Trib. Forli, sentenza 10/12/2024, n. 277
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Testo completo
N. R.G. 601/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 601/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CP_1
IN QUALITA' DI EX SOCIO DELLA AUTOELITE S.R.L.
[...] CP_2
- IN QUALITA' DI EX SOCIA DELLA AUTOELITE S.R.L. Controparte_3
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Mini per
parte ricorrente, e l'avv. Fresolone per le parti resistenti.
L'avv. Fresolone, in replica alla memoria avversa, osserva che le dichiarazioni rese da CP_2
in sede penale vanno lette nel contesto della deposizione penale. La sentenza penale è stata confermata
in sede di appello e non è stata impugnata davanti alla Cassazione. nel corso del rapporto di Parte_1
lavoro autonomo ha incassato oltre 20.000 € da Fiditalia. Il rapporto di lavoro autonomo è stato voluto
da e rientrava nel disegno criminoso per la commissione dei reati oggetto del procedimento Parte_1
penale. Ribadisce che le somme pretese a titolo di contributi non spettano al ricorrente ma ad e CP_4
pertanto non possono essere richieste.
L'avv. Mini contesta quanto affermato da controparte, ribadisce che è sempre stato Parte_1
pagina 1 di 13
intermediatore e pertanto aveva già la partita iva. È la partita Iva di Autoweb che è stata richiesta
successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro a tempo subordinato. Osserva che la sentenza
penale non ha accertato nulla dei fatti oggetto del presente giudizio, non vertendo su di essi.
I difensori si riportano per il resto ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti
rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati
telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 601/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N. 7 FORLI' presso il difensore avv.
MINI MARCO
RICORRENTE contro Contr
- CANCELLATA REGISTRO DELLE IMPRESE - (C.F. CP_1
P.IVA_1
- IN QUALITA' DI CP_1 Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 47121 FORLI;
elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._4
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 FORLI', elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 13
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura Parte_1
subordinata, invece di quella autonoma, del rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
[... per il periodo dal gennaio 2014 al luglio 2017, e quindi al fine di ottenere la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore in ragione della diversa natura del rapporto di lavoro.
In particolare, il ricorrente ha affermato di aver lavorato per parte convenuta quale dipendente dal mese di giugno 1993 fino al mese di gennaio 2014. Successivamente a tale data, intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avrebbe continuato a lavorare a favore Parte_1
di fino al luglio 2017, proseguendo di fatto nello svolgimento delle medesime mansioni CP_1
precedentemente svolte, tuttavia non più come lavoratore dipendente, ma come lavoratore autonomo titolare di propria partita IVA. Nello svolgimento di tale attività, emetteva Parte_1
fattura con cadenza mensile nei confronti di , la quale provvedeva alla corresponsione di CP_1
un importo mensile stabile, pari ad € 2.500,00, avente natura di fisso e non di provvigione. Il ricorrente ha poi dedotto che nello svolgimento della sua mansione era sprovvisto di autonomia organizzativa e decisionale, essendosi sempre uniformato esclusivamente alle direttive impartite dal titolare di , al cui controllo e potere decisionale era sempre stato CP_1 Parte_2
soggetto, osservando un orario di lavoro da questi stabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con vincolo di subordinazione.
La domanda giudiziale, inizialmente rivolta nei confronti della società , è Controparte_8
stata poi rivolta nei confronti degli ex soci, in quanto nelle more la società è risultata essere stata liquidata e quindi cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 02.02.2022, quindi in data pagina 4 di 13
successiva all'instaurazione del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli ex soci e contestando le Parte_2 Controparte_3
pretese di parte ricorrente, rappresentando che nel 2017 il ricorrente sarebbe stato destinatario di denuncia querela sporta da titolare di , il quale si sarebbe avveduto Parte_2 CP_1
della commissione da parte di di fatti verosimilmente illeciti di rilevanza penale in danno Parte_1
di , consistenti sostanzialmente nell'appropriazione di parte degli incassi provenienti dalla CP_1
vendita di autoveicoli della ditta e nella commissione di altri illeciti. Da tale vicenda sarebbe quindi sorto un procedimento penale poi sfociato in processo penale avanti al Tribunale di Forlì, conclusosi in primo grado con la condanna di per taluni dei reati oggetto di imputazione Parte_1
e con la condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 a favore di CP_2
avrebbe poi impugnato la sentenza di condanna, che era stata solo parzialmente Parte_1
riformata in sede di appello, ove era stata confermata la condanna per alcuni dei reati oggetto di imputazione.
