Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1115

TRIB Palermo
Sentenza
9 marzo 2025
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TRIB Palermo
Sentenza
9 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1115
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1115
Data del deposito : 9 marzo 2025

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione delle parti ricorrenti mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12149/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
RI AR, CI GI, MU DI e
RA SI (Avv.te NICOSIA MILENA e VELLA KATIA)
ricorrenti
CONTRO
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PA (AVVOCATURA DELLO
STATO DI PALERMO)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;

◊ condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario 15%, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 25/11/2022 i ricorrenti premettevano di avere lavorato tutti alle dipendenze della Fondazione convenuta in forza di distinti e reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e orario pieno con la qualifica di
“Tersicoreo di fila con obbligo di solista”; di avere già convenuto dinnanzi a questo
Tribunale la Fondazione convenuta per sentire dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del termine finale apposto ai rispettivi contratti e conseguirne la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato unitamente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
che nelle more dei giudizi le parti erano addivenute ad una conciliazione sindacale in forza della quale essi erano stati assunti a tempo indeterminato e orario parziale verticale per
9 mesi l'anno, con la rassicurazione di una rapida trasformazione del part time in
full time; che, con riferimento alla posizione del ricorrente SC CA, gli effetti della conciliazione sindacale sottoscritta in data 11/6/2021 erano stati travolti dalla sentenza n. 2599/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
18/06/2021, che aveva condannato la Fondazione convenuta a costituire con il predetto dipendente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal superamento del limite di trentasei mesi (17/6/2017) ed a riammetterlo in servizio nella qualifica e nel livello fissati nel contratto di assunzione con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in base al
C.C.N.L. di categoria;
che il 4/10/2021 le Fondazione convenuta e le OO.SS.
avevano stilato un verbale di accordo che prevedeva il graduale incremento nel triennio 2022-2024 dell'orario di lavoro del corpo di ballo fino al raggiungimento,
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nel 2024, dell'orario a tempo pieno e che, a dispetto di tale accordo, la Fondazione
aveva incrementato solo per il 2022 e solo per un mese la loro prestazione di lavoro. Deducevano, quindi, di avere diritto alla immediata trasformazione dei rispettivi rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo diniego loro opposto alla richiesta già avanzata nel marzo del 2022 in via stragiudiziale, vuoi in forza della previsione dell'art. 8, comma 6, del CCNL di categoria, vuoi per le promesse loro espresse durante le trattative sindacali, vuoi ancora per il ricorrente SC CA per la statuizione del Tribunale n. 2599/2021. Deducevano di avere pure il diritto ad avere corrisposta la maggiorazione economica stabilita dal CCNL per le prestazioni di lavoro supplementare\straordinario prestate nel mese di settembre del 2022. In via subordinata, instavano affinché fosse dichiarato il loro diritto, in applicazione dell'accordo sindacale siglato in data 4/10/2021, ad avere definitivamente incrementato l'orario di lavoro a 10 mesi per l'anno 2022, a 11
mesi e 15 giorni per l'anno
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