Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 825
TRIB Milano
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 32521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32521 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
GREEN MICRO TECH S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede a Milano, in persona del liquidatore
Duke&Kay S.r.l., in persona dell'amministratore unico Maurizio Ria, elettivamente domiciliata a
Milano presso lo studio dell'avv. Monica Iacoviello e Francesco Casamassa, che lo rappresentano e
difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro
pagina 1 di 19 NT TO IN AN, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso
lo studio dell'avv. Roberta Grondona, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marson e Manuela
Pessano, per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente Green Micro Tech s.p.a in liquidazione: Voglia il Tribunale,
nel merito: i) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto in-giuntivo
emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Giannelli), pubblicato in data 26 aprile 2021 (D.I. n.
10102/2021 − R.G. 11607/2021) e notificato in data 1° giugno 2021;
(ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del preteso credito oggetto del
decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da Green Micro Tech S.p.A.
in liquidazione all'Ing. ON TO IN TE;
(iii) condannare l'Ing. ON TO IN TE a restituire a Green Micro Tech S.p.A. in
liquidazione le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo stesso in
esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento
monitorio;
(iv) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande
formulate dall'Ing. ON TO IN TE, ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione
in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. ON TO IN TE
(nonché le conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
in via istruttoria (previa revoca dell'ordinanza del 16.1.2024): (i) per la denegata ipotesi in cui codesto
Ill.mo Giudice dovesse ravvisare profili di fondatezza nelle contestazioni mosse dall'Ing. TE in
pagina 2 di 19
merito ai documenti nn. 46, 56 e 57 di Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione, accogliere le istanze di
verificazione formulate da Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione con la prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ C, pp. 11-14, nonché pp. 91-92) e reiterate nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ I.B, pp. 3-4);
(ii) in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e infondate,
nonché dichiarare inammissibili e irrilevanti i docc. avv. 128-259 ed espungere in quanto disconosciuti
i docc. avv. 168 e 169;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'ing. TE nella seconda
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammettere le prove contrarie formulate da Green Micro Tech
S.p.A. in liquidazione nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (§ IV.A.5, pp. 37-39, e §VI.A.7,
p. 46);
(iv) disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al Procedimento per Descrizione (Tribunale
di Milano, Sez. IA, R.G. 19347/2021), completo di relativi atti e documenti, o, in alternativa,
autorizzare Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione a depositare in Cancelleria copia della chiavetta
USB depositata dal CTU nell'ambito del Procedimento di Descrizione e contenente tutti i documenti
esaminati e acquisiti nel corso delle operazioni di descrizione;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese
generali come per legge.
Nell'interesse dell'opposto ON TO IN TE: Voglia il Tribunale,
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10102/2021 del 26
aprile 2021, depositato il 26 maggio 2021, e notificato in data 1° giugno 2021, respingendo
l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione proposta dalla Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione, in
pagina 3 di 19
persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile,
non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei
compensi di presidente del c.d.a. della GMT S.p.a. assunta dal consiglio di amministrazione della
società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione
dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di
attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della GMT S.p.a.;
c) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. ON TE a percepire, con
riferimento all'anno 2019, un compenso quale presidente del c.d.a. della Green Micro Tech S.p.a. in
liquidazione e ciò per tutte le motivazioni di cui in atti;
d) In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e
quantificare il corrispettivo dovuto dalla Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione all'ing. ON
TE – con riferimento all'anno 2019 – in un importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le
motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro
tempore, a corrispondere all'ing. ON TE la somma così determinata, maggiorata di interessi
legali e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase
monitoria.
In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale
d'udienza, previa revoca del provvedimento di rigetto del 16.1.2024.
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 19
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2021, Green Micro Tech s.p.a. in liquidazione
(GMT) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 26
maggio 2021 a favore di ON TO IN TE per la somma di € 100.000 oltre interessi e spese,
pretesa a titolo di compenso “base” dovutogli dalla società, in forza della delibera consiliare del 15
novembre 2018 approvata dall'assemblea dei soci con la delibera del 6 dicembre 2018, per l'attività di
Presidente del consiglio di amministrazione svolta nell'anno 2019, prima delle dimissioni rassegnate il
9 luglio 2020.
Riferiva, in particolare, l'opponente che all'epoca della gestione del TE svolgeva solo l'attività di
holding e, in particolare, gestiva le partecipazioni totalitarie nelle società operative Evergreenbios s.r.l.
(EVGB) e Technelep s.r.l., entrambe attive nel settore agricolo, ambientale e bioenergetico in cui il
TE ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Il presente giudizio si
colloca nel contesto di un vasto contenzioso pendente fra le parti sorto dal fatto che il TE, in
concorso con l'amministratore delegato ing. Stori, attraverso una serie di società ad essi riconducibili,
aveva fatto concorrenza sleale alle società operative del gruppo, depauperandole attraverso la
sottrazione illecita e l'usurpazione del know-how industriale, dei clienti e dei dipendenti in posizione
strategica. In relazione alle condotte illecite in questione pendevano le azioni di responsabilità proposte
dalla società opponente e dalla controllata EVGB, il giudizio cautelare di descrizione, sequestro ed
inibitoria della concorrenza sleale nonché il giudizio di annullamento delle delibere assembleari di
scioglimento della GMT.
