Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 01/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 4
Data del deposito : 1 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 25/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NICIARELLI LUCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. NICIARELLI CP_2
LUCIO GIUSEPPE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: domanda congiunta di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio

pagina 1 di 4

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 28/06/1999 in Orvieto (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Orvieto (TR) il 13.03.1999 e , in Orvieto (TR) il Persona_1 Persona_2
02.10.2003, maggiorenni non economicamente autonomi, e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti per la separazione del 12.2.2024 tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Tempi di permanenza dei figli
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi ciascuno di essi di fissare dove più riterranno opportuno la propria residenza. Gli stessi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al loro mantenimento.
I figli e avranno collocamento anagrafico presso la madre con la quale ormai Per_1 Persona_2 convivono stabilmente dal 2018 nell'appartamento di Orvieto, Via Garigliano n. 21. Stante la raggiunta maggiore età dei figli saranno quest'ultimi a decidere i tempi e le modalità di frequentazione dei genitori.

2. Ripartizione degli oneri di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi