Trib. Cremona, sentenza 29/05/2024, n. 362
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Testo completo
Tribunale di Cremona
R.G. N. 1691/2023
Verbale di causa
Oggi 28 maggio 2024, alle ore 15:00, nella causa in opposizione ad ordinanza ingiunzione tra SO EL e SO GI, contro l'Azienda di Tutela della Salute della Valpadana, innanzi al GOP dr. Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. de Lellis, per delega in atti, sono comparsi: per parti ricorrenti: nessuno compare;
per parte resistente: nessuno compare.
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 10:00 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 15:30
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
ZI GA ([...]) e ZI UI ([...]), con
l'Avv. Sara Milanesi
RICORRENTI
e
ATS AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA (02481970206), in persona del Direttore Generale, con l'Avv. Fausta Faccioli
RESISTENTE
Motivi della decisione
Fatto e processo
Con ricorso depositato in data 11.09.2023, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana in data
06.10.2023, i Sigg. SO EL e SO GI, personalmente, proponevano impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 277/2023 VET, prot. n. 59813/23, emessa dall'ATS della Val Padana in data 24.07.2023 e notificata ai ricorrenti in data
27.07.2023 a mezzo mail PEC, con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 20.688,00, di cui € 20.658,00 per sanzione amministrativa ed € 30,00 per spese di procedimento e notifica. Tanto a seguito di processo verbale di accertamento e contestazione n. 3/92, redatto in data 20/05/2019 da militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,
NAS di Cremona sulla base delle risultanze dell'accertamento svolto in data 20/02/2019 nei confronti di AG Srl, di cui i ricorrenti sono rispettivamente amministratore unico e socio lavoratore ed all'esito del quale gli accertatori constatavano la violazione dell'art. 5, comma 1 D. L.vo n. 193/2006, per aver posto in commercio il prodotto denominato
Ozonoterapic, descritto come medicinale omeopatico veterinario, senza aver previamente ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte del Ministero della
Salute e procedevano a sottoporre a sequestro n. 24 confezioni da 33 tubetti cadauna di
Ozonoterapic oltre a ulteriori 11 tubetti sfusi del medesimo prodotto. Condotta punita ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. L.vo n. 193/2006, con la sanzione amministrativa
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pecuniaria da € 10.329,00 ad € 61.974,00, e quantificata nella misura di € 20.658,00, pari al doppio del minimo edittale.
I ricorrenti fondavano l'opposizione e la conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato su plurimi motivi a suffragio dei quali avanzavano istanza di ammissione di prove documentali, testimoniali, richiesta di CTU e di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art 210 CPC ed in esito ai quali chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata previa la sospensione dell'esecutività o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. In particolare, chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata per la mancata contestazione immediata della violazione in dispregio all'art. 14
L. n. 689/81 e per errore di notifica in quanto, mentre il verbale di constatazione sarebbe stato notificato ai Sigg. SO EL e GI nella loro qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e socio dell'AG Srl, l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata notificata ai ricorrenti personalmente e non anche alla società (I). Nel merito i ricorrenti eccepivano l'inapplicabilità al caso di specie del D. L.vo n. 193/2006 posto che
l'Ozonoterapic non sarebbe, né potrebbe essere considerato, un medicinale veterinario, nemmeno omeopatico, mentre la normativa richiamata sarebbe applicabile ai soli medicinali, veterinari anche se omeopatici. Ad ulteriore conferma della natura cosmetica del prodotto e dell'assenza di contenuto di qualsivoglia elemento chimico i ricorrenti deducevano, inoltre, che dalle analisi chimiche condotte sul campione di prodotto sequestrato e di latte proveniente da animali trattati con lo stesso, era risultata l'assenza di elementi di tossicità (II). Eccepivano, infine, l'assenza di nesso eziologico tra la condotta e la violazione contestata in quanto l'AG non avrebbe prodotto l'Ozonoterapic, ma si sarebbe limitata ad acquistare dalla OM GA il prodotto denominato Ozonbior, a confezionarlo cambiando la denominazione in Ozonoterapic, descrivendolo “per errore” sulla confezione come un medicinale veterinario omeopatico, pur in assenza di sostanze farmacologicamente attive e porlo in commercio;
quindi l'AIC, ove necessario, avrebbe dovuto essere richiesto da OM GA e non da AG (III). Fondavano, infine la richiesta di sospensiva in virtù dell'evidente fumus del ricorso.
