Trib. Catania, sentenza 17/10/2024, n. 4899
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. M E Presidente dott.ssa L G Gdice dott. V C G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11417/2023 R.G. promossa da:
, n. a ZAFFERANA ETNEA (CT) il 14/06/1970 (C.F.: Parte_1
, C.F._1
residente VIA A. MORO 18 95100 ACI CATENA ITALIA rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DI M RA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a ACIREALE (CT) il 15/06/1972, (C.F.: Controparte_1
, VIA DE PRETIS 23 95100 MASCALUCIA ITALIA C.F._2
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CONDORELLI CAFF FRANCESCO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 10/09/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/10/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva a questo tribunale la pronuncia della scioglimento del matrimonio contratto con
e celebrato a Zafferana Etnea in data 15/03/2001, matrimonio Controparte_1
dal quale era nata la figlia nel 2003. Per_1
Parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliato.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo Controparte_1
assegno divorzile.
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 10.09.2004 espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia CP_1
della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 26.07.2017.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto va rigettata la domanda riconvenzionale della volta ad ottenere un CP_1
mantenimento per la figlia maggiorenne . Rigetto che si giustifica per non