Trib. Perugia, sentenza 23/05/2024, n. 817
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Testo completo
N. 1086/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 6 novembre 2023, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1086/2022 tra
ON AE, ON NT RI, LU IA,
Tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Nicola Minasi e dall'avv. Rocco Carbone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore, sito in Palmi, C.so Ten. A. Barbaro, n. 34, giusta delega in atti;
Attore contro
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA,
Rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Becherini del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Bastia Umbra, via
A. Volta, n. 4, giusta delega in atti;
Convenuto
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici;
Conclusioni delle parti:
Attore: nessuno è comparso all'udienza del 6.11.2023
Convenuto: “L'avv. Becherini conclude come da comparsa di costituzione e risposta e da prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 1.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO.
LA POSIZIONE DELL'ATTORE.
1.1. Con l'atto introduttivo del presente procedimento tutti gli attori si sono rivolti al Tribunale di Perugia rappresentando che con atto del 28.1.2020 il sig.
AR NE aveva sottoscritto un contratto con l'Azienda convenuta, al fine di ottenere la crioconservazione del proprio liquido seminale.
Hanno rappresentato gli attori che detto contratto prevedeva, in particolare, che detto liquido avrebbe potuto essere utilizzato per finalità di ricerca in caso di morte o nel caso in cui il contraente fosse risultato non rintracciabile al termine di un anno.
Tuttavia, proseguono gli attori, in data 25.12.2020 il sig. NE, con testamento olografo, aveva manifestato la volontà di “prolungare” la conservazione del liquido seminale in caso di decesso, effettivamente avvenuto il successivo 27.5.2021.
Hanno, quindi, dedotto gli attori di aver richiesto all'Azienda Ospedaliera di non procedere allo scongelamento del liquido seminale e che, a tale richiesta, avanzata tanto dai genitori del de cuius, quali eredi legittimi, quanto dalla compagna convivente dello stesso, sig.ra IA PI, aveva fatto seguito un carteggio stragiudiziale con il quale, dapprima, la convenuta aveva dichiarato che avrebbe proceduto allo scongelamento del liquido sull'assunto che la previsione contenuta nel testamento era da ritenersi nulla in quanto contraria al divieto di fecondazione post mortem e, quindi, aveva rappresentato che non avrebbe proceduto a detto scongelamento, invitando le parti ad un confronto sul punto.
1.2. Poste tali deduzioni in punto di fatto, gli attori hanno osservato in punto di diritto:
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- che la previsione contenuta nella scheda testamentaria aveva di fatto revocato la manifestazione di volontà contenuta al momento della sottoscrizione del consenso informato,
- che il testamento non è stato impugnato e che, pertanto, lo stesso è valido, non conducendo a diverse conclusioni l'interpretazione da parte dell'Azienda ospedaliera convenuta;
- che la clausola testamentaria fa espresso riferimento alla possibilità che il liquido possa essere utilizzato per la riproduzione collocando la presente vicenda nell'ambito della fecondazione post mortem, preclusa dall'art. 5 della L. 40/2004;
- che, tuttavia, il liquido seminale, da cui potenzialmente ricavare i gameti,
è un bene giuridicamente inteso e, come tale, per lo stesso è ammissibile la successione mortis causa, tanto testamentaria quanto legittima atteso che tali beni, seppur non commerciabili, sono pur sempre trasmissibili agli eredi, a nulla rilevando, a tal fine, la finalità di impiego di tali beni che, se del caso, assumerà rilevanza nel momento in cui tale finalità vorrà essere attuata;
- che, proprio per tale ragione, tanto i genitori del de cuius, quanto la compagna convivente “anche se non coerede in senso stretto”, devono ritenersi soggetti qualificati in riferimento al bene di cui sarebbero divenuti comproprietari per successione, con conseguente diritto alla restituzione, giacché l'utilizzo contra legem sarebbe solo eventuale e “di pern sé non può incidere sull'obbligo di riconsegna del bene, costituendo, di fatto, un processo alle intenzioni”.
1.3. Sicché, rilevato che tale richiesta è del resto compatibile tanto con la volontà manifestata (essenzialmente di concludere un contratto di deposito e custodia) quanto con i principi desumibili sia dalla Convenzione di Oviedo che dalla legislazione nazionale (sia art. 5 c.c. che disciplina della procreazione medicalmente assistita), tutti gli attori hanno concluso chiedendo che venga ordinato alla convenuta di riconsegnare i beni in favore degli attori.
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2. LA POSIZIONE DEL CONVENUTI.
