Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 1230
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1459 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
AU NN RB con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2023, Del Barba AU VA, impugnava
l'intimazione di pagamento n. 022 2023 9002559932/000 assumendo: 1) che era stata emessa in assenza della prodromica rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento: n.
02220140000257040000, relativa premio rata anno 2012 dell'importo complessivo di € 2.009,51,
asseritamente notificata il 27/03/2014;
n. 02220150011826223000, relativa premio rata anno 2014 dell'importo complessivo di € 2.397,36, asseritamente notificata il 03/07/2015;
n.
02220160021992116000, relativa a premio rata anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.229,50 asseritamente notificata il 05/08/2016;
n. 02220170006133571000, relativa a premio rata Inail III e
IV rata anno 2015 e 2016 nonché interessi 2016, sanzioni civili 2017 dell'importo complessivo di €
2.306,41, asseritamente notificata il 24.7.2017;
2) che era carente dei necessari requisiti motivazionali e di dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
3) che era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: a) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento opposta per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento in essa riportate;
b) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento, e gli atti alla stessa sottesi recanti, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme anche successiva alla data di asserita notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17
- L. n.212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
2. Si costituiva Inail, rilevando, preliminarmente, come il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
AU NN RB con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.07.2023, Del Barba AU VA, impugnava
l'intimazione di pagamento n. 022 2023 9002559932/000 assumendo: 1) che era stata emessa in assenza della prodromica rituale notificazione delle seguenti cartelle di pagamento: n.
02220140000257040000, relativa premio rata anno 2012 dell'importo complessivo di € 2.009,51,
asseritamente notificata il 27/03/2014;
n. 02220150011826223000, relativa premio rata anno 2014 dell'importo complessivo di € 2.397,36, asseritamente notificata il 03/07/2015;
n.
02220160021992116000, relativa a premio rata anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.229,50 asseritamente notificata il 05/08/2016;
n. 02220170006133571000, relativa a premio rata Inail III e
IV rata anno 2015 e 2016 nonché interessi 2016, sanzioni civili 2017 dell'importo complessivo di €
2.306,41, asseritamente notificata il 24.7.2017;
2) che era carente dei necessari requisiti motivazionali e di dettagliato conteggio degli interessi, delle sanzioni e delle aliquote, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000;
3) che era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali azionati.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: a) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento opposta per omessa, nulla, illegittima e/o irrituale previa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento in essa riportate;
b) di dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica l'intimazione di pagamento, e gli atti alla stessa sottesi recanti, stante l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme anche successiva alla data di asserita notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento;
c) in via subordinata, di dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17
- L. n.212/2000 ed art.
3 - L. n. 241/1990.
2. Si costituiva Inail, rilevando, preliminarmente, come il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi