Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6244/2022 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
BE EL, nata in [...] il [...], cod. fisc.:
[...], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Bonincontro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, via G.A. Costanzo n. 41, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-

CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
80078750587, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori, d'intesa con gli avv.ti Pier
Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-

CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al ruolo generale del Tribunale Ordinario in data 7.07.2022, EZ
LE ha imputato a norma dell'art. 22 della l. 24.11.1981 n. 689 l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000426647 avente prot. n. INPS.2100.03/05/2022.0292520, notificata il 6.06.2022, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 24.006,60, comprensiva delle spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per la presunta violazione nell'anno 2015 dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), nella formulazione introdotta con l'art. 3 comma 6 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8, asseritamente contestata con atto di accertamento avente prot. n. INPS.2100.15/05/2017.0206917 dell'1.12.2017.
A sostegno dell'opposizione proposta, in sintesi, la parte ricorrente ha dedotto:
- che l'atto di accertamento prodromico all'adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato non è stato validamente e ritualmente notificato alla stessa, essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di esso solamente con la notifica della ordinanza ingiunzione opposta
e, tuttavia, alla quale neppure è stato allegato;

- che l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata emessa in violazione del disposto dell'art. 7 della l. n.212/2000 e dell'art. 3 della l. n.241/1990 contenendo una motivazione insufficiente e standardizzata che per di più non fornisce indicazioni dei criteri di determinazione della sanzione irrogata;

- che l'entità dell'importo ingiunto è abnorme rispetto all'entità del contributo presuntivamente evaso;

- che, in ogni caso, è intervenuta la prescrizione del diritto dell'Inps a riscuotere le sanzioni irrogate con l'atto opposto, per avvenuto decorso del termine quinquennale, atteso che le sanzioni si riferiscono a contributi richiesti per l'anno 2015 e, come si è detto, l'avviso di accertamento non è stato alla stessa mai recapitato.
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di “… dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'atto opposto, per le causali di cui in narrativa e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero - con qualsiasi altra formula - renderlo inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Con provvedimento del Presidente dell'intestato Tribunale del 14.07.2022, pervenuto il
18.07.2022, il presente giudizio è stato assegnato alla Sezione Lavoro ed adottati i provvedimenti funzionali all'instaurazione del contraddittorio.
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In data 2.12.2022 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l'ente previdenziale, depositatando memoria difensiva con la quale, in sintesi, ricostruita la normativa di riferimento
e la natura del giudizio de quo, ha dedotto:
- che la fattispecie per cui è causa ha il suo fondamento nella depenalizzazione, disposta con
l'art. 6 comma 3 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8, del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis della l. n.
683/1983;

- che è infondata l'eccezione di estinzione della sanzione oggetto di causa per l'asserita omessa notificazione della violazione, in quanto l'ordinanza OI-000426647 – Anno 2015 – emessa nei confronti di EZ LE, in qualità di rappresentante legale della omonima ditta individuale, si fonda su di un atto di accertamento regolarmente notificato alla stessa, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNIEMENS trasmessi dalla parte datoriale e l'avvertimento che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad €
16.666,00;

- che l'odierno ricorrente non ha inteso accedere alla causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa de qua;

- che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali
è stato omesso il versamento dei contributi;

- che il ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;

- che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito nel corso di una grave crisi finanziaria, o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a
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procedura concorsuale e finanche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse;

- che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare
i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;

- che eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa.
Conseguentemente, l'ente previdenziale ha chiesto di “… respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzioni opposte integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese”.
Con le note cartolari depositate il 2.01.2024 l'INPS ha depositato provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione opposta adottato in conformità al disposto dell'art. 23 del d.l.

4.05.2023 n. 48
e con provvedimento del 13.02.2024 è stato assegnato alla parte ricorrente un termine per consentirle di ponderare se aderire o meno al provvedimento
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