Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2285

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 06/12/2024, n. 2285
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2285
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2024, trattenuta in decisione ex art.
281 sexies u.c. c.p.c.
, introdotta da
Mixxone Italia S.r.l. (02401730789) in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Siciliano
in confronto di
Grogu SPV s.r.l., rappresentata da Intrum Italy S.p.a., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Bisceglia
IMMTER srl (03752710784)in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ON
Valerio Ferraiolo
FAC Snc di FO ON DE & C.

OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi-giudizio di merito-
Conclusioni: come in atti
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 23/10/2023 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.
192/2008 R.G.E.I., Mixxone Italia s.r.l., debitrice esecutata, proponeva “opposizione ex
617 c.p.c.” avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'immobile pignorato, adottato dalla Professionista Delegata all'esito dell'esperimento di vendita tenutosi in data 16/10/2023, assumendo la nullità del provvedimento di aggiudicazione per irregolarità nel deposito dell'offerta, in quanto all'atto dell'apertura del relativo plico la busta sarebbe stata “aperta e priva di vidimazione”. Chiedeva su tali basi dichiararsi la nullità del procedimento di vendita, previa sospensione dell'aggiudicazione provvisoria.
Evocate dalla ricorrente la creditrice procedente Grogu S.r.l. e l'intervenuta FAC s.n.c. di FO ON DE & C., con provvedimento del 9.1.2024 il GE designato, dott.
Sicilia, riqualificata l'opposizione in termini di reclamo ex art. 591 ter, comma 2, c.p.c., lo rigettava condannando l'istante alle spese.
Avverso il provvedimento l'esecutata proponeva “opposizione ex art. 617 c.p.c., con ricorso del 29/1/2024, reiterando le originarie censure.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione a Grogu S.r.l., la società eccepiva
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di notifica e vizio del contraddittorio, contestandone nuovamente l'infondatezza.
Il G.E. designato, dott. Familiari, con ordinanza del 27.2.2024 dichiarava
l'inammissibilità dell'istanza, disponendo per l'introduzione del giudizio di merito e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Mixxone Italia s.r.l. ha a tanto proceduto citando la procedente Grogu s.r.l.,
l'aggiudicataria IMMTER SRL e l'intervenuta FAC Snc di FO ON DE &
C. e chiedendo “accertare e dichiarare la nullità del provvedimento del GE siccome emesso in violazione di legge;
per l'effetto, nel merito, dichiarare la nullità della

pagina 2 di 6 vendita di cui alla procedura R.G.ES.Imm. 192/2008. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
Grogu s.r.l. si costituiva eccependo la nullità della citazione per essere stato assegnato ai convenuti un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis, comma 1,
c.p.c.
. (intercorrendo tra la data di notifica della citazione -01/03/2024- e quella indicata quale udienza di comparizione -15/05/2024- settantacinque giorni liberi, a fronte dei centoventi previsti dalla citata disposizione codicistica), non trovando applicazione la dimidiazione dei termini prevista dall'art. 618, comma 2, c.p.c., da intendersi implicitamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
Chiedeva per l'effetto fissare una nuova udienza di comparizione ex art. 164 comma 3 ultima parte c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis comma 1 c.p.c..
All'udienza del 16.5.2024, sul rilievo della nullità della notifica della citazione per inosservanza del termine a comparire e stante la mancata costituzione dei convenuti Fac
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