Trib. Teramo, sentenza 22/10/2024, n. 597
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Testo completo
R.G.N. 1336 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
HE AC, (C.f. [...]), nata a [...] il [...] e ivi residente alla Fraz. Rapino snc, rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco Di Teodoro (C.f.
[...]) e con lui elettivamente domiciliata nel suo studio in Teramo al
Corso de Michetti n. 64, in forza di procura in atti. franco@pec.studioditeodoro.it
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti NO OB
NT in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale e preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica del verbale di accertamento e, quindi, per decadenza ex art. 14 della legge n. 689 del 1981;
1 - per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002173632 notificata il 06.06.2024, prot. n. INPS.7900.20/05/2024.0126663, relativa all'atto di accertamento n. INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via subordinata:
- rideterminare l'importo della sanzione per la ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente: “in via principale:
-a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. 002173632, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 2.7.2024 HE AC ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002173632 notificata il 4.06.2024 prot. n.
INPS.7900.20/05/2024.012663, nella quale l'Inps, rilevata l'omissione nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2017 giusto atto di accertamento n. INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021, irrogava una sanzione amministrativa per un importo pari a € 2.181,34, di cui € 2.171,01 a titolo di sanzione amministrativa e € 10,33 per le spese di notifica.
A fondamento della domanda ha sollevato i seguenti profili di contestazione: 1) tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
2) sproporzionalità della sanzione applicata.
1.2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, ha dedotto il rispetto del termine suddetto, alla luce della complessità degli accertamenti richiesti per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa e della notifica dei seguenti avvisi di addebito, non impugnati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 22.10.2024.
2
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note di udienza, richiamando le deduzioni svolte e le conclusioni rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-002173632 notificata il 4.06.2024, con cui è stata contestata alla ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della società SOPHIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, la violazione della disposizione dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno
2017 (mesi maggio e giugno 2017).
La violazione amministrativa contestata è quella di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un importo pari a € 2.181,34, di cui €
2.171,01 a titolo di sanzione amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento n.
INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021 afferente i periodi contributivi di maggio e giugno 2017, atto di accertamento che la ricorrente sostiene di non aver ricevuto e viene contestata sia in relazione alla violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, sia in relazione al vizio di sproporzionalità della sanzione irrogata.
Si tratta, dunque, di violazioni poste in essere successivamente alla data del 6 febbraio
2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”.
3 3. Ebbene, rispetto a tale ordinanza ingiunzione si ritiene di dover accogliere
l'opposizione, risultando assorbente l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'articolo
14 della Legge n. 689/1981.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione ai fini della contestazione della violazione amministrativa.
Al riguardo, la questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge
n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
HE AC, (C.f. [...]), nata a [...] il [...] e ivi residente alla Fraz. Rapino snc, rappresentata e difesa dall'Avvocato Franco Di Teodoro (C.f.
[...]) e con lui elettivamente domiciliata nel suo studio in Teramo al
Corso de Michetti n. 64, in forza di procura in atti. franco@pec.studioditeodoro.it
RICORRENTE
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, c.f. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
ARMANDO GAMBINO (cod. fisc. [...]– p.e.c.: avv.armando.gambino@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti NO OB
NT in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico INPS in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale e preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica del verbale di accertamento e, quindi, per decadenza ex art. 14 della legge n. 689 del 1981;
1 - per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002173632 notificata il 06.06.2024, prot. n. INPS.7900.20/05/2024.0126663, relativa all'atto di accertamento n. INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021 - con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
In via subordinata:
- rideterminare l'importo della sanzione per la ragioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”
Parte resistente: “in via principale:
-a) rigettare la proposta opposizione in ogni sua parte, con conferma integrale dell'ordinanza-ingiunzione n. 002173632, e con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di Giustizia”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre
2011, n. 150 depositato in data 2.7.2024 HE AC ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002173632 notificata il 4.06.2024 prot. n.
INPS.7900.20/05/2024.012663, nella quale l'Inps, rilevata l'omissione nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per l'anno 2017 giusto atto di accertamento n. INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021, irrogava una sanzione amministrativa per un importo pari a € 2.181,34, di cui € 2.171,01 a titolo di sanzione amministrativa e € 10,33 per le spese di notifica.
A fondamento della domanda ha sollevato i seguenti profili di contestazione: 1) tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981;
2) sproporzionalità della sanzione applicata.
1.2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale contestando il fondamento della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981, e dall'altro lato, ha dedotto il rispetto del termine suddetto, alla luce della complessità degli accertamenti richiesti per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa e della notifica dei seguenti avvisi di addebito, non impugnati.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale contenuta nei rispettivi fascicoli telematici e fissata per la discussione all'udienza del 22.10.2024.
2
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note di udienza, richiamando le deduzioni svolte e le conclusioni rassegnate.
2. Il presente giudizio riguarda la valutazione di legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-002173632 notificata il 4.06.2024, con cui è stata contestata alla ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della società SOPHIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, la violazione della disposizione dell'art. 2, co.
1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, per non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno
2017 (mesi maggio e giugno 2017).
La violazione amministrativa contestata è quella di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per un importo pari a € 2.181,34, di cui €
2.171,01 a titolo di sanzione amministrativa.
L'ordinanza ingiunzione trae origine dall'atto di accertamento n.
INPS.7900.26/01/2021.0025224 del 26.01.2021 afferente i periodi contributivi di maggio e giugno 2017, atto di accertamento che la ricorrente sostiene di non aver ricevuto e viene contestata sia in relazione alla violazione del termine di decadenza di cui all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, sia in relazione al vizio di sproporzionalità della sanzione irrogata.
Si tratta, dunque, di violazioni poste in essere successivamente alla data del 6 febbraio
2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”.
3 3. Ebbene, rispetto a tale ordinanza ingiunzione si ritiene di dover accogliere
l'opposizione, risultando assorbente l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'articolo
14 della Legge n. 689/1981.
In particolare, si ritiene di dover accogliere l'eccezione di decadenza ex articolo 14 della legge n. 689/1981 per decorrenza del termine di novanta giorni dalla conoscenza dell'infrazione ai fini della contestazione della violazione amministrativa.
Al riguardo, la questione giuridica circa l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della legge
n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, ha dato vita ad un orientamento giurisprudenziale non univoco in seno ai giudici di merito, focalizzato soprattutto sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 cit.
Nell'ambito di tale contrasto, si ritiene di dover privilegiare
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