Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 57
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2635/2024 V.G. promossa
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Letizia
Patanè, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nata in [...] il [...] (c.f. Parte_2 [...]
), rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio C.F._2
dall'avv. Carmela Lucia Zappalà, presso il cui studio è elett.mente dom.;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del
ricorso.
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2024, i coniugi , premesso di Parte_3
essersi separati, giusta sentenza di separazione n. 3826/20 emessa dal Tribunale di
Catania il 29.10.2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto
concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro
contratto in Motta Sant'Anastasia il 19.9.2009, alle condizioni di cui al ricorso,
confermate con dichiarazioni sottoscritte ed allegate alle note depositate in
sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, precisando che dalla loro unione erano nati i
figli il 1.5.2012 e il 8.8.2017. Per_1 Per_2
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
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