Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2024, n. 63
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Testo completo
N. R.A.C.L. 151/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 151 del R.A.C.L. dell'anno 2017 promossa da
1) AS IO, nata a [...] il [...];
2) ON RB, nata a [...] il [...];
3) OR CL, nato a [...] il [...];
4) DE IS IA, nato a [...] il [...];
5) RI AI, nata a [...] il [...];
6) GA IZ, nato a [...] il [...];
7) OB EN, nato a [...] il [...];
8) NC NA nata a [...] il [...];
9) RO IC nata a [...] il [...];
10) IT FA nata a [...] il [...];
11) DD LL, nata a [...] il [...];
12) SP IA, nata a [...] il [...];
13) CC IC, nato a [...] il [...];
14) ZU RI AR nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Castellammare di Stabia
(Na) per procura trasmessa in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
pagina 1 di 13
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, domiciliato in via Sulcitana ad Elmas (Ca) presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cagliari
Ambito territoriale della Provincia di Cagliari in persona del dirigente pro tempore convenuti
e contro
“tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di
Cagliari e Nuoro, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Cagliari e Nuoro, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso
A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di
I grado”), valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti” controinteressati
*
1. I ricorrenti, con ricorso di merito depositato in data 16 gennaio 2017, hanno esposto di essere in possesso del titolo di diploma accademico del conservatorio di musica rilasciato entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del
99), o, comunque conseguito all'esito di un percorso formativo già iniziato entro tale data, nonché di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore.
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Hanno sostenuto che, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità
L24/12/2012 n. 228, tali titoli dovevano essere considerati equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, e come tali abilitanti all'insegnamento.
Hanno proseguito deducendo di essere stati inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto nonostante il possesso tali titoli e, di conseguenza, di essere idonei all'inserimento nella seconda fascia.
Ciò premesso, hanno chiesto che venisse ordinato all'amministrazione resistente di riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici da loro posseduti, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultassero già iscritti entro il 19 gennaio 2000 ad uno dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche, e che venisse loro consentito, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014,
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza.
In subordine, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, hanno chiesto che venisse loro concesso il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, nonché il risarcimento del danno patrimoniale da “perdita di chance”.
2. Con successivo ricorso cautelare in corso di causa RACL 151 sub 1 del 20 maggio 2017, estinto per le ragioni esposte nell'ordinanza del 6 luglio 2017 in atti, hanno chiesto in via cautelare l'inserimento nella seconda fascia.
Con ulteriore successivo ricorso cautelare in corso di causa RACL 151 sub 2 del
15 agosto 2017 hanno riproposto la domanda cautelare per chiedere l'inserimento in seconda fascia in via d'urgenza, che è stata rigettata.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto della domanda in ragione della insussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento nella seconda fascia, per tutte le argomentazioni svolte in comparsa.
****
3.La questione controversa che si esamina nella presente sede di merito ha ad oggetto le medesime argomentazioni e i medesimi documenti che hanno condotto al
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rigetto in sede cautelare ed è analoga ad altre controversie decise in questa stessa
Sezione.
Attiene al diritto rivendicato dai ricorrenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014–2017 in virtù del possesso di un titolo la cui valenza abilitante deriverebbe, secondo le allegazioni, dall'equipollenza con altri titoli abilitanti.
Le graduatorie d'istituto, formate per la scuola secondaria e tenute degli istituti scolastici, erano utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte di dirigenti dell'istituzione scolastica erano articolate in tre distinte fasce:
- nella prima fascia sono inseriti gli aspiranti docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- nella seconda fascia sono inclusi gli aspiranti supplenti non inseriti nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- nella terza fascia sono inseriti gli aspiranti forniti del solo titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma non abilitati”.
I ricorrenti hanno dedotto che al diploma rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) deve essere riconosciuto valore di titolo abilitante con idoneità all'insegnamento, in base alle previsioni di cui agli art. 102 e ss. della L. n. 228/2012, in quanto tale norma stabilirebbe l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (come quelli in possesso dei ricorrenti) ai diplomi accademici di secondo livello (le lauree magistrali), purché posseduti congiuntamente al diploma della scuola secondaria di secondo grado, che pure i ricorrenti hanno allegato di possedere.
Hanno sostenuto di aver subito una disparità di trattamento in quanto il M.I.U.R, con il D.M. 323/2014, non aveva riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all'insegnamento, contrariamente a quanto statuito con riferimento ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il 2002, equiparati, ai fini della abilitazione all'insegnamento, al titolo posseduto dai laureati in scienze della formazione primaria.
pagina 4 di 13
Al riguardo, la parte ricorrente ha affermato che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, conseguiti prima della riforma, debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato, dal D.M. 323/2014, art. 2, comma 1, lettera b), punto 7, al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, invocando a sostegno della propria tesi la previsione di cui all'art. 1, comma 107, L. n. 228/12, secondo cui “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.