Costituendosi l'ATS della Val Padana sosteneva la fondatezza del provvedimento sanzionatorio posta la correttezza del procedimento di notifica avvenuto comunque in capo ai medesimi soggetti che hanno infatti potuto esercitare il diritto di replica e difesa in maniera compiuta e tempestiva, nonché il rispetto dei termini di contestazione, avvenuta
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ritualmente in ossequio alle norme vigenti. Nessuna rilevanza avrebbe infine la mancata notifica alla AG Srl, in quanto il coinvolgimento del responsabile in solido sarebbe, per
l'amministrazione procedente, una facoltà e non un obbligo. Nel merito
l'Amministrazione sanitaria opposta rilevava che il prodotto ZO era stato espressamente presentato, indicato, etichettato e posto in vendita come farmaco veterinario omeopatico e, perciò solo, avrebbe dovuto essere posto in vendita solo dopo aver ottenuto dal Ministero della Salute l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC), a nulla rilevando che il prodotto fosse o meno un farmaco. Nessuna pertinenza rivestirebbe la circostanza che i ricorrenti avrebbero solo posto in vendita l'Ozonoterapic, in realtà prodotto da altra azienda dalla quale veniva acquistato per la rivendita previo riconfezionamento. Non sarebbe stata, infatti, fornita alcuna evidenza che OM GA avesse descritto e/o presentato il prodotto OZ come medicinale. L'ATS, infine si opponeva sia alla riduzione della sanzione al minimo edittale, stante la gravità della condotta contestata, sia alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in virtù dell'assenza dei requisiti di legge, sia, infine, all'accoglimento delle istanze istruttorie ritenute superflue in quanto tutte tese a dimostrare che il prodotto non fosse un medicinale;
circostanza in realtà irrilevante e non contestata.
All'udienza del 30 gennaio 2024 le parti comparivano ribadendo e confermando ogni eccezione, argomentazione e contestazione riportata in atti. Il giudice, sciogliendo la riserva con ordinanza fuori udienza del 13.02.2024, rigettava sia l'istanza di sospensiva, per carenza dei presupposti di legge, che le istanze istruttorie perché superflue in quanto tutte tese a dimostrare la natura di prodotto non
R.G. N. 1691/2023
Verbale di causa
Oggi 28 maggio 2024, alle ore 15:00, nella causa in opposizione ad ordinanza ingiunzione tra SO EL e SO GI, contro l'Azienda di Tutela della Salute della Valpadana, innanzi al GOP dr. Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. de Lellis, per delega in atti, sono comparsi: per parti ricorrenti: nessuno compare;
per parte resistente: nessuno compare.
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 10:00 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 15:30
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
ZI GA ([...]) e ZI UI ([...]), con
l'Avv. Sara Milanesi
RICORRENTI
e
ATS AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA (02481970206), in persona del Direttore Generale, con l'Avv. Fausta Faccioli
RESISTENTE
Motivi della decisione
Fatto e processo
Con ricorso depositato in data 11.09.2023, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana in data
06.10.2023, i Sigg. SO EL e SO GI, personalmente, proponevano impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 277/2023 VET, prot. n. 59813/23, emessa dall'ATS della Val Padana in data 24.07.2023 e notificata ai ricorrenti in data
27.07.2023 a mezzo mail PEC, con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 20.688,00, di cui € 20.658,00 per sanzione amministrativa ed € 30,00 per spese di procedimento e notifica. Tanto a seguito di processo verbale di accertamento e contestazione n. 3/92, redatto in data 20/05/2019 da militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,
NAS di Cremona sulla base delle risultanze dell'accertamento svolto in data 20/02/2019 nei confronti di AG Srl, di cui i ricorrenti sono rispettivamente amministratore unico e socio lavoratore ed all'esito del quale gli accertatori constatavano la violazione dell'art. 5, comma 1 D. L.vo n. 193/2006, per aver posto in commercio il prodotto denominato
Ozonoterapic, descritto come medicinale omeopatico veterinario, senza aver previamente ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) da parte del Ministero della
Salute e procedevano a sottoporre a sequestro n. 24 confezioni da 33 tubetti cadauna di
Ozonoterapic oltre a ulteriori 11 tubetti sfusi del medesimo prodotto. Condotta punita ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. L.vo n. 193/2006, con la sanzione amministrativa
pag. 2 di 10
pecuniaria da € 10.329,00 ad € 61.974,00, e quantificata nella misura di € 20.658,00, pari al doppio del minimo edittale.
