Trib. Pisa, sentenza 02/05/2024, n. 193
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Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pisa
Sezione Lavoro
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice del lavoro, dott.ssa L P, all'esito dell'udienza del 24/1/2024, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1130/2022 proposta da
nata a il , C.F.: , Parte_1 LgN_1 DtN_1 C.F._1
nata a il , C.F.: Parte_2 LgN_2 DtN_2 C.F._2 [...]
nata a il , C.F.: , Pt_3 LgN_3 DtN_3 C.F._3 Parte_4
nata a il , C.F.: ,
[...] LgN_4 DtN_4 C.F._4 Parte_5 nata a il , C.F.: , LuogoNascita_5 DtN_5 C.F._5 Parte_6
nata a il , C.F.: ,
[...] LgN_6 DtN_6 C.F._6 [...]
, nata a il , C.F.: , Parte_7 LgN_2 DtN_7 C.F._7 Parte_8 nata a l , C.F.: , nata a LgN_7 DtN_8 C.F._8 Parte_9 il , C.F.: , , nata a LgN_2 DtN_9 C.F._9 Parte_10 LgN_8 il , C.F.: , nata ad il DtN_10 C.F._10 Parte_11 LgN_9
, C.F. tutte elettivamente domiciliate in Pisa, DtN_11 C.F._11 Indirizz_1
, nello studio dell' Avv. Mariangela Caradonna (C.F.: ),
[...] C.F._12 che le rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
(C.F./P.I.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del pro-tempore, CP_2 [...]
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo Dirigente pro-tempore, rappresentati, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dr.ssa
Domenica Togo (c.f. ), elettivamente domiciliati presso l C.F._13 [...]
, sito in Pisa, alla CP_3 Indirizzo_2
- resistenti-
OGGETTO: Retribuzione
Sulle seguenti conclusioni ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa:
- previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa e disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione del bonus di cui alla carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione ai precetti di cui agli artt. 3, 35, e 97 della Costituzione:
- accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui al presente ricorso, il diritto delle ricorrenti di percepire il bonus docente tramite la carta elettronica di cui alla legge n. 107 del 2015 pari alla somma nominale di € 500,00 annui per tutti gli anni scolastici rispettivamente indicati in premessa o per i diversi anni scolastici risultanti dovuti così come riconosciuto al personale
a tempo indeterminato e conseguentemente, condannare il , già Controparte_1
alla Controparte_4 corresponsione in favore delle ricorrenti della somma nominale pari ad € 500,00 annui e nello specifico condannare il , già Controparte_1 [...]
alla corresponsione in favore di: Controparte_4
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, Parte_1
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale, di € 3.000,00
(tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, Parte_2
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale di € 3.000,00
(tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 Parte_3 per un totale di € 1.000,00 (milleeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022 per un totale di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, Parte_5
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale di € 3.000,00
(tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, Parte_6
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale, di € 3.000,00 (tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_7
2020/2021, 2021/2022 per un totale di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/2021, Parte_8
2021/2022 per un totale di €1.000,00 (milleeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici a dal 2019/2020, Parte_9
2020/2021, 2021/2022 per un totale di € 1.500,00 (millecinquecentoeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, Parte_10
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale, di € 3.000,00
(tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
- della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, Parte_11
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per un totale, di € 3.000,00
(tremilaeuro/00) o della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia”;
resistenti: “preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del
DL 132/2014;
- in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata.
- S.J.”
