Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18404
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Testo completo
N. R.G. 16814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16814/2024 promossa da
nato in [...], il [...], (C.U.I.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, (c.f. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20/04/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 18/03/2024 e notificato il 21/03/2024, con cui la
Questura di Latina aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 co.
1.2 D.lgs. 286/98, presentata in data 29/11/2022, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione al fine di attestare il suo inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale: comunicazione di contratto a tempo determinato dal 01/02/2023 al Pt_2
31/08/2023 e relative buste paga;
comunicazione di contratto a tempo Pt_2 determinato dal 10/08/2024 al 31/12/2024 e buste paga di agosto e settembre 2024;
copie delle rimesse di denaro effettuate tra il 2019 e il 2023. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo
25/08) i casi in cui il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente
Silvia Albano Giudice rel. Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 16814/2024 promossa da
nato in [...], il [...], (C.U.I.: Parte_1
) elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pietro Mascagni 186, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Iacopo Maria Pitorri, (c.f. ) che lo CodiceFiscale_2 rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20/04/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 18/03/2024 e notificato il 21/03/2024, con cui la
Questura di Latina aveva rigettato la sua domanda di protezione speciale ex art.19 co.
1.2 D.lgs. 286/98, presentata in data 29/11/2022, chiedendo il rilascio del relativo permesso di soggiorno. A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione al fine di attestare il suo inserimento socio-lavorativo sul territorio nazionale: comunicazione di contratto a tempo determinato dal 01/02/2023 al Pt_2
31/08/2023 e relative buste paga;
comunicazione di contratto a tempo Pt_2 determinato dal 10/08/2024 al 31/12/2024 e buste paga di agosto e settembre 2024;
copie delle rimesse di denaro effettuate tra il 2019 e il 2023. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo
25/08) i casi in cui il
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