I ricorrenti fondavano l'opposizione e la conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato su plurimi motivi a suffragio dei quali avanzavano istanza di ammissione di prove documentali, testimoniali, richiesta di CTU e di ordine di esibizione documentale ai sensi dell'art 210 CPC ed in esito ai quali chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata previa la sospensione dell'esecutività o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale. In particolare, chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata per la mancata contestazione immediata della violazione in dispregio all'art. 14
L. n. 689/81 e per errore di notifica in quanto, mentre il verbale di constatazione sarebbe stato notificato ai Sigg. SO EL e GI nella loro qualità, rispettivamente, di legale rappresentante e socio dell'AG Srl, l'ordinanza ingiunzione sarebbe stata notificata ai ricorrenti personalmente e non anche alla società (I). Nel merito i ricorrenti eccepivano l'inapplicabilità al caso di specie del D. L.vo n. 193/2006 posto che
l'Ozonoterapic non sarebbe, né potrebbe essere considerato, un medicinale veterinario, nemmeno omeopatico, mentre la normativa richiamata sarebbe applicabile ai soli medicinali, veterinari anche se omeopatici. Ad ulteriore conferma della natura cosmetica del prodotto e dell'assenza di contenuto di qualsivoglia elemento chimico i ricorrenti deducevano, inoltre, che dalle analisi chimiche condotte sul campione di prodotto sequestrato e di latte proveniente da animali trattati con lo stesso, era risultata l'assenza di elementi di tossicità (II). Eccepivano, infine, l'assenza di nesso eziologico tra la condotta e la violazione contestata in quanto l'AG non avrebbe prodotto l'Ozonoterapic, ma si sarebbe limitata ad acquistare dalla OM GA il prodotto denominato Ozonbior, a confezionarlo cambiando la denominazione in Ozonoterapic, descrivendolo “per errore” sulla confezione come un medicinale veterinario omeopatico, pur in assenza di sostanze farmacologicamente attive e porlo in commercio;
quindi l'AIC, ove necessario, avrebbe dovuto essere richiesto da OM GA e non da AG (III). Fondavano, infine la richiesta di sospensiva in virtù dell'evidente fumus del ricorso.
Costituendosi l'ATS della Val Padana sosteneva la fondatezza del provvedimento sanzionatorio posta la correttezza del procedimento di notifica avvenuto comunque in capo ai medesimi soggetti che hanno infatti potuto esercitare il diritto di replica e difesa in maniera compiuta e tempestiva, nonché il rispetto dei termini di contestazione, avvenuta
pag. 3 di 10
ritualmente in ossequio alle norme vigenti. Nessuna rilevanza avrebbe infine la mancata notifica alla AG Srl, in quanto il coinvolgimento del responsabile in solido sarebbe, per
l'amministrazione procedente, una facoltà e non un obbligo. Nel merito
l'Amministrazione sanitaria opposta rilevava che il prodotto ZO era stato espressamente presentato, indicato, etichettato e posto in vendita come farmaco veterinario omeopatico e, perciò solo, avrebbe dovuto essere posto in vendita solo dopo aver ottenuto dal Ministero della Salute l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio
(AIC), a nulla rilevando che il prodotto fosse o meno un farmaco. Nessuna pertinenza rivestirebbe la circostanza che i ricorrenti avrebbero solo posto in vendita l'Ozonoterapic, in realtà prodotto da altra azienda dalla quale veniva acquistato per la rivendita previo riconfezionamento. Non sarebbe stata, infatti, fornita alcuna evidenza che OM GA avesse descritto e/o presentato il prodotto OZ come medicinale. L'ATS, infine si opponeva sia alla riduzione della sanzione al minimo edittale, stante la gravità della condotta contestata, sia alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato in virtù dell'assenza dei requisiti di legge, sia, infine, all'accoglimento delle istanze istruttorie ritenute superflue in quanto tutte tese a dimostrare che il prodotto non fosse un medicinale;
circostanza in realtà irrilevante e non contestata.
All'udienza del 30 gennaio 2024 le parti comparivano ribadendo e confermando ogni eccezione, argomentazione e contestazione riportata in atti. Il giudice, sciogliendo la riserva con ordinanza fuori udienza del 13.02.2024, rigettava sia l'istanza di sospensiva, per carenza dei presupposti di legge, che le istanze istruttorie perché superflue in quanto tutte tese a dimostrare la natura di prodotto non
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