Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2024, n. 1801
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Testo completo
N. R.G. 2793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M S A Pnti Presidente
dott. C M Giudice
dott. C D C Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
C, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
P, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore
con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. M S A Pnti Presidente
dott. C M Giudice
dott. C D C Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
C, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
P, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore
con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di
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