologico l'importo di euro 3.186,67 (doc. 10 –liquidazione Inail 21.3.19);

- la dinamica dell'infortunio è stata confermata dallo SA nel rapporto datato 24.8.18 (doc. 11) nel quale si rileva che il lavoratore è risultato “privo dell'idoneità alla mansione e di formazione. Allo stesso non sono stati forniti D.P.I. da parte dell'impresa che lo ha assunto e quelli che indossa al momento dell'infortunio sono promiscuamente resi disponibili in cantiere dall'impresa presso la quale è in distacco. Nel merito della accertata falsità degli atti di formazione si ritiene che sia il datore di lavoro dell'impresa L'Edilizia 2° srls che il datore di lavoro dell'impresa NE ON
Sas di IN OL & C. abbiano contravvenuto all'art. 4, comma settimo, della l. 628/61 in quanto non fornivano o fornivano notizie scientemente errate e incomplete, legalmente richieste dal
Servizio Ispettivo ai sensi della norma stessa” (cit. doc. 7);

- oltre a segnalare indizi del reato di cui all'art. 590 c.p. in capo al titolare del rapporto ed al fruitore della prestazione lavorativa, rispettivamente sig.ri TI NT (L'Edilizia 2A) e OL IN
(NE), ravvisava in capo ad entrambe le società la violazione delle seguenti norme:
- art. 37, co. 1, del d.lgs. 81/08 (cd. tu in materia di salute e sicurezza), in quanto non avevano provveduto affinché il sig. CA ricevesse una formazione sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non avendo il lavoratore ricevuto alcuna formazione in relazione ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e dalle conseguenti misure di prevenzione legate all'attività di cantiere, in particolare sull'utilizzo di attrezzature di lavoro quale la smerigliatrice angolare, stante la falsità dei documenti acquisiti attestanti la avvenuta formazione;

- art.18, co. 1, lett. g), del t.u. cit. non avendo provveduto ad inviare a visita medica il sig. CA nonostante fosse un lavoratore esposto a rischi derivanti da lavorazioni di cantiere;

- art.18, co. 1, lett. d) del t.u. cit. in capo a L'Edilizia 2A in quanto non aveva provveduto a fornire al sig. CA i necessari ed idonei D.P.I.
- art. 77, co. 4, lett. g) del tu cit. in capo a NE in quanto non aveva provveduto a destinare ogni D.P.I. ad uso personale, lasciando al lavoratore l'utilizzo promiscuo di quelli presenti in cantiere;

- nell'instaurato procedimento penale (n. 2018/8733 R.G.N.R.) il IN ha chiesto di essere ammesso alla definizione del procedimento con la messa alla prova ex art. 464 bis c.p.p. e, dovendo all'uopo impegnarsi a riconoscere una somma a titolo risarcitorio a favore della persona offesa, ha offerto al CA l'importo netto di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno (importo che è stato accettato dal lavoratore esclusivamente a titolo di acconto sul maggior danno);

- gli accertamenti medico legali confermano una ITP del CA pari a 30 giorni al 75%, 15 giorni al
50% e 20 giorni al 25% nonché una invalidità permanente nella misura del 12%, con ulteriore personalizzazione del danno.
3
Ciò posto, il ricorrente evidenzia la responsabilità dei datori di lavoro distaccante (L'Edilizia)
e distaccatario (NE) nella causazione dell'infortunio, per mancata informazione e formazione del lavoratore, ossia per aver omesso di dare al lavoratore ogni indicazione utile e necessaria per eseguire in sicurezza le operazioni sul cantiere, chiedendo il risarcimento dei danni patiti, nella misura di € 52.972,33 (di cui € 35.920,33 a titolo di danno non patrimoniale ed € 17.052,00 a titolo di danno biologico temporaneo), oltre ad € 302,00 di spese mediche.
Si costituisce la convenuta NE evidenziando che l'infortunio è addebitabile alla condotta irresponsabile del lavoratore che avrebbe rimosso di sua iniziativa il carter di protezione della smerigliatrice, ed osservando in particolare che:
- nel mese di gennaio 2018 NT TI, legale rappresentante della convenuta L'Edilizia
2A, chiese a IN OL di NE ON di distaccare temporaneamente presso l'azienda di quest'ultimo CA OA: tanto l'assunzione che il distacco vennero tempestivamente comunicati agli Enti competenti e regolarizzati secondo legge (doc.3 ric.);

- sin dall'inizio del distacco il CA OA confermò di essere un lavoratore esperto, un muratore finito, con capacità di espletare qualsivoglia attività manuale nel campo edile anche servendosi di tutta la specifica strumentazione di settore;

- il 12.2.18, di prima mattina, il IN si recò presso il cantiere di Verona via Adigetto (ivi era in corso la ristrutturazione di un vecchio edificio per la realizzazione di un bed and breakfast) – ove da tempo lavorava il ricorrente assieme ad un altro dipendente muratore più anziano, NV
AJ - per pianificare l'attività di giornata: il IN diede disposizioni agli operai per la rimozione di alcuni travetti di cemento armato posti sopra un'apertura interna, mettendo a loro diposizione una smerigliatrice angolare Hitachi, di proprietà di NE ON, e dotata nella zona inferiore del disco rotante di un carter di protezione;
nel mentre svolgeva questa attività il ricorrente si feriva alla mano destra utilizzando la smerigliatrice angolare fornita da NE ON: richiamato dalle grida del CA OA, subito interveniva nella stanza NV AJ, il quale “immediatamente si rendeva conto che alla smerigliatrice angolare che stava nell'occasione utilizzando il ricorrente, e con la quale si era appena infortunato, era stata tolta la protezione, in origine presente e vincolata al corpo dell'utensile con una vite, finalizzata ad impedire il contatto delle mani dell'operatore con la parte inferiore del disco rotante. Al riguardo il ricorrente stesso, soccorso dal sig. NV AJ, ammise con quest'ultimo di avere commesso un'imprudenza rimuovendo la protezione di propria iniziativa allo scopo di poter lavorare più agevolmente”;
in quello stesso cantiere il ricorrente aveva sovente già usato la smerigliatrice angolare messa
a diposizione dall'azienda, dimostrando piena competenza e capacità di utilizzo della stessa;

4
l'infortunio è stato prontamente denunciato a NA a cura di L'Edilizia 2° srls e denunciato dalla
NE alla propria Compagnia assicurativa IA Spa, giusta polizza n°01.929532726.001 denominata Impresa Sicura (doc.4-5):
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