Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 2840
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Testo completo
RGL n. 754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 754/2024 promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15, presso lo studio dell'avv.
Guido Marone, che la rappresenta e difende per procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(c.f. ) - Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del CP_3 CP_4 di , dalla Dott.ssa Natalie Olivero, dal dottor Angelo Maurizio Ragusa CP_2
e dalla Dott.ssa , Funzionari e Dipendenti dello stesso CP_5
, legalmente domiciliati presso l' , Via CP_1 Controparte_6
Coazze n. 18
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
1
RGL n. 754/2024
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 per i docenti di ruolo.
2. La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo di € CP_1
2.000,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
3. Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi