Trib. Agrigento, sentenza 26/06/2024, n. 984

TRIB Agrigento
Sentenza
26 giugno 2024
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TRIB Agrigento
Sentenza
26 giugno 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 26/06/2024, n. 984
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 984
Data del deposito : 26 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 932 del 2023, e vertente
TRA
NI AN, rappresentato e difeso dagli avv. SALVAGGIO
GIOVANNI, GIARDINA GIUSEPPE E GRECO GIAMPAOLO, giusta procura depositata telematicamente;

-ricorrente-
CONTRO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.4.23 AL AN impugnava dinanzi al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Intimazione di pagamento n. 291
2023 90010755 28/000 comunicata a mezzo pec in data 14.3.2023 per l'importo complessivo di € 22.468,43 comprensivo di sanzioni ed interessi, nonché gli atti ad essa presupposti ossia:
1) AVVISO DI ADDEBITO 59120160000687274000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 2.692,44 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi IVS. fissi o entro il minimale per l'anno
2015;

2) AVVISO DI ADDEBITO 59120160001967442000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 2.662,62 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme
1
aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale per l'anno
2015;

3) AVVISO DI ADDEBITO 59120170001270834000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 5.299,49 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il minimale per l'anno
2016;

4) AVVISO DI ADDEBITO 59120180001067025000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 3.868,63 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il minimale per l'anno
2017;

5) AVVISO DI ADDEBITO 59120180002672584000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 2.520,75 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il minimale per l'anno
2017;

6) AVVISO DI ADDEBITO 59120190001059526000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 2.469,23 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il minimale per l'anno
2018;

7) AVVISO DI ADDEBITO 59120190002401150000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 2.404,07 a titolo di Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale, Somme aggiuntive omesso versamento contributi I.V.S. fissi o entro il minimale per l'anno
2018.
Eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione effettuata tramite PEC, nonché ad un indirizzo PEC professionale e non privato, negava la regolarità della notifica degli atti presupposti, l'inesistenza della pretesa giuridica vantata da INPS, rilevava la violazione degli artt. 7, 16 e 17 Legge 212/2000, dell'art 8 –d.lgs. N. 32/2001 nonché dell'art 24 cost. ed art. 3 L. 241/90, eccepiva la prescrizione.
Si costituiva INPS contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 26.6.24.
Motivi della decisione
– Appare utile, preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez.
VI, 02/09/2020, n. 18256:
2
13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del
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