Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 26

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 26
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 26
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 25361/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Quarta Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
TA RT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ES PAOLA BORIO, elettivamente domiciliato presso Piazzale De Agostini n. 3, Milano
-attore-
CONTRO
CONDOMINIO LE MAGGIOLINE DI VIA VITTORIO VENETO 57, BOLLATE (MI) (C.F. 95635890155), con il patrocinio dell'avv. ARCONCETTA D'ANGELO, elettivamente domiciliato in Via Tommaso Grossi n. 9, Rho (MI);

AR AZ RA (C.F. [...])
RE MP (C.F. [...])
IC OR (C.F. [...])
NT AG (C.F. [...])
TT LC (C.F. [...])
ZO AN (C.F. [...])
VA LI (C.F. [...])
UC IC (C.F. [...])
LA IC TO (C.F. [...])
IO FR (C.F. [...])
IA TA (C.F. [...])
BI NI (C.F. [...])
pagina 1 di 13 NN BO (C.F. [...])
IC ES (C.F. [...])
ES AR (C.F. [...])
ES LA RR (C.F. [...])
ZO NE (C.F. [...])
AR OR (C.F. [...])
IO LE (C.F. [...])
UN LE (C.F. [...]) tutti patrocinati dall'avv. ARCONCETTA D'ANGELO, ed elettivamente domiciliati in Via Tommaso Grossi n. 9, Rho (MI);

-convenuti-
CONCLUSIONI PER L'ATTORE In via principale e di merito:
- Accertare e dichiarare l'esistenza della servitù di passo a favore del fondo di proprietà dell'odierna parte attrice sito in Comune di Bollate, ricompreso nel perimetro del “Parco delle Groane” e identificato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 25 con i mappali 35 e 340
e a carico del fondo sito in Comune di Bollate e individuato con il mappale 91 del foglio
25 da esercitarsi attraverso la stradella esistente a parte dello stesso mappale 91 del foglio
25 di proprietà dei condomini aventi causa dalla società “Le Maggioline s.r.l.” della larghezza di metri tre;

- Per l'effetto, ordinare a parte convenuta di astenersi dall'eseguire opere a parte della stradella al mappale 91 del foglio 25, che possano rappresentare un ostacolo e/o una molestia al pieno esercizio del diritto di passo spettante all'attore sulla stradella de qua;
In subordine:
- Dichiarare l'intervenuta usucapione per possesso continuato ventennale del diritto di servitù in premessa descritto, in favore dell'odierna parte attrice;
In via di ulteriore subordine:
- Accertato e dichiarato che il fondo di parte attrice sito in Comune di Bollate, ricompreso nel perimetro del “Parco delle Groane” e identificato nel N.C.T. di detto Comune al foglio 25 con mappali 35 e 340 è intercluso, dichiarare ai sensi dell'art. 1051 c. 1 c.c. la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio in favore del fondo sopra descritto di proprietà dell'attrice e a carico del fondo sito in Comune di Bollate individuato con il mappale 91 del foglio 25 di proprietà dei condomini aventi causa dalla società “Le
Maggioline s.r.l.”, stabilendo contestualmente, ex art. 1051 c. 2 c.c., le modalità e il
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percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonché l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari del fondo servente ex art. 1053 c.c.;

