Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 26
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Testo completo
N. R.G. 2616/2021
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- SeIOne Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composiIOne monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2616 del R.G.A.C. dell'anno 2021, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente
t r a
AP NZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Franciacome da procura in atti ed elett.te domiciliato presso il difensore;
- Attore -
e
AP FR, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. fisc. [...], e AP UC, nato ad [...] l'[...], e residente in [...], cod. fisc. [...], rappresentati e difesi dall'Avv. EIO
Catauro del Foro di Salerno (cod. fisc. [...]), in virtù di mandato allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Matinella di EL (SA), alla Via Michelangelo n.2;
- Convenuto -
OGGETTO: simulaIOne / donaIOne
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, da deduIOni a verbale nell'udienza di PC;
e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaIOne notificato in data 16.03.2021, NZ AP premetteva: - che nel corso dell'anno 2015, veniva a conoscenza della vendita all'asta del compendio immobiliare sito in comune di
EL (SA), località Borgo San Cesareo, composto da un fabbricato rurale riportato in NCT al foglio 3, particella 475, della superficie di mq. 143;
da altro fabbricato rurale adiacente riportato in NCT al foglio 3, particella 476, della superficie di mq. 34;
dal terreno circostante i predetti fabbricati, riportato in NCT al
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foglio 2, particella 97, are 13.55, nonché al foglio 3, particelle 141, di are 3.20, e 474, di are 34.23, giusta procedura di espropriaIOne immobiliare n. 582/2013 RGE Tribunale di Salerno;
- che l'interesse precipuo dell'odierno concludente trovava la sua giustificaIOne nella circostanza che il precisato immobile già apparteneva alla famiglia AP e, segnatamente, al sig. AP SE e alla signora NT EM, ragione per la quale si attivava affinché venisse recuperato, scongiurandone la vendita a terzi;
- che a tal fine, interessava anche il RA AP FR, ma entrambi, nonostante i diversi ribassi già subiti dal bene staggito nel corso della richiamata procedura espropriativa, non disponevano delle somme all'uopo necessarie;
- che in vista dell'ennesimo esperimento di vendita previsto per il 17.05.2016 al prezzo ulteriormente ridotto di € 68.000,00, l'esponente richiedeva l'aiuto dei genitori e, in particolare, della madre sig.ra CA SS, la quale, avendo la disponibilità di risparmi, si risolveva ad aiutare i figli AP
NZ e AP FR con l'intenIOne di donare ad entrambi la piena proprietà dei precisati immobili, in ragione della metà a ciascuno di essi, e, in particolare, destinando ad NZ il piano terra ed a FR il piano primo dell'immobile principale, ad entrambi i residui beni deposito/magazzino e terreno;
- che
l'esponente ed il RA, FR AP, allora in ottimi rapporti, al fine di godere delle agevolaIOni prima casa, si accordavano affinché all'asta partecipasse formalmente il figlio di FR AP, ossia UC
AP, in possesso dei requisiti per godere del precisato beneficio fiscale, riservando ad un momento successivo la suddivisione del cespite tra di loro, eventualmente a persona da nominare;
- che il denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile veniva versato dalla sig.ra CA, per la gran parte, mediante liquidaIOne di propri buoni postali fruttiferi in data 19.05.2016 e contestuale emissione di vaglia postale per € 62.889,00 in favore del OT AP UC, che veniva richiesto dalla donante con la seguente espressa motivaIOne “Per donaIOne ambito familiare”;
per la restante parte e precisamente € 9.000,00, mediante prelievo da libretto di risparmio cointestato col marito AP Vito, prelievo effettuato da AP
FR (munito di delega ad operare su detto libretto) e contestuale emissione di assegno circolare in data
21.5.2016 in favore di AP UC;
- che AP UC riversava detti fondi su proprio libretto di deposito acceso presso la BCC di AC (ora BCC AC Paestum e Serino S.c.r.l.), alla quale poi richiedeva l'emissione di assegni circolari in data 25.05.2016;
con istanza in data 04.06.2016, richiedeva di beneficiare delle agevolaIOni innanzi precisate;
- che una volta divenuto aggiudicatario del bene nell'ambito della specificata procedura, il Tribunale di Salerno emetteva Decreto di Trasferimento in favore di AP
UC in data 06.06.2016;
- che il deducente seguiva per intero la procedura espropriativa e la vendita all'asta del bene, comunicando anche al professionista delegato alle vendite, Avv. Lucia Venosa, l'intento perseguito unitamente al RA, occasione nella quale la stessa gli consigliava opportunamente di redigere,
a fronte di quelle che sarebbero state le formali risultanze dell'asta in caso di aggiudicaIOne (ossia intestaIOne al solo AP UC), una scrittura nella quale, dato atto della provenienza del denaro e dell'intento della comune genitrice, si specificasse la reale attribuIOne in proprietà del bene, consiglio pagina 2 di 7
purtroppo inascoltato;
- che una volta immessi nel possesso del bene acquistato, i germani NZ e FR
AP si ripartivano di fatto la proprietà acquistata secondo il volere della comune genitrice;
in particolare,
l'odierno attore andava ad abitare nel piano terra dell'immobile principale, mentre il RA FR
(formalmente il di lui figlio UC) concedeva il piano primo in locaIOne a terzi;
- che a distanza di tre anni dall'acquisto, con lettera raccomandata a.r. del 15.07.2019, AP UC, approfittando della formale intestaIOne del bene, inventando la storia dello IO bisognoso di aiuto a cui aveva concesso in comodato gratuito l'appartamento sito al piano terra, gliene richiede il rilascio;
- che UC AP ed il padre FR incardinavano giudiIO mediante ricorso ex
