Trib. Napoli, sentenza 14/05/2024, n. 3498

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/05/2024, n. 3498
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 3498
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 14.05.2024, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11757/2023 (cui è riunita quella n. 11997/2023) R.G. LAVORO e
PREVIDENZA
TRA
RI IR, D'NG RG rapp.ti e difesi dall'avv. Ottavio Levita
RICORRENTI
E
CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA, in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore. rapp.to e difeso dagli avv. Francesco Goglia, Veronica Perrone e Pasquale Galassi.
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi nel solo fascicolo rg. 11757/2023.
RESISTENTI oggetto: TFS. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 21-26.06.2023 gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Consorzio Unico di CI delle province di OL e Caserta dal CI delle province di
OL e Caserta nonché l'INPS chiedendo: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFS/indennità premio di servizio con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal
25.01.1996 al 05.07.2019 (per CIFARIELLO), dal 08.02.1999 al 5.07.2019 (per D'NG) con il Consorzio
Unico di CI delle Province di OL e Caserta, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico non economico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Consorzio Unico di CI delle 1


Province di OL e Caserta nonché l'inadempimento dell'INPS al pagamento della prestazione;
c) per
l'effetto condannare l'Istituto Nazionale Previdenza sociale (C.F. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, al pagamento in favore del sig.
EF Ciretto dell'importo di euro 40.565,55 a titolo di TFS/indennità premio di servizio , in favore del sig.
D'GE IO dell'importo di euro 32.999,09 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal
6.7.2021 ( 24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
c) condannare al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle domande formulate, i ricorrenti hanno dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio Unico di CI delle province di OL e Caserta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time, per il EF con la mansione di palista e inquadramento nel IV livello ( par. A) in applicazione del CCNL
Federambiente – dal 25.01.1996 al 05.07.2019, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento, con il passaggio alle dipendenze di Sapna spa a far data dal 6.7.2019 e per il
D'GE, con la mansione di pesatore e inquadramento nel terzo livello A in applicazione del CCNL
Federambiente - dal 08.02.1999 al 05.07.2019, data in cui il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento con il passaggio alle dipendenze di Sapna spa a far data dal 6.7.2019;
che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., immediatamente ha trasmesso all'Inps -
Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di Caserta) il modello 350P, quale prospetto di liquidazione dell'indennità premio di servizio propedeutico all'erogazione della prestazione;
che risulta dal modello 350 P la retribuzione percepita da ciascuno dei ricorrenti negli ultimi dodici mesi di servizio – soggetta a contribuzione e da valutare in sede di liquidazione dell'indennità premio di servizio;
di non avere mai percepito il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto;
di avere invano chiesto all'INPS di provvedere al pagamento della prestazione;
che l'INPS ad oggi, nonostante siano trascorsi circa quattro anni dalla cessazione del servizio, non ha corrisposto il TFS/ indennità di premio di servizio a ciascuno dei ricorrenti per inadempimento contributivo dell'ente datoriale. Essi hanno rappresentato le ragioni in diritto delle sue domande, concludendo nei termini innanzi trascritti.
Il Consorzio, ritualmente costituito, ha chiesto di “Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento del
TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
Si chiede altresì la condanna all'Inps per le spese processuali.”.
L'INPS, ritualmente citato, si è costituito nel solo giudizio rg. 11757/2023 sollevando una serie di vizi formali;
nel merito, ha rappresentato di non avere ricevuto dal datore di lavoro
(consorzio unico di bacino) i modelli UNIEMENS indispensabili per riscontrare la retribuzione versata ai dipendenti o spettante contrattualmente e sulla quale versare la contribuzione l'accredito
2
della contribuzione;
ha richiamato la nota INPS del 21.1.24 da cui si evince che il motivo del diniego è dipeso dal fatto che il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità con il datore di lavoro privato e che, conseguentemente, non è sorto il diritto del lavoratore alla liquidazione delle somme maturate a titolo di TFS/TFR. Ha quindi chiesto di “in via preliminare dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso giudiziario per quanto dedotto nonché per carenza di interesse ex art 100 c.p.c. e per carenza di legittimazione passiva dell'INPS con conseguenziale sua estromissione dal giudizio de quo;
e, ancora sempre in via preliminare dichiarare
l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale per il tfr /tfs e per la relativa contribuzione da accreditare;
in via subordinata e nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per quanto dedotto e documentato in via ulteriormente gradata, dichiarare in ogni caso che il consorzio unico di bacino delle province di OL e Caserta in persona del commissario liquidatore pt, è tenuto a manlevare il convenuto ente di previdenza da ogni pretesa attorea, anche risarcitoria condannando lo stesso a rifondere all'INPS quanto quest'ultimo sarà eventualmente tenuto a pagare al ricorrente il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Disposta la riunione dei giudizi, in data odierna, il Giudicante, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cp.c., preso atto della generica istanza dell'INPS di rinvio della causa per un'ipotizzata soluzione transattiva della lite e della richiesta di decisione di parte ricorrente, ha emesso sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
In via preliminare, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di OL, considerando la piana natura previdenziale del credito per il trattamento di fine servizio e il luogo di residenza dei ricorrenti rientrante nel circondario del presente ufficio, richiamato dall'art 444, 1° comma
c.p.c.

Ciò posto, il ricorso proposto da CI e D'GE va rigettato nei confronti del Consorzio per difetto di legittimazione passiva. In ordine alla natura del Consorzio militano in favore del riconoscimento della natura giuridica pubblicistica sia argomentazioni di natura normativa che statutaria. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
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