Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 101
Sentenza
14 febbraio 2025
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano Sezione II civile
riunito in camera di consiglio in data 13.02.2025 nelle persone dei signori: dott.ssa Laura De Simone Presidente dott.ssa Luisa Vasile Giudice dott. Luca Giani Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
n. 1628-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario promosso su ricorso depositato in data 30.12.2024
DA
SICURITALIA IVRI S.P.A. (già I.V.R.I. S.p.A.), con sede legale in Como, via Belvedere n. 2/A,
P.I. e C.F. 07897711003, in persona del procuratore speciale, dott. Cristian De Lorenzo come da procura a ministro Notaio dott. Christian Nessi Rep. 60808 – Racc. 29493 in data 1° dicembre 2020, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata al ricorso ai sensi dell'art. 10 del
D.P.R. n. 123/2001, dagli avv. Alessandro Genchi (C.F. [...]- P.E.C. alessandro.genchi@milano.pecavvocati.it) e Paolo Anti (C.F. [...]– P.E.C. paolo.anti@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio a Milano via
Massena 18 RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
OMAR S.R.L. (C.F./P.IVA 11255800960), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via R. Lambruschini 34, 20156 Milano.
RESISTENTE (contumace)
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato per l'istruttoria; rilevato in fatto che:
SEZIONE II CIVILE
• con ricorso depositato in data 30.12.2024 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa convenuta;
• fissata udienza per la data dell'11.02.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 08.01.2025 a mezzo pec a cura della Cancelleria. osserva quanto segue.
• Sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in Milano, pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale: “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” come da visura camerale, agli atti;
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 CCII, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) CCII. Nella specie si deve constatare che tale onere probatorio non è stato assolto da parte convenuta, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento e non risulta, pertanto, alcuna produzione quanto al triennio qui di interesse;
peraltro, si consideri che dall'ultimo bilancio depositato presso il RI risalente all'esercizio
2021, risulta il superamento delle soglie dimensionali.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII dal momento che parte ricorrente vanta crediti per un importo superiore ad € 30.000. E