Trib. Ragusa, sentenza 22/11/2024, n. 1801
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Testo completo
N. R.G. 2793/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
COMITINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
PACINI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore
con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2793/2022
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARMANDO Parte_1 CodiceFiscale_1
COMITINI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via A. Licitra n. 9;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
PACINI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via Arch. Mancini n. 28;
RESISTENTE
Oggetto
Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza del 15/10/2024 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti mediante note scritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1/8/2022 chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa in data 8/10/1998 con , dal quale era nato il figlio (21/10/2005). Controparte_1 Per_1
Al riguardo, il ricorrente esponeva che con decreto emesso dal Tribunale di Ragusa in data 1/12/2017 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- obbligo in capo al di corrispondere alla Licitra la somma di euro 250,00 mensili a titolo di Pt_1 mantenimento della moglie e di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore
, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, dopo aver precisato che i coniugi non si erano medio tempore riconciliati, chiedeva:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento presso la madre;
Per_1
- di porre a proprio carico l'obbligo di versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il mantenimento del figlio minore (ad eccezione del periodo di luglio e agosto), oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata in data 13/1/2023 la resistente non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la richiesta di affidamento condiviso del figlio minore
con collocamento presso la madre, ma chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di Per_1 versare mensilmente la somma di euro 400,00 per il
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