Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1117
Sentenza
9 marzo 2025
Sentenza
9 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Addì F.A. _________________ ___________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.8252/2024 R.G.L. promossa ___
D A Rilasciata spedizione in forma esecutiva ND IA, nato a [...] [...], C.F. [...], residente a [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, per ______________ ________
mandato in atti ______________
________
Ricorrente
per
C O N T R O ______________
_____
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il ______________ ________ Grande 21, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana 59, rappresentato e difeso dall'avv.
______________
________ Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento indebito (protocollo n. 010150013885, n.
010150013987, n. 010150014766, n. 010150014767, n. 010150015371) comunicati dall'INPS in data 22/12/2023, dichiarando, altresì, che nulla è dovuto a tale titolo da parte ricorrente;
- Condanna l'INPS a rifondere le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi €.700,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, AN IU conveniva in giudizio l'INPS e premettendo di avere lavorato alle dipendenze della s.r.l. MILENA dal 02/02/2020 al 01/02/2022 e di avere percepito l'assegno ordinario FIS da emergenza COVID 19 ex D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, nel periodo dal 12/03/2020 al 07/03/2021, chiedeva di sentire dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di accertamento di indebito( protocollo n. 010150013885, n.
010150013987, n. 010150014766,n. 010150014767, n. 010150015371), comunicati in data
22/12/2023, con i quali l'Istituto le contestava dei pagamenti non dovuti per i seguenti motivi: ““è
stato corrisposto assegno ordinario del fondo di integrazione salariale FIS – decreti emergenza
COVID 19 finanziamento a carico del Fondo – risultato non spettante”
A sostegno dell'opposizione deduceva