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- SeIOne Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composiIOne monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2616 del R.G.A.C. dell'anno 2021, ritenuta in decisione con ordinanza ex art 127 ter cpc del 02/10/2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc vertente
t r a
AP NZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Franciacome da procura in atti ed elett.te domiciliato presso il difensore;
- Attore -
e
AP FR, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. fisc. [...], e AP UC, nato ad [...] l'[...], e residente in [...], cod. fisc. [...], rappresentati e difesi dall'Avv. EIO
Catauro del Foro di Salerno (cod. fisc. [...]), in virtù di mandato allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Matinella di EL (SA), alla Via Michelangelo n.2;
- Convenuto -
OGGETTO: simulaIOne / donaIOne
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, da deduIOni a verbale nell'udienza di PC;
e da comparse conclusionali da intendersi richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaIOne notificato in data 16.03.2021, NZ AP premetteva: - che nel corso dell'anno 2015, veniva a conoscenza della vendita all'asta del compendio immobiliare sito in comune di
EL (SA), località Borgo San Cesareo, composto da un fabbricato rurale riportato in NCT al foglio 3, particella 475, della superficie di mq. 143;
da altro fabbricato rurale adiacente riportato in NCT al foglio 3, particella 476, della superficie di mq. 34;
dal terreno circostante i predetti fabbricati, riportato in NCT al
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foglio 2, particella 97, are 13.55, nonché al foglio 3, particelle 141, di are 3.20, e 474, di are 34.23, giusta procedura di espropriaIOne immobiliare n. 582/2013 RGE Tribunale di Salerno;
- che l'interesse precipuo dell'odierno concludente trovava la sua giustificaIOne nella circostanza che il precisato immobile già apparteneva alla famiglia AP e, segnatamente, al sig. AP SE e alla signora NT EM, ragione per la quale si attivava affinché venisse recuperato, scongiurandone la vendita a terzi;
- che a tal fine, interessava anche il RA AP FR, ma entrambi, nonostante i diversi ribassi già subiti dal bene staggito nel corso della richiamata procedura espropriativa, non disponevano delle somme all'uopo necessarie;
- che in vista dell'ennesimo esperimento di vendita previsto per il 17.05.2016 al prezzo ulteriormente ridotto di € 68.000,00, l'esponente richiedeva l'aiuto dei genitori e, in particolare, della madre sig.ra CA SS, la quale, avendo la disponibilità di risparmi, si risolveva ad aiutare i figli AP
NZ e AP FR con l'intenIOne di donare ad entrambi la piena proprietà dei precisati immobili, in ragione della metà a ciascuno di essi, e, in particolare, destinando ad NZ il piano terra ed a FR il piano primo dell'immobile principale, ad entrambi i residui beni deposito/magazzino e terreno;
- che
l'esponente ed il RA, FR AP, allora in ottimi rapporti, al fine di godere delle agevolaIOni prima casa, si accordavano affinché all'asta partecipasse formalmente il figlio di FR AP, ossia UC
AP, in possesso dei requisiti per godere del precisato beneficio fiscale, riservando ad un momento successivo la suddivisione del cespite tra di loro, eventualmente a persona da nominare;
- che il denaro occorrente per l'acquisto dell'immobile veniva versato dalla sig.ra CA, per la gran parte, mediante liquidaIOne di propri buoni postali fruttiferi in data 19.05.2016 e contestuale emissione di vaglia postale per € 62.889,00 in favore del OT AP UC, che veniva richiesto dalla donante con la seguente espressa motivaIOne “Per donaIOne ambito familiare”;
per la restante parte e precisamente € 9.000,00, mediante prelievo da libretto di risparmio cointestato col marito AP Vito, prelievo effettuato da AP
FR (munito di delega ad operare su detto libretto) e contestuale emissione di assegno circolare in data
21.5.2016 in favore di AP UC;
- che AP UC riversava detti fondi su proprio libretto di deposito acceso presso la BCC di AC (ora BCC AC Paestum e Serino S.c.r.l.), alla quale poi richiedeva l'emissione di assegni circolari in data 25.05.2016;
con istanza in data 04.06.2016, richiedeva di beneficiare delle agevolaIOni innanzi precisate;
- che una volta divenuto aggiudicatario del bene nell'ambito della specificata procedura, il Tribunale di Salerno emetteva Decreto di Trasferimento in favore di AP
UC in data 06.06.2016;
- che il deducente seguiva per intero la procedura espropriativa e la vendita all'asta del bene, comunicando anche al professionista delegato alle vendite, Avv. Lucia Venosa, l'intento perseguito unitamente al RA, occasione nella quale la stessa gli consigliava opportunamente di redigere,
a fronte di quelle che sarebbero state le formali risultanze dell'asta in caso di aggiudicaIOne (ossia intestaIOne al solo AP UC), una scrittura nella quale, dato atto della provenienza del denaro e dell'intento della comune genitrice, si specificasse la reale attribuIOne in proprietà del bene, consiglio pagina 2 di 7
purtroppo inascoltato;
- che una volta immessi nel possesso del bene acquistato, i germani NZ e FR
AP si ripartivano di fatto la proprietà acquistata secondo il volere della comune genitrice;
in particolare,
l'odierno attore andava ad abitare nel piano terra dell'immobile principale, mentre il RA FR
(formalmente il di lui figlio UC) concedeva il piano primo in locaIOne a terzi;
- che a distanza di tre anni dall'acquisto, con lettera raccomandata a.r. del 15.07.2019, AP UC, approfittando della formale intestaIOne del bene, inventando la storia dello IO bisognoso di aiuto a cui aveva concesso in comodato gratuito l'appartamento sito al piano terra, gliene richiede il rilascio;
- che UC AP ed il padre FR incardinavano giudiIO mediante ricorso ex
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