Trib. Caltanissetta, sentenza 19/12/2024, n. 574

TRIB Caltanissetta
Sentenza
19 dicembre 2024
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TRIB Caltanissetta
Sentenza
19 dicembre 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 19/12/2024, n. 574
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 574
Data del deposito : 19 dicembre 2024

Testo completo

Nr. 116/2017 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c.
, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Obbligo contributivo del datore di lavoro”, promossa da:
MI OB, SAN CATALDO, 27/09/1981 (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. MI DAVIDE, elettivamente domiciliato in C.DA BANDUTO SNC SERRADIFALCO ricorrente contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Serit Sicilia S.p.A. poi RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Caltanissetta (P. IVA 13756881002), con il patrocinio dell'avv. Francesca Mancuso e con domicilio eletto in Caltanissetta, Corso Umberto 1° n. 2
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dagli Avv.ti Carmelo Russo (c.f. [...]) e Stefano Dolce (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Cavour 116, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto resistenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente


1.Sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato stante l'evidente fumus boni juris ed il periculum in mora, per i motivi tutti dedotti in ricorso.

1.2. Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per inesistenza giuridica e/o nullità delle relative notifiche dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi.

1.3. Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 L. n. 212/2000, dell'art. 8 D. Lgs. 32/2001 nonché dell'art 24 Cost. ed art.3 1. 241/90. Indi e per l'effetto dichiarare nulla ovvero annullare l'intimazione di pagamento e i relativi avvisi di addebito sottesi ovvero dichiararne la definitiva archiviazione.

2. Nel merito:

2.1. ritenere e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'atto impugnato per l'assoluta inesistenza giuridica della Pretesa e conseguentemente, revocare e/o comunque dichiarare nulla l'intimazione di pagamento e i relativi avvisi di addebito ad esso sottesi ovvero disporne la definitiva archiviazione, per le ragioni tutte meglio espresse in narrativa.

2.2. Ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'irregolarità degli atti impugnati per l'assoluta inesistenza della Pretesa ovvero l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa contributiva contenuta negli atti impugnati per l'assenza di validi e rituali atti interruttivi della prescrizione.

Per Riscossione Sicilia
1

Preliminarmente disporre lo spostamento della prima udienza ad altra data al fine di capitale, pentire la chiamata in causa del terzo INPS. Istituto Nazionale della Previdenza sociale, sede di Caltanissetta. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario. In ordine ai motivi inerenti al merito della controversia ed agli avvisi di addebito, e dunque ai motivi di cui ai nn. 2), 4), 5) e 6) del ricorso. Nel merito rigettare il ricorso perché infondato. In subordine ritenere e dichiarare la legittimità e validità degli atti compiuti dal concessionario. In via istruttoria si chiede di far carico all'INPS, sede di Caltanissetta, di produrre e/o esibire in giudizio gli avvisi di addebito impugnati unitamente alle relative notifiche. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Per INPS
Voglia rill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa revoca dell'eventuale sospensione dell'esecuzione, in via preliminare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS per i motivi in precedenza esposti;
-in subordine, sempre in via preliminare, senza recesso, dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999;- in maggior subordine, sempre in via preliminare e senza recesso, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto proposta oltre il termine di venti giorni;- in ulteriore subordine, sempre senza recesso, solo per scrupolo difensivo, rigettare l'opposizione per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito integralmente ovvero, in subordine, nel diverso importo per contributi e oneri accessori dovuti all'esito del giudizio;- di
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