Fatto e processo
Le ricorrenti hanno dedotto di avere svolto l'incarico di docenza alle dipendenze del
a tempo determinato secondo i tempi e le modalità Controparte_5 seguenti:
1) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_1
2) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_2
3) dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_3
4) dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_4
5) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_5
6) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_6
7) dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_7
8) dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_8
9) dall'anno scolastico 2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_9
10) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022;Parte_10
11) dall'anno scolastico 2016/2017 all'anno scolastico 2021/2022. Parte_11
Le ricorrenti hanno allegato che attualmente sono inserite nelle graduatorie della Provincia di Pisa e che l'ultimo rapporto di lavoro è stato svolto presso l' Controparte_3
;che nel corso degli anni di insegnamento non hanno percepito la
[...] cosiddetta “carta elettronica del docente” prevista dall'art 1 comma 121 della legge n.107 del 2015;che il predetto bonus è finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;che
l'esclusione del personale non di ruolo, e quindi anche delle ricorrenti, dal beneficio economico di cui sopra è illegittimo;che hanno inviato formale richiesta e diffida al CP_6 al fine di vedersi riconosciuto il diritto al bonus della carta docenti, rimasta priva di riscontro;che spetta anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato il diritto di usufruire del bonus di cui alla legge n. 107 del 2015, come riconosciuto dalla giurisprudenza più recente e pertanto, previa disapplicazione della normativa che disciplina la Carta dei docenti, nella parte in cui i docenti non di ruolo vengono esclusi dall'erogazione del bonus, il va condannato al pagamento della CP_1 somma nominale di € 500,00 per gli anni scolastici indicati per ciascuna delle ricorrenti e quantificata nel ricorso.
Si sono costituiti il , L Controparte_1 [...]
, eccependo, in via preliminare, Controparte_7
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL 132/2014 e, nel merito, ha evidenziato la prescrizione e l'infondatezza della domanda.
Motivi della decisione
Il ricorso può essere accolto nei limiti che seguono.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda. Al riguardo basta evidenziare come, ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, “Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Al riguardo, giova evidenziare come secondo la Corte di Cassazione, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito
(per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica);invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (così, Cass. Civ., 29961/2023).
Più in particolare, secondo l'orientamento in commento, “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione… La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale” (così, Cass. Civ.,
29961/2023 cit.).
Nel caso di specie, poiché le ricorrenti hanno provato di essere ancora inserite nelle graduatorie provinciali e quindi “nel sistema scolastico”, secondo l'accezione utilizzata dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dalla data di conferimento dell'incarico.
La prescrizione è stata interrotta con invio della diffida ad adempiere in data 26/7/2022 per tutte le ricorrenti (doc. 2 ric). Ne consegue che per le annualità anteriori all'anno scolastico 2017/2018 il diritto azionato dalle ricorrenti è prescritto.
Venendo al merito, preliminarmente si elencano i contratti stipulati dalle ricorrenti.
è stata assunta con successivi contratti a tempo determinato dal Parte_2
20/10/2016 al 30/6/2017 – periodo per il quale il diritto è prescritto - dal 25/9/2017 al
30/6/2018, dal 2/10/2018 al 30/6/2019, dal 14/9/2019 al 30/6/2020, dal 19/9/2020 al 31/8/2021 e dal 7/9/2021 al 31/8/2022.
è stata assunta con contratti a tempo determinato dal 14/1/2021 al Parte_3
30/6/2021 per 12,5 ore settimanali come insegnante di sostegno in scuola dell'infanzia e dal 29/10/2020 al 30/6/2021 per 5 ore settimanali presso lo stesso istituto scolastico, su posto comune;dal 7/9/2021 al 30/6/2022 come docente di scuola d'infanzia;dal
23/11/2020 al 28/11/2020 come supplente per un posto sost. minorati psicofisici- incarico prorogato poi al 6/12/2020;il giorno 12/1/2021 presso lo stesso istituto scolastico, ma in sostituzione di altra docente;il 15 e il 16/12/2020 presso altro istituto;dal 21/12/2020 al 23/12/2020 presso lo stesso istituto, ma in supplenza di altra docente;il giorno 8/3/2021 presso altro istituto, i giorni 7 e 8 aprile presso altro istituto.
è stata assunta con contratti a tempo determinato dal 30/9/2019 Parte_4 al 30/6/2020;dal 15/10/2020 al 30/6/2021;dall'8/9/2021 al 30/6/2022 per 24 ore settimanali.