In via istruttoria:
- Ai fini della domanda svolta in subordine da parte attrice di costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c. 1 c.c. a carico del fondo al mappale 91 del foglio 25 sito in Comune di Bollate, si chiede disporsi CTU per la determinazione del percorso ove il passaggio deve avvenire e dell'ammontare dell'indennità eventualmente spettante ai proprietari del fondo servente ex art. 1053 c.c., d determinarsi proporzionalmente al danno cagionato.
Ci si oppone alla CTU richiesta da parte convenuta in quanto finalizzata a sopperire alle carenze probatorie della parte convenuta medesima e in ogni caso meramente esplorativa.
Si insta per l'ammissione delle domande istruttoria di cui alle memorie 2 e 3 ex art. 183 c.
6 c.p.c.
da intendersi qui integralmente ritrascritte unitamente a tutte le eccezioni e opposizioni con i testi ivi indicati.
Si rinnova altresì la richiesta di chiarimenti al CTU per i motivi succintamente indicati a verbale nel corso dell'udienza del 15 novembre 2023. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite compresi i costi di CTU anticipati e liquidati dal Giudice con decreto in data 11 settembre 2023 in atti (5.426,00 oltre contributo previdenziale di categoria e Iva nonché euro 217,00 per esborsi) e CTP (euro 3.500,00 oltre oneri di legge).
PER I CONVENUTI In via principale:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza del preteso diritto di servitù del SI. TO sulla stradella foglio 25 mappale 91 del Comune di Bollate di proprietà del Condomini Le Maggioline per
i motivi indicati in narrativa e per l'effetto rigettare le richieste avverse. In via subordinata:
- Accertare e dichiarare che la servitù eventualmente praticata è c.d. “non apparente” ai sensi dell'art. 1061 c.c. e per l'effetto dichiarare l'impossibilità ad acquistare la servitù per usucapione.
- Accertare e dichiarare che il fondo di parte attrice non è intercluso e per l'effetto rigettare le richieste ex art. 1051 c.c. di costituzione di servitù coattiva.
In via ulteriormente subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della sussistenza di servitù accertare
e dichiarare le misure più idonee a contemperare i due diritti delle parti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi, da determinarsi anche a mezzo CTU, oltre il riconoscimento dell'indennità ex art. 1053 c.c.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della sussistenza di servitù accertare
e dichiarare l'esistenza di una mera servitù pedonale. In via istruttoria: pagina 3 di 13
- Si insiste per l'ammissione delle domande istruttoria di cui alle memorie ex art. 183 comma
VI n. 2
e 3 c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritte unitamente a tutte le eccezioni
e opposizioni coni testi ivi indicati.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali, compresi i costi di CTU anticipati e i costi del consulente di parte sostenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.07.2020, il sig. CO TO ha citato in giudizio il Condominio “Le Maggioline” di via Vittorio Veneto n. 57, Bollate (MI) – di seguito indicato come “il Condominio” – per chiedere, in via principale, l'accertamento in ordine al diritto di servitù di passaggio a carico di parte del fondo su cui insiste il Condominio – la stradella indicata al foglio 25, mappale 91 - e a favore del fondo di cui l'attore risulta proprietario. In particolare, l'attore ha rappresentato di essere proprietario del fondo catastalmente individuato al foglio 25, mappali nn. 35 e 340, acquisito in seguito alla stipula di un contratto di compravendita risalente all'8.4.2004, nel quale si fa implicito riferimento ai patti e alle condizioni riportati nella precedente compravendita immobiliare del 29.03.1983, stipulata tra il suo dante causa, RO RI, e IU DO. In tale atto notarile, invero, è espressamente previsto che “l'accesso al terreno in contratto si ha in coerenza di sud”, ossia provenendo dalla porzione di fondo catastalmente indicata con foglio n. 25 e mappale n. 91, oggi di proprietà del Condominio “le Maggioline” e dei rispettivi condomini. A ciò si aggiunga che della servitù di passaggio in esame c'è un espresso riconoscimento nell'atto notarile del 19.04.1985, con il quale la società “le Maggioline” ha acquistato il terreno su cui insiste il Condominio, nonché nei titoli di acquisto dei condomini convenuti, nei quali si prevede espressamente che “la parte acquirente dichiara di conoscere e accettare e peraltro di pienamente accettare la servitù di passo pedonale, in favore dei fondi confinanti il lato nord, da esercitarsi attraverso la stradella di larghezza di metri tre”;
tra tali fondi confinanti il lato nord c'è, per l'appunto, la proprietà del sig. TO, come da visura che l'attore ha allegato, oltre ai terreni di proprietà dei sig.ri MI RT e Raffaella D'Amato. Della servitù de qua si fa infine menzione negli atti notarili del 25.07.1925 e del 18.10.1953, aventi ad oggetto parte dei terreni interessati dalla domanda proposta. Nel 2018, l'esercizio della servitù di passaggio fu ostacolato dalle parti convenute, le quali, chiudendo con una recinzione di ferro l'ingresso della stradella oggetto del diritto di servitù, impedirono all'attore l'accesso al proprio fondo, che pertanto rimase intercluso. Ciò non consentì al sig. TO di manutenere il terreno e, conseguentemente, lo espose alla comminatoria di sanzioni di natura amministrativa, data l'allocazione del fondo in questione all'interno dell'area vincolata del “Parco delle Groane”. Pertanto, l'attore ha chiesto in via principale l'accertamento di tale servitù di passaggio, rappresentando di aver comunque usucapito tale diritto reale, in considerazione del possesso ultraventennale, determinabile aggiungendo al proprio possesso quello del suo dante causa;
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di estremo subordine, la costituzione di un passaggio coattivo ai sensi dell'art. 1051 c. 1 c.c., considerato lo stato di interclusione del fondo. I convenuti, costituitisi tempestivamente, hanno preliminarmente rappresentato che l'apposizione della recinzione di ferro oggetto di contestazione fu resa necessaria dall'esigenza di mettere in sicurezza la proprietà condominiale, considerata l'intrusione di terzi malintenzionati e la presenza di un fosso – c.d. “fosso fontanile San Giacomo” – pieno di detriti. Sull'esistenza del diritto reale di godimento in capo al sig. TO, i convenuti hanno esposto di non aver mai visto l'attore accedere dalla via indicata, accesso che sarebbe comunque precluso dalla presenza di un fossato. Tale ultima circostanza fu verificata dalle parti con un sopralluogo, effettuato quando già era presente la suddetta recinzione di ferro. In tale sede, si evinse che il fondo attoreo non era intercluso - tant'è che si presentò manutenuto e ben curato – potendo il
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