Quanto al merito delle pretese avverse, i resistenti hanno contestato anzitutto la loro responsabilità in qualità di ex soci di , non essendone stati dimostrati i relativi presupposti;
hanno poi CP_1
contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente ed in CP_1
data successiva al licenziamento, avvenuto nel 2014, affermandone invece la natura di rapporto di lavoro autonomo, eccependo poi come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova a sostegno della sua pretesa.
In via subordinata, parte resistente ha poi contestato integralmente i conteggi presentati dal ricorrente, in quanto ingiustificati ed indimostrati, ed ha eccepito, ulteriormente, in via di denegata ipotesi, la prescrizione delle pretese avverse, per il decorso del termine quinquennale di legge.
In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno eccepito la compensazione fra gli eventuali crediti di e i crediti spettanti a in ragione della condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento della provvisionale di € 20.000,00 riconosciutagli all'esito del procedimento penale quale parte civile.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale e la prova per testimoni, oltre che tramite la pagina 5 di 13
produzione documentale autorizzata in corso di causa.
2.
2.1.
Deve preliminarmente essere affermata la legittimazione passiva di parte
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 601/2021
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
- CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CP_1
IN QUALITA' DI EX SOCIO DELLA AUTOELITE S.R.L.
[...] CP_2
- IN QUALITA' DI EX SOCIA DELLA AUTOELITE S.R.L. Controparte_3
RESISTENTE
Davanti al giudice del lavoro designato, dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. Mini per
parte ricorrente, e l'avv. Fresolone per le parti resistenti.
L'avv. Fresolone, in replica alla memoria avversa, osserva che le dichiarazioni rese da CP_2
in sede penale vanno lette nel contesto della deposizione penale. La sentenza penale è stata confermata
in sede di appello e non è stata impugnata davanti alla Cassazione. nel corso del rapporto di Parte_1
lavoro autonomo ha incassato oltre 20.000 € da Fiditalia. Il rapporto di lavoro autonomo è stato voluto
da e rientrava nel disegno criminoso per la commissione dei reati oggetto del procedimento Parte_1
penale. Ribadisce che le somme pretese a titolo di contributi non spettano al ricorrente ma ad e CP_4
pertanto non possono essere richieste.
L'avv. Mini contesta quanto affermato da controparte, ribadisce che è sempre stato Parte_1
pagina 1 di 13
intermediatore e pertanto aveva già la partita iva. È la partita Iva di Autoweb che è stata richiesta
successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro a tempo subordinato. Osserva che la sentenza
penale non ha accertato nulla dei fatti oggetto del presente giudizio, non vertendo su di essi.
I difensori si riportano per il resto ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti
rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati
telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 601/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO N. 7 FORLI' presso il difensore avv.
MINI MARCO
RICORRENTE contro Contr
- CANCELLATA REGISTRO DELLE IMPRESE - (C.F. CP_1
P.IVA_1
- IN QUALITA' DI CP_1 Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._2
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 47121 FORLI;
elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
Controparte_7
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TALLARICO GIUSEPPE e dell'avv. C.F._4
FRESOLONE LISA ( ) CORSO MAZZINI 8 FORLI', elettivamente C.F._3 domiciliato in CORSO MAZZINI 8 FORLI' presso il difensore avv. TALLARICO GIUSEPPE
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
pagina 3 di 13
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1. ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura Parte_1
subordinata, invece di quella autonoma, del rapporto di lavoro intercorso con la società CP_1
[... per il periodo dal gennaio 2014 al luglio 2017, e quindi al fine di ottenere la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti al lavoratore in ragione della diversa natura del rapporto di lavoro.
