Trib. Genova, sentenza 20/03/2024, n. 902
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Testo completo
R.G. 6479/2023 VOLONTARIA FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa V A Presidente
Dott.ssa M A D L Giudice
Dott. D C Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio ad istanza congiunta promosso dai coniugi:
, C.F. nata a Guizhou (Repubblica Popolare Cinese), il Pt_1 C.F._1
29/04/1976, residente in Genova, Via San Martino n. 7/6,
e
, C.F. , nato a Zhejiang (Repubblica Popolare Parte_2 C.F._2
Cinese), il 05/10/1976, residente in Genova, Via Torti n. 38A/10,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. M C (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/10/2023 e del 10/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
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la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate, così come confermate con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 04/10/2023 e in data 10/11/2023 con cui hanno rinunciato espressamente a comparire in udienza;
Rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Guizhou (Repubblica Popolare
Cinese) in data 26/02/2004 così come risulta dall'estratto anagrafico dell'atto di matrimonio
e dai libretti di matrimonio versati in atti (matrimonio che tuttavia non è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile italiano), e dalla loro unione sono nati i figli Per_1
in data 26/09/1999, oggi maggiorenne, e in data 02/05/2009;
[...] Per_2
Rilevato che le parti hanno chiesto concordemente che venisse pronunciato il divorzio diretto previa applicazione della legge cinese, senza richiedere la preventiva pronuncia di separazione;
Ritenuta la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta dalle parti sulla base del Regolamento (CE) n. 2201/2003, applicabile anche nei confronti di cittadini extracomunitari, come precisato dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 29 novembre
2007 causa C- 68/07: “il Regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità ai criteri di competenza previsti dal detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza”);
Ritenuto pertanto che, con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, deve affermarsi la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a),
Regolamento (CE) n. 2201/2003, il quale prevede il criterio generale della residenza delle parti, individuando, in particolare, “in caso di domanda congiunta” la competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale di uno dei coniugi”.
Rilevato infatti che entrambi i coniugi, alla data di proposizione della domanda giudiziale, hanno effettivamente fissato, in modo stabile, il centro principale e permanente dei propri interessi e relazioni in Italia (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 17.2.2010 n. 3680), ove peraltro sono
è nata la figlia minore;
Ritenuta altresì la competenza territoriale di questo Tribunale quale luogo di residenza comune dei coniugi ai sensi dell'art. 4 n. 1 della Legge n. 898/1970, applicabile per effetto
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dell'art. 12 della Legge n. 218/1995, che stabilisce che “la domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti di una delle seguenti leggi:
a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo;
c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
d) la legge del foro.
Rilevato che, nel caso di specie, ricorre la condizione sub lett. c) essendo entrambi i coniugi cittadini cinesi stabilmente residenti in Italia e può quindi trovare applicazione la legge del
Repubblica Popolare Cinese quale legge dello Stato di cui entrambi coniugi abbiano la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Ritenuto che, quanto ai requisisti di “validità formale” del predetto accordo, l'art. 7 del
Regolamento UE n. 1259/2010 richiede che esso sia redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e, nella specie, lo stesso può ritenersi integrato con la redazione del ricorso congiunto sottoscritto da entrambe le parti oltre che dalle dichiarazioni ex art. 127 ter c.p.c. depositate, da cui emerge con evidenza l'intenzione dei coniugi di applicare la legge cinese che consente l'immediato scioglimento del matrimonio senza la preventiva separazione personale, diversamente - invece - da quanto richiesto dalla legge italiana.
Ritenuto pertanto che la disciplina applicabile alla presente domanda di divorzio è l'art.
1076 e ss. del Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese che prevede la possibilità per
i coniugi di ottenere volontariamente il divorzio, senza necessità di esperire preventivamente il giudizio di separazione, e in particolare che: "i coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione del matrimonio.
L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 dei beni e il trattamento dei debiti”
Ritenuto che detta disciplina non sembra essere in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano integrati i presupposti richiesti da tale normativa per
l'integrazione dell'accordo di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo pregiudizievoli nei confronti della prole e non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.