è stata assunta con successivi contratti a tempo determinato, con istituti Parte_5 diversi, come supplente temporanea di vari colleghi docenti, dal 25/2/2017 al 27/3/2017
e dal 29/3/2017 al 31/3/2017, dal 1°/4/2017 al 7/4/2017, dal 19/4/2017 al
24/4/2017, dal 25/4/2017 al 25/5/2017, dal 25/5/2017 al 30/6/2017 – periodi per i quali la pretesa è prescritta - dal 30/8/2017 al 29/10/2017, dal 30/10/2017 al
30/1/2018, dal 31/1/2018 al 30/5/2018, dal 31/5/2018 al 29/6/2018, - sempre nello stesso istituto, per supplenza della medesima docente indicata espressamente nei contratti;dal 22/10/2018 al 18/11/2018, dal 19/11/2018 all'11/12/2018, dal
12/12/2018 al 22/12/2018, dal 23/12/2018 al 19/1/2019, dal 20/1/2019 al
18/2/2019, dal 19/2/2019 al 4/3/2019, dall'11/5/2019 al 9/6/2019, dal 10/6/2019 al
13/6/2019, con diverse istituzioni scolastiche e poi dal 21/9/2019 al 30/6/2020, il
24/2/2020, dal 3/3/2020 al 1/6/2020, dal 2/6/2020 al 1°/8/2020 in sostituzione di vari docenti.
è stata assunta con numerosi contratti a tempo determinato Parte_6 dal 14/11/2016 al 30/6/2017 – periodo per il quale la pretesa è prescritta -, dal
22/9/2017 al 30/6/2018, dal 3/10/2018 al 30/6/2019, dal 28/9/2019 al 30/6/2020, dal 15/9/2020 al 30/6/2021, dal 9/9/2021 al 30/6/2022.
è stata assunta con contratti a tempo determinato dal 23/9/2020 Parte_7 al 30/6/2021 e dal 7/9/2021 al 30/6/2022.
è stata assunta con numerosi contratti a tempo determinato per incarichi Parte_8 eterogenei dal 24/9/2020 al 17/2/2021, e poi dall'8/9/2021 al 31/8/2022.
è stata assunta con numerosi contratti a tempo determinato per Parte_11 supplenze brevi in sostituzione di altro docente dal 14/10/2016 al 14/6/2017 – periodo per il quale la pretesa è prescritta -, poi per docenze fino al termine dell'attività didattica dal 26/9/2017 al 30/6/2018 e dal 2/10/2018 al 30/6/2019 e dal 14/9/2019 al
30/6/2020 e dal 18/9/2020 al 30/6/2021 e dal 7/9/2021 al 30/6/2022.
è stata assunta con contratti a tempo determinato dal 2/10/2019 al Parte_9
30/6/2020, dal 2/10/2020 al 30/6/2021 e dal 7/9/2021 al 30/6/2022.
è stata assunta con contratti a tempo determinato dall'11/11/2016 al Parte_10
30/6/2017 – periodo per il quale la pretesa è prescritta- dal 13/11/2017 al 30/6/2018, dal 3/10/2018 al 30/6/2019, dal 18/9/2019 al 30/6/2020, dal 30/9/2020 al
30/6/2021, dall'8/9/2021 al 30/6/2022.
è stata assunta con numerosi contratti a tempo determinato per Parte_1 supplenze brevi in sostituzione di altri docenti, sempre diversi, dal 29/3/2017 al
31/3/2017, il 10/4/2017, dal 13/4/2017 al 31/5/2017, il 1°/6/2017, dal 2/6/2017 al
9/6/2017, dal 10/6/2017 al 16/6/2017, dal 17/6/2017 al 23/6/2017, dal 24/6/2017 al 30/6/2017 – periodi per i quali la pretesa è prescritta - l'11/10/2017, dal 12/10/2017 al 13/10/2017, dal 16/10/2017 al 20/10/2017, il 23/10/2017, dal 23/10/2017 al
27/10/2017, dal 30/10/2017 al 31/10/2017, dal 1°/11/2017 al 3/11/2017, dal
4/11/2017 al 10/11/2017, dal 15/11/2017 al 17/11/2017, dal 22/11/2017 al
24/11/2017, dal 27/11/2017 al 30/11/2017, il 1°/12/2017, il 4/12/2017, il 5/12/2017, dal 5/12/2017 al 7/12/2017 e dal 14/12/2017 al 14/6/2018 e dal 15/6/2018 al
30/6/2018, dal 25/9/2018 al 16/10/2018, e poi con contratti fino al termine delle attività didattiche dal 3/10/2018 al 30/6/2019, dal 18/9/2019 al 30/6/2020 e dal 30/9/2020 al 30/6/2021, dal 7/9/2021 al 30/6/2022.
Tanto premesso, in primo luogo, occorre prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, La formazione dei lavoratori è, dunque, interesse di rango costituzionale.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che: “
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