Trib. Caltagirone, sentenza 24/01/2024, n. 87
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Testo completo
N. R.G. 2017 1243
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1243/2017 R.G.
PROMOSSO DA
nata a Grammichele l'uno marzo 1964 ed ivi residente in via G.B. Piranesi n. Parte_1
12, rappresentata e difesa dall'Avv. S M;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Grammichele (CT) il 28.04.1962, e residente in Chiaramonte Gulfi CP_1
via Gulfi n. 225, ed elettivamente domiciliato in Grammichele, Via Vittorio Veneto n. 722, presso lo studio del sottoscritto avvocato stabilito S L R che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 20.9.2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 25.11.2023.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 10.10.2017 la sig.ra adiva questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione dal marito sig. con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 in data 30.7.1983 e dalla cui unione erano nati 2 figli, (nata il 9.11.1986) e (nato il Per_1 Per_2
5.8.1993), oggi entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente.
La ricorrente esponeva che la causa della separazione era stata determinata dalla condotta del marito, il quale già nell'anno 2004 aveva temporaneamente abbandonato la casa coniugale per andare a vivere con un'altra donna con la quale aveva una relazione, salvo poi tornare a casa della moglie riprendendo la convivenza e tuttavia non cessando di intrattenere altre svariate relazioni extraconiugali, parimenti in più occasioni maltrattando la moglie e infine decidendo, in data 21.9.2017, di lasciare definitivamente la casa familiare per andare a vivere con altra donna, con la quale verosimilmente aveva una relazione.
Per tali ragioni, la ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito.
Sotto il profilo economico, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del marito un contributo per il proprio mantenimento, per l'importo mensile di euro 450,00, deducendo di non aver mai potuto lavorare in costanza di matrimonio, essendosi sempre occupata da sola della famiglia e dei figli, mentre il marito è sempre stato occupato come lavoratore agricolo, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.500,00.
Si costituiva in giudizio il sig. , con comparsa di costituzione del 3.7.2018, il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione chiesta dalla moglie, contestava integralmente le circostanze dalla stessa esposte, evidenziando che il fallimento della unione era stato determinato dal comportamento sempre intollerante della ricorrente nei confronti dello stesso ed era solo CP_1 per tutelare gli equilibri familiari che il convenuto, in alcune occasioni, si era allontanato dalla casa familiare, cercando ospitalità presso conoscenti e amici, mentre nel 2004 si era trasferito temporaneamente ad Alessandria perché lì aveva trovato una occupazione a tempo determinato.
Dal punto di vista economico, pur confermando di lavorare come lavoratore agricolo, contestava
l'ammontare reddituale descritto dalla moglie, dichiarando di percepire (come da documentazione reddituale) un reddito mensile di circa euro 640,00 e dichiarandosi pertanto disposto a versare alla moglie un contributo di mantenimento non superiore a euro 150,00 mensili.
All'esito della udienza presidenziale, con ordinanza resa in data 8.7.2018, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di euro 280,00.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, venivano ammesse le prove orali nei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sig.ri Magistrati: dr.ssa C G Presidente dr.ssa P C Giudice dr.ssa G F Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1243/2017 R.G.
PROMOSSO DA
nata a Grammichele l'uno marzo 1964 ed ivi residente in via G.B. Piranesi n. Parte_1
12, rappresentata e difesa dall'Avv. S M;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a Grammichele (CT) il 28.04.1962, e residente in Chiaramonte Gulfi CP_1
via Gulfi n. 225, ed elettivamente domiciliato in Grammichele, Via Vittorio Veneto n. 722, presso lo studio del sottoscritto avvocato stabilito S L R che lo rappresenta e difende;
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero
-INTERVENIENTE NECESSARIO-
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 20.9.2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1
Il Pubblico Ministero ha concluso in data 25.11.2023.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 10.10.2017 la sig.ra adiva questo Tribunale al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di separazione dal marito sig. con il quale aveva contratto matrimonio CP_1 in data 30.7.1983 e dalla cui unione erano nati 2 figli, (nata il 9.11.1986) e (nato il Per_1 Per_2
5.8.1993), oggi entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente.
La ricorrente esponeva che la causa della separazione era stata determinata dalla condotta del marito, il quale già nell'anno 2004 aveva temporaneamente abbandonato la casa coniugale per andare a vivere con un'altra donna con la quale aveva una relazione, salvo poi tornare a casa della moglie riprendendo la convivenza e tuttavia non cessando di intrattenere altre svariate relazioni extraconiugali, parimenti in più occasioni maltrattando la moglie e infine decidendo, in data 21.9.2017, di lasciare definitivamente la casa familiare per andare a vivere con altra donna, con la quale verosimilmente aveva una relazione.
Per tali ragioni, la ricorrente domandava che la separazione venisse dichiarata addebitabile al marito.
Sotto il profilo economico, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del marito un contributo per il proprio mantenimento, per l'importo mensile di euro 450,00, deducendo di non aver mai potuto lavorare in costanza di matrimonio, essendosi sempre occupata da sola della famiglia e dei figli, mentre il marito è sempre stato occupato come lavoratore agricolo, percependo una retribuzione mensile di circa euro 1.500,00.
Si costituiva in giudizio il sig. , con comparsa di costituzione del 3.7.2018, il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione chiesta dalla moglie, contestava integralmente le circostanze dalla stessa esposte, evidenziando che il fallimento della unione era stato determinato dal comportamento sempre intollerante della ricorrente nei confronti dello stesso ed era solo CP_1 per tutelare gli equilibri familiari che il convenuto, in alcune occasioni, si era allontanato dalla casa familiare, cercando ospitalità presso conoscenti e amici, mentre nel 2004 si era trasferito temporaneamente ad Alessandria perché lì aveva trovato una occupazione a tempo determinato.
Dal punto di vista economico, pur confermando di lavorare come lavoratore agricolo, contestava
l'ammontare reddituale descritto dalla moglie, dichiarando di percepire (come da documentazione reddituale) un reddito mensile di circa euro 640,00 e dichiarandosi pertanto disposto a versare alla moglie un contributo di mantenimento non superiore a euro 150,00 mensili.
All'esito della udienza presidenziale, con ordinanza resa in data 8.7.2018, il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ponendo a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di euro 280,00.
Proseguita la causa dinanzi al Giudice istruttore, venivano ammesse le prove orali nei
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