Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 83

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 83
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 83
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8214/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
GE AV, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Ettore
Marzano, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa
n. 12, presso l'Ufficio Legale dell'INPS
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 13 gennaio 2025 la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato l'8.11.2023, ER SA, dopo aver premesso che a seguito di istanza del 23.03.2023, la Commissione Medica, nella seduta del 15.05.2023, la dichiarava invalido nella misura del 67%, ha dedotto che possiede il requisito dell'invalidità superiore al 74%, in quanto affetto da “entesoartrite sieronegativa, osteoartrosi, artrite sieronegativa”.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale, previo espletamento di una c.t.u., riconosca la sussistenza di uno stato di invalidità superiore al 75%, con conseguente accertamento del diritto a fruire delle agevolazioni ex art. 80, comma
3, legge n. 388/00
del beneficio della contribuzione figurativa ai sensi di legge;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha eccepito, preliminarmente, l'improponibilità della domanda perché non preceduta dalla presentazione della domanda amministrativa specifica tesa al conseguimento dei benefici della contribuzione figurativa, avendo solo proposto domanda di invalidità civile;
nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda.
LA DECISIONE
La domanda va dichiarata improponibile.
Con il ricorso in esame, infatti, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di una prestazione di natura previdenziale, ossia il diritto a ottenere la contribuzione figurativa per due mesi per ogni anno di lavoro ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, dal che consegue che trova applicazione la regola generale in tema di prestazioni previdenziali e desumibile nello specifico, almeno per quanto concerne la richiesta concernente il riconoscimento della contribuzione figurativa, dall'art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, secondo cui il ricorso giudiziale deve essere preceduto dalla proposizione di domanda amministrativa indirizzata all'INPS.
In questi termini Corte di Cassazione, ordinanza n. 25395/16, secondo cui: “In tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al
74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non è proponibile un'azione di mero
2
accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza”.
Secondo tale principio di diritto, affermato con orientamento costante della
Suprema Corte (Cass. n. 2051/11, Cass. SS.UU. n. 27187/06, Cass. n.
27151/09, Cass. n. 9117/03), non sono infatti proponibili “azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza”.
Più specificamente, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che non si ha ragione di disattendere (Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 9877 del 2019;
Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 30636 del
18/10/2022
), in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori
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