Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 3187

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 3187
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3187
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4166/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
RDONE) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(dott.sse COPPOLINO – CESARO)
RESISTENTE
OGGETTO: Personale della Scuola - Carta docenti
La parte ricorrente, nella sua qualità di docente a tempo determinato negli aa.ss.
2022/2023 e 2023/2024, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2015 e pedissequo
1
DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
chiede, pertanto la condanna del convenuto al riconoscimento Controparte_1 dell'emolumento in questione.
Il convenuto resiste all'avversaria domanda. CP_1
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
[…]
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2015 (in
GU n. 243 del 19.10.2015), recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha poi sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
[…]

4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può
2
essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta
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