Si è costituita l'Azienda Ospedaliera eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della sig.ra LU e concludendo, nel merio, per il rigetto della domanda.
2.1. Ha evidenziato la convenuta che in data 28.1.2020 il sig. NE aveva ha effettuato la preservazione della fertilità ricorrendo alla crioconservazione del liquido seminale e dei frammenti bioptici testicolari;
in quell'occasione lo stesso ha sottoscritto il modulo “consenso informato” e con esso ha accettato anche il punto 5) secondo il quale “in caso di morte, o se risultassi non rintracciabile al termine di un anno, dispongo che il liquido seminale venga scongelato ed utilizzato a fini di ricerca”.
Dato, quindi, atto, della pubblicazione della scheda testamentaria nonché del successivo scambio di corrispondenza che è seguito alla sua pubblicazione,
l'Azienda ospedaliera convenuta ha eccepito in diritto:
- il difetto di legittimazione attiva della sig.ra PI giacché la stessa non ha alcuna posizione ereditaria rispetto al sig. AR NE;
- che la scheda testamentaria contiene unicamente le disposizioni afferenti la conservazione del liquido seminale e la volontà di avere un “figlio nostro” senza che vi sia istituzione di erede, assegnazione di legato, o disposizioni patrimoniali;
- che, essendo chiaramente la volontà espressa volta al concepimento di un figlio, la stessa si porrebbe comunque in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 5, co. 1, della L. 40/2004 il quale dispone che “possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” e dalle sanzioni previste dall'art. 12, co. 2 e co. 9, in caso di violazione di tale divieto;
- che stante la diversità ontologica tra gamete ed embrione, la giurisprudenza di merito si è orientata nel riconoscere la distinzione di tali ipotesi, consentendo alla donna di ottenere l'impianto dell'embrione già formato al momento della morte dell'altro membro della coppia,
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escludendo invece la possibilità di fecondazione in vitro post mortem, laddove nel caso in esame il decesso del sig. NE è intervenuto prima della fecondazione dell'ovulo con la conseguenza che non è ravvisabile alcun embrione formato;
- che da ciò consegue la nullità della previsione testamentaria ai sensi dell'art. 626 c.c. per illiceità del motivo;
- che la specifica finalità della crioconservazione è quella di realizzare una futura riproduzione medicalmente assistita tra soggetti viventi di talché, proprio in ragione della finalità riproduttiva, la circolazione dei gameti non può essere ricondotto al solo statuto della proprietà, non essendo irrilevante né neutro il possibile uso futuro che di tale bene si voglia fare, essendo, per contro, la finalità chiaramente manifestata non solo nel carteggio stragiudiziale ma anche nella stessa scheda testamentaria, senza contare che, per un verso, la finalità per cui la consegna dei gameti viene richiesta deve essere esplicitata al fine di valutare il rispetto dei limiti e dei vincoli posti dalle norme imperative e, dall'altro, la domanda di consegna per un diverso utilizzo da parte non potrebbe comunque essere accolta in assenza di un consenso informato specifico dell'interessato in ordine a tale utilizzo.
2.2. Da qui le conclusioni sopra compendiate, cui si rimanda.
3. LO SVOLGIMENTO DELLE ULTERIORI ATTIVITÀ PROCESSUALI.
La causa è stata trattata con lo scambio delle memorie istruttorie e, quindi, non essendo necessario lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Espletato tale incombente la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul piano della dinamica processuale si osserva unicamente che la parte attrice, successivamente al deposito dell'atto introduttivo, non ha svolto ulteriore attività processuale, non procedendo al deposito di alcun atto, omettendo il
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deposito delle memorie istruttorie, non comparendo all'udienza di precisazione delle conclusioni e non depositando gli scritti conclusivi.
4. IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELLA SIG.RA LU.
I fatti storici posti a fondamento della presente controversia non sono controversi.
È, infatti, pacifico e documentato che il sig. AR NE abbia sottoscritto un modulo di consenso informato per il trattamento di crioconservazione del liquido seminale o di frammenti bioptici testicolari in data 28.1.2020 e che in tale documento il sig. NE aveva optato, espressamente, per lo scongelamento del campione biologico ed utilizzo per finalità di ricerca in caso di morte (come in caso di rinuncia alla crioconservazione).
Ancora è pacifico che in data 20.10.2021 sia stato pubblicato il testamento del sig. AR NE, del 25.12.2020, contenente la volontà di “prolungare la conservazione del mio liquido seminale depositato presso l'ospedale di Perugia santa RI della Misercordia”.
4.1. Ciò posto, deve, in primo luogo, essere dichiarato il difetto di