Trib. Belluno, sentenza 02/07/2024, n. 9
TRIB Belluno
Sentenza
2 luglio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ____ IL TRIBUNALE DI BELLUNO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Anna Travia Presidente dott. Chiara Sandini Giudice dott. Irene Colladet Giudice Est.
nel giudizio n. 5 /2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso in proprio da IL AB DI SP EV LS (C.F.01230380253) con sede in Feltre (BL), Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 17, in persona del sig. AS IN, rappresentata e difesa dall'avv. Klaus Mornico (c.f. [...]) giusta procura in atti;
ricorrente in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
letto il ricorso proposto da IL AB DI SP EV LS per l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
sentito il ricorrente ed il suo difensore all'udienza fissata ex art. 41 CCII, ove entrambi si sono riportati al ricorso, confermando la situazione di insolvenza in cui versa la società che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
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esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Belluno;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditrice esercente “le seguenti attivita': a) fabbricazione di carpenteria con montaggio, posa e lavorazione compreso ferro battuto;
b) fabbricazione, commercio, installazione, posa in opera di infissi, serramenti e altre strutture metalliche e di altri materiali, loro parti e articoli da giardino e hobbistica;
c) fabbricazione e commercio di ferramenta, vernici, vetro, materiale elettrico e termoidraulico, e altri manufatti;
d) commercio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle ed altri materiali da costruzione compresa la posa in opera e l' installazione;
e) studio, sviluppo e realizzazione di progetti per lavorazioni di ogni tipo la societa', in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, quest'ultime non nei confronti del pubblico, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all' art. 2361 c. c.”;
rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;
osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII
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