I ricorrenti hanno evidenziato, inoltre, che sulla base dell'art. 4 della L. 508/1999
(secondo il quale “I diplomi conseguiti presso le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 23 gennaio 2024 la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 151 del R.A.C.L. dell'anno 2017 promossa da
1) AS IO, nata a [...] il [...];
2) ON RB, nata a [...] il [...];
3) OR CL, nato a [...] il [...];
4) DE IS IA, nato a [...] il [...];
5) RI AI, nata a [...] il [...];
6) GA IZ, nato a [...] il [...];
7) OB EN, nato a [...] il [...];
8) NC NA nata a [...] il [...];
9) RO IC nata a [...] il [...];
10) IT FA nata a [...] il [...];
11) DD LL, nata a [...] il [...];
12) SP IA, nata a [...] il [...];
13) CC IC, nato a [...] il [...];
14) ZU RI AR nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Castellammare di Stabia
(Na) per procura trasmessa in via telematica unitamente al ricorso introduttivo
pagina 1 di 13
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore e UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SARDEGNA in persona del Dirigente pro tempore rappresentato e difeso, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia, domiciliato in via Sulcitana ad Elmas (Ca) presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di
Cagliari
Ambito territoriale della Provincia di Cagliari in persona del dirigente pro tempore convenuti
e contro
“tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali della scuola secondaria di primo e di secondo grado della II Fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di
Cagliari e Nuoro, valide per gli aa. ss. 2014-2017, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell'inserimento degli insegnanti ricorrenti nella II fascia delle graduatorie di istituto delle provincia di Cagliari e Nuoro, per le classi concorsuali A031, educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A029, denominata “musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”), A032, educazione musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso
A-30, denominata musica nella scuola secondaria di I grado), A077 strumento musicale nella scuola media, (confluita ai sensi del DPR n. 19/2016 nella nuova classe di concorso A-56, denominata “strumento musicale nella scuola secondaria di
I grado”), valide per il triennio 2014/2017, - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dagli istanti” controinteressati
*
1. I ricorrenti, con ricorso di merito depositato in data 16 gennaio 2017, hanno esposto di essere in possesso del titolo di diploma accademico del conservatorio di musica rilasciato entro il 19/01/2000 (data di entrata in vigore della legge n. 508 del
99), o, comunque conseguito all'esito di un percorso formativo già iniziato entro tale data, nonché di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore.
pagina 2 di 13
Hanno sostenuto che, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità
L24/12/2012 n. 228, tali titoli dovevano essere considerati equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, e come tali abilitanti all'insegnamento.
Hanno proseguito deducendo di essere stati inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto nonostante il possesso tali titoli e, di conseguenza, di essere idonei all'inserimento nella seconda fascia.
Ciò premesso, hanno chiesto che venisse ordinato all'amministrazione resistente di riconoscere il valore formativo/abilitante dei diplomi accademici da loro posseduti, o, comunque, il valore formativo/abilitante dei titoli accademici in possesso di quanti risultassero già iscritti entro il 19 gennaio 2000 ad uno dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche, e che venisse loro consentito, ai sensi dell'art. 14 del D.M. 353/2014,
l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, con il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza.
In subordine, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 codice civile, hanno chiesto che venisse loro concesso il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, la declaratoria di inserimento/spostamento dei ricorrenti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto per le rispettive classi di concorso, nonché il risarcimento del danno patrimoniale da “perdita di chance”.
2. Con successivo ricorso cautelare in corso di causa RACL 151 sub 1 del 20 maggio 2017, estinto per le ragioni esposte nell'ordinanza del 6 luglio 2017 in atti, hanno chiesto in via cautelare l'inserimento nella seconda fascia.
Con ulteriore successivo ricorso cautelare in corso di causa RACL 151 sub 2 del
15 agosto 2017 hanno riproposto la domanda cautelare per chiedere l'inserimento in seconda fascia in via d'urgenza, che è stata rigettata.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto della domanda in ragione della insussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento nella seconda fascia, per tutte le argomentazioni svolte in comparsa.
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3.La questione controversa che si esamina nella presente sede di merito ha ad oggetto le medesime argomentazioni e i medesimi documenti che hanno condotto al
pagina 3 di 13
rigetto in sede cautelare ed è analoga ad altre controversie decise in questa stessa
Sezione.
Attiene al diritto rivendicato dai ricorrenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto valide per il triennio 2014–2017 in virtù del possesso di un titolo la cui valenza abilitante deriverebbe, secondo le allegazioni, dall'equipollenza con altri titoli abilitanti.
Le graduatorie d'istituto, formate per la scuola secondaria e tenute degli istituti scolastici, erano utilizzate per il conferimento delle supplenze da parte di dirigenti dell'istituzione scolastica erano articolate in tre distinte fasce:
- nella prima fascia sono inseriti gli aspiranti docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- nella seconda fascia sono inclusi gli aspiranti supplenti non inseriti nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- nella terza fascia sono inseriti gli aspiranti forniti del solo titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, ma non abilitati”.
I ricorrenti hanno dedotto che al diploma rilasciato dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) deve essere riconosciuto valore di titolo abilitante con idoneità all'insegnamento, in base alle previsioni di cui agli art. 102 e ss. della L. n. 228/2012, in quanto tale norma stabilirebbe l'equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 (come quelli in possesso dei ricorrenti) ai diplomi accademici di secondo livello (le lauree magistrali), purché posseduti congiuntamente al diploma della scuola secondaria di secondo grado, che pure i ricorrenti hanno allegato di possedere.
Hanno sostenuto di aver subito una disparità di trattamento in quanto il M.I.U.R, con il D.M. 323/2014, non aveva riconosciuto ai diplomi AFAM valore abilitante all'insegnamento, contrariamente a quanto statuito con riferimento ai diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il 2002, equiparati, ai fini della abilitazione all'insegnamento, al titolo posseduto dai laureati in scienze della formazione primaria.
pagina 4 di 13
Al riguardo, la parte ricorrente ha affermato che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, conseguiti prima della riforma, debbano godere dello stesso trattamento normativo riservato, dal D.M. 323/2014, art. 2, comma 1, lettera b), punto 7, al diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, invocando a sostegno della propria tesi la previsione di cui all'art. 1, comma 107, L. n. 228/12, secondo cui “I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.
I ricorrenti hanno evidenziato, inoltre, che sulla base dell'art. 4 della L. 508/1999
(secondo il quale “I diplomi conseguiti presso le
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