In particolare, il ricorrente ha affermato di aver lavorato per parte convenuta quale dipendente dal mese di giugno 1993 fino al mese di gennaio 2014. Successivamente a tale data, intervenuto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avrebbe continuato a lavorare a favore Parte_1
di fino al luglio 2017, proseguendo di fatto nello svolgimento delle medesime mansioni CP_1
precedentemente svolte, tuttavia non più come lavoratore dipendente, ma come lavoratore autonomo titolare di propria partita IVA. Nello svolgimento di tale attività, emetteva Parte_1
fattura con cadenza mensile nei confronti di , la quale provvedeva alla corresponsione di CP_1
un importo mensile stabile, pari ad € 2.500,00, avente natura di fisso e non di provvigione. Il ricorrente ha poi dedotto che nello svolgimento della sua mansione era sprovvisto di autonomia organizzativa e decisionale, essendosi sempre uniformato esclusivamente alle direttive impartite dal titolare di , al cui controllo e potere decisionale era sempre stato CP_1 Parte_2
soggetto, osservando un orario di lavoro da questi stabilito ed eseguendo le mansioni lui affidate, con vincolo di subordinazione.
La domanda giudiziale, inizialmente rivolta nei confronti della società , è Controparte_8
stata poi rivolta nei confronti degli ex soci, in quanto nelle more la società è risultata essere stata liquidata e quindi cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 02.02.2022, quindi in data pagina 4 di 13
successiva all'instaurazione del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio gli ex soci e contestando le Parte_2 Controparte_3
pretese di parte ricorrente, rappresentando che nel 2017 il ricorrente sarebbe stato destinatario di denuncia querela sporta da titolare di , il quale si sarebbe avveduto Parte_2 CP_1
della commissione da parte di di fatti verosimilmente illeciti di rilevanza penale in danno Parte_1
di , consistenti sostanzialmente nell'appropriazione di parte degli incassi provenienti dalla CP_1
vendita di autoveicoli della ditta e nella commissione di altri illeciti. Da tale vicenda sarebbe quindi sorto un procedimento penale poi sfociato in processo penale avanti al Tribunale di Forlì, conclusosi in primo grado con la condanna di per taluni dei reati oggetto di imputazione Parte_1
e con la condanna al pagamento di una provvisionale di € 20.000,00 a favore di CP_2
avrebbe poi impugnato la sentenza di condanna, che era stata solo parzialmente Parte_1
riformata in sede di appello, ove era stata confermata la condanna per alcuni dei reati oggetto di imputazione.
Quanto al merito delle pretese avverse, i resistenti hanno contestato anzitutto la loro responsabilità in qualità di ex soci di , non essendone stati dimostrati i relativi presupposti;
hanno poi CP_1
contestato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente ed in CP_1
data successiva al licenziamento, avvenuto nel 2014, affermandone invece la natura di rapporto di lavoro autonomo, eccependo poi come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova a sostegno della sua pretesa.
In via subordinata, parte resistente ha poi contestato integralmente i conteggi presentati dal ricorrente, in quanto ingiustificati ed indimostrati, ed ha eccepito, ulteriormente, in via di denegata ipotesi, la prescrizione delle pretese avverse, per il decorso del termine quinquennale di legge.
In via ulteriormente subordinata, i resistenti hanno eccepito la compensazione fra gli eventuali crediti di e i crediti spettanti a in ragione della condanna al Parte_1 Parte_2
pagamento della provvisionale di € 20.000,00 riconosciutagli all'esito del procedimento penale quale parte civile.
La causa è stata istruita tramite l'interrogatorio formale e la prova per testimoni, oltre che tramite la pagina 5 di 13
produzione documentale autorizzata in corso di causa.
2.
2.1.
Deve preliminarmente essere affermata la legittimazione passiva di parte
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