Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 47

TRIB Messina
Sentenza
10 gennaio 2025
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TRIB Messina
Sentenza
10 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 47
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 5392/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Messina GOP1 - Prima Sez. Civile Bis R.G. 5392/2019
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, all'esito dell'udienza del
09.01.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127 ter, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5392/2019 R.G., posta in decisione, all'udienza del 9 gennaio 2025 e promossa tra
WI RE S.P.A. in persona del legale rappresentate pro tempore, c.f. 13378520152 e p. IVA
02517580920, rappresentata e difesa dall'Avv. Dell'Isola Antonio, elettivamente domiciliata a
Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino 156, giusta procura in atti;

- Attrice –
CONTRO
IR EL (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Molica Colella
Gianpiero, elettivamente domiciliato a Messina in Via San Filippo Bianche n. 39, giusta procura in atti;

- Convenuto –
E
CH AL (c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo
Sebastiano Foti, elettivamente domiciliata in Roma Via della Meldola n. 39, giusta procura in atti;

- convenuto -
E
METROPOLI s.r.l. (p. IVA 02696360839) in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Mazzei, elettivamente domiciliata a Messina in via Maffei n. 5, giusta procura in atti;

- convenuto -
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni – opposizione a decreto ingiuntivo.
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CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta depositate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a D.I. n. 1263/2019 – R.G. 3228/2019 con istanza di chiamata in causa di terzo, WIRE S.P.A. ha adito il Tribunale di Messina chiedendo: a) Consentire la chiamata in causa di LI S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica b) Dichiarare il subentro, secondo quote da determinarsi, ove occorra mediante CT, di LI S.r.l. e dei sigg.ri RÒ
LO e RÒ IA nel contratto di locazione originariamente stipulato in data 10 gennaio 2000 tra la Sig.ra CC TT e AT LI S.p.A., tutt'oggi in vigore c) Per l'effetto determinare la ripartizione dei canoni dovuti (dal primo trimestre 2015 ad oggi) in favore dei Sig.ri RÒ e di
LI Srl d) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 1263/2019 emesso in data 20 settembre
2019, notificato alla scrivente in data 20 settembre 2019 e rigettare qualunque domanda proposta nei confronti di WITR. e) Con vittoria di spese e compensi.
Parte opponente eccepiva con il ricorso notificato ai sig.ri RÒ IA e RÒ LO, il parziale difetto di legittimazione attiva di controparte, e nel merito eccepiva l'insussistenza di alcuna morosità in capo allo opponente e domandando di poter essere autorizzata a chiamare in giudizio LI
Srl.
Si è costituita RÒ IA, chiedendo: “che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata e dichiarata l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG 3228/2019), 1. conceda alla prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1263/2019 (RG
3228/2019) perché non fondata su prova scritta, oltre che assolutamente infondata;

2. condanni l'opponente al pagamento dell'importo dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero dell'importo diverso che riterrà di giustizia, oltre interessi di mora dalle singole scadenze al dì dell'effettivo pagamento;

3. condanni l'opponente alle spese del giudizio di opposizione in applicazione delle tabelle di cui al DM 55/14;

4. con riserva di esaminare la costituzione di LI S.r.l. ed eventualmente prendere posizione e svolgere domande in risposta ovvero autonome, e con riserva di depositare documentazione relativa a detto rapporto”.
Si è costituito RÒ LO formulando le seguenti conclusioni: “1) preliminarmente si chiede al
Giudice adito, stante la non contestazione del debito, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. 2) nel merito rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto opposto condannando la WI TR PA a corrispondere ai creditori opposti tutti i canoni scaduti e a scadere. 3) In subordine, determinare la quota di incidenza della pagina2 di 7
locazione rispetto alla proprietà RÒ, in misura non inferiore al 70%, e condannare la WI TR PA al pagamento delle somme corrispondenti dei canoni scaduti e a scadere. 4) in via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio iscritto al n. 3228/2019 r.g.c.. 5) Porre in ogni caso le spese del giudizio a carico di parte opponente”.
All'udienza del 26 giugno 2024 il giudizio recante R.G. 5371/2021 è stato riunito con il più giudizio recante R.G. 5392/2019, introdotto da CH AL nei confronti della WI RE S.p.A.
(02517580920), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (22090) TRzzano sul Naviglio, con il quale la ricorrente chiedeva:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, preliminarmente e nel rito, accogliere la richiesta di riunione e disporre che la presente causa sia riunita a quella recante Ruolo Generale n. 5392/2017 la cui prossima udienza sarà tenuta dal
Giudice dr. Salvatore Irullo il giorno 12 maggio 2022;
nel merito, ritenuto che l'attrice è subentrata nel contratto di locazione
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