A motivo di opposizione sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal TE in quanto il compenso
era stato preteso sulla base di deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea
inesistenti o invalide e che, comunque, non riconoscevano il suo diritto. In particolare il verbale
consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, prodotto con il ricorso monitorio, è privo di pagina 5 di 19
qualsiasi sottoscrizione e non contiene alcuna delibera di approvazione del compenso posto che rimette
all'assemblea la decisione sulla proposta di compenso mentre il verbale dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. in mancanza delle sottoscrizioni del
presidente e del segretario e, comunque, non risulta trascritto nel libro delle adunanze tanto che la
successiva delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 aveva dato atto che “in base a
quanto emerso da un attento esame del libro verbali assemblee della Società, non risultano essere stati
deliberati dall'assemblea compensi agli amministratori per l'esercizio 2019. Comunque, la
deliberazione dell'assemblea di determinazione del compenso risulterebbe adottata in violazione
dell'art. 28 dello Statuto che demandava al consiglio di amministrazione la determinazione del
compenso per i singoli membri insigniti di particolari cariche, attribuendo all'assemblea solo la
fissazione del tetto massimo.
Il compenso preteso, in ogni caso, non sarebbe dovuto dal momento che per l'anno 2019 il TE era
già stato profumatamente retribuito mediante pagamento della somma di € 50.000, come Presidente
della società operativa EVGB per la sua prestazione di attività di amministrazione unitaria delle
imprese del gruppo e,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 32521 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
promossa da:
GREEN MICRO TECH S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, con sede a Milano, in persona del liquidatore
Duke&Kay S.r.l., in persona dell'amministratore unico Maurizio Ria, elettivamente domiciliata a
Milano presso lo studio dell'avv. Monica Iacoviello e Francesco Casamassa, che lo rappresentano e
difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
contro
pagina 1 di 19 NT TO IN AN, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso
lo studio dell'avv. Roberta Grondona, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Marson e Manuela
Pessano, per procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente Green Micro Tech s.p.a in liquidazione: Voglia il Tribunale,
nel merito: i) dichiarare nullo e/o inefficace e comunque annullare e/o revocare il decreto in-giuntivo
emesso dal Tribunale di Milano (Giudice Dott.ssa Giannelli), pubblicato in data 26 aprile 2021 (D.I. n.
10102/2021 − R.G. 11607/2021) e notificato in data 1° giugno 2021;
(ii) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'inesistenza del preteso credito oggetto del
decreto ingiuntivo qui opposto o, in subordine, la sua inesigibilità, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1460 c.c., accertando e dichiarando che nulla è al riguardo dovuto da Green Micro Tech S.p.A.
in liquidazione all'Ing. ON TO IN TE;
(iii) condannare l'Ing. ON TO IN TE a restituire a Green Micro Tech S.p.A. in
liquidazione le somme che quest'ultima si trovasse eventualmente a dover pagare allo stesso in
esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, anche a titolo di spese e onorari del procedimento
monitorio;
(iv) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o infondate, e conseguentemente rigettare, tutte le domande
formulate dall'Ing. ON TO IN TE, ivi inclusa quella avente ad oggetto la determinazione
in via equitativa dell'asserito compenso spettante per il 2019 all'Ing. ON TO IN TE
(nonché le conseguenti richieste condannatorie ex adverso formulate);
in via istruttoria (previa revoca dell'ordinanza del 16.1.2024): (i) per la denegata ipotesi in cui codesto
Ill.mo Giudice dovesse ravvisare profili di fondatezza nelle contestazioni mosse dall'Ing. TE in
pagina 2 di 19
merito ai documenti nn. 46, 56 e 57 di Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione, accogliere le istanze di
verificazione formulate da Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione con la prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ C, pp. 11-14, nonché pp. 91-92) e reiterate nella seconda memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. (§ I.B, pp. 3-4);
(ii) in ogni caso, rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e infondate,
nonché dichiarare inammissibili e irrilevanti i docc. avv. 128-259 ed espungere in quanto disconosciuti
i docc. avv. 168 e 169;
(iii) nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova formulati dall'ing. TE nella seconda
memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammettere le prove contrarie formulate da Green Micro Tech
S.p.A. in liquidazione nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (§ IV.A.5, pp. 37-39, e §VI.A.7,
p. 46);
(iv) disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al Procedimento per Descrizione (Tribunale
di Milano, Sez. IA, R.G. 19347/2021), completo di relativi atti e documenti, o, in alternativa,
autorizzare Green Micro Tech S.p.A. in liquidazione a depositare in Cancelleria copia della chiavetta
USB depositata dal CTU nell'ambito del Procedimento di Descrizione e contenente tutti i documenti
esaminati e acquisiti nel corso delle operazioni di descrizione;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso delle spese
generali come per legge.
Nell'interesse dell'opposto ON TO IN TE: Voglia il Tribunale,
a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10102/2021 del 26
aprile 2021, depositato il 26 maggio 2021, e notificato in data 1° giugno 2021, respingendo
l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione proposta dalla Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione, in
pagina 3 di 19
persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro tempore, siccome inammissibile, improponibile,
non ritualmente formulata e, comunque, infondata in fatto e in diritto;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione di attribuzione dei
compensi di presidente del c.d.a. della GMT S.p.a. assunta dal consiglio di amministrazione della
società stessa il 15 novembre 2018, nonché l'esistenza, la validità e l'efficacia della deliberazione
dell'assemblea degli azionisti della medesima società del 6 dicembre 2018, sempre in punto di
attribuzione dei compensi di presidente del c.d.a. della GMT S.p.a.;
c) In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto dell'ing. ON TE a percepire, con
riferimento all'anno 2019, un compenso quale presidente del c.d.a. della Green Micro Tech S.p.a. in
liquidazione e ciò per tutte le motivazioni di cui in atti;
d) In conseguenza di quanto accertato e dichiarato in evasione della lett. c) che precede, determinare e
quantificare il corrispettivo dovuto dalla Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione all'ing. ON
TE – con riferimento all'anno 2019 – in un importo non inferiore a € 100.000,00, e ciò per le
motivazioni di cui in atti, ovvero nel diverso importo che emergerà in corso di causa, determinato
anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. laddove più favorevole all'esponente, condannando altresì la
Green Micro Tech S.p.a. in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentate pro
tempore, a corrispondere all'ing. ON TE la somma così determinata, maggiorata di interessi
legali e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese, diritti, onorari, oneri fiscali e previdenziali del presente giudizio e della fase
monitoria.
In via istruttoria: ammettere le prove richieste nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e nel verbale
d'udienza, previa revoca del provvedimento di rigetto del 16.1.2024.
MOTIVAZIONE
pagina 4 di 19
Con atto di citazione ritualmente notificato il 9 luglio 2021, Green Micro Tech s.p.a. in liquidazione
(GMT) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano il 26
maggio 2021 a favore di ON TO IN TE per la somma di € 100.000 oltre interessi e spese,
pretesa a titolo di compenso “base” dovutogli dalla società, in forza della delibera consiliare del 15
novembre 2018 approvata dall'assemblea dei soci con la delibera del 6 dicembre 2018, per l'attività di
Presidente del consiglio di amministrazione svolta nell'anno 2019, prima delle dimissioni rassegnate il
9 luglio 2020.
Riferiva, in particolare, l'opponente che all'epoca della gestione del TE svolgeva solo l'attività di
holding e, in particolare, gestiva le partecipazioni totalitarie nelle società operative Evergreenbios s.r.l.
(EVGB) e Technelep s.r.l., entrambe attive nel settore agricolo, ambientale e bioenergetico in cui il
TE ricopriva la carica di Presidente del consiglio di amministrazione. Il presente giudizio si
colloca nel contesto di un vasto contenzioso pendente fra le parti sorto dal fatto che il TE, in
concorso con l'amministratore delegato ing. Stori, attraverso una serie di società ad essi riconducibili,
aveva fatto concorrenza sleale alle società operative del gruppo, depauperandole attraverso la
sottrazione illecita e l'usurpazione del know-how industriale, dei clienti e dei dipendenti in posizione
strategica. In relazione alle condotte illecite in questione pendevano le azioni di responsabilità proposte
dalla società opponente e dalla controllata EVGB, il giudizio cautelare di descrizione, sequestro ed
inibitoria della concorrenza sleale nonché il giudizio di annullamento delle delibere assembleari di
scioglimento della GMT.
A motivo di opposizione sosteneva l'inesistenza del credito vantato dal TE in quanto il compenso
era stato preteso sulla base di deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea
inesistenti o invalide e che, comunque, non riconoscevano il suo diritto. In particolare il verbale
consiglio di amministrazione del 15 novembre 2018, prodotto con il ricorso monitorio, è privo di pagina 5 di 19
qualsiasi sottoscrizione e non contiene alcuna delibera di approvazione del compenso posto che rimette
all'assemblea la decisione sulla proposta di compenso mentre il verbale dell'assemblea dei soci del 6
dicembre 2018 sarebbe affetto da nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c. in mancanza delle sottoscrizioni del
presidente e del segretario e, comunque, non risulta trascritto nel libro delle adunanze tanto che la
successiva delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 aveva dato atto che “in base a
quanto emerso da un attento esame del libro verbali assemblee della Società, non risultano essere stati
deliberati dall'assemblea compensi agli amministratori per l'esercizio 2019. Comunque, la
deliberazione dell'assemblea di determinazione del compenso risulterebbe adottata in violazione
dell'art. 28 dello Statuto che demandava al consiglio di amministrazione la determinazione del
compenso per i singoli membri insigniti di particolari cariche, attribuendo all'assemblea solo la
fissazione del tetto massimo.
Il compenso preteso, in ogni caso, non sarebbe dovuto dal momento che per l'anno 2019 il TE era
già stato profumatamente retribuito mediante pagamento della somma di € 50.